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Circolare

Circolare numero 150 del 2-6-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità operative per il controllo delle domande di condono, la gestione dei versamenti e dei periodi contributivi, l’attribuzione automatica delle somme ai moduli, la generazione dei modelli SC7/24 e l’aggiornamento dell’archivio recupero crediti. Sono indicati termini di validità delle domande e dei versamenti, casi di esclusione, controlli preliminari e procedure per eccedenze o residui debitori. Vengono inoltre fornite istruzioni tecniche sui pannelli applicativi e sulle fasi di lavorazione da seguire dagli operatori SAP.

Istruzioni operative per controllo, definizione e aggiornamento delle domande di condono ex L. 166/91

Procedura di condono ex L. 166/91: controllo, definizione e aggiornamento contabile

La circolare fornisce le norme operative per la gestione delle domande di condono già avviate presso le SAP, con particolare riguardo al controllo dei versamenti, alla selezione dei periodi contributivi condonabili, all’attribuzione automatica delle somme ai moduli, alla formazione dei record SC7/24 e al successivo aggiornamento dell’archivio recupero crediti. Essa chiarisce anche il trattamento delle eccedenze, dei casi non definibili e delle partite residue da recuperare coattivamente.

Ambito di applicazione e finalità

Le istruzioni integrano quelle già emanate in materia di:

  • acquisizione e gestione delle domande di condono;
  • acquisizione dei bollettini di versamento;
  • acquisizione della modulistica per l’aggiornamento dell’archivio recupero crediti;
  • richiesta alle aziende delle somme aggiuntive ridotte.

L’obiettivo della procedura è consentire il controllo e la definizione delle domande di condono, il trasferimento dei dati all’archivio recupero crediti e l’aggiornamento delle partite oggetto di condono. Le inadempienze che restano parzialmente o totalmente insoddisfatte, con residuo debito, devono essere inoltrate all’Ufficio Legale per il recupero coattivo.

Domande e versamenti: termini di validità

La procedura considera valide le domande presentate entro il 25 giugno 1991. Per la stessa azienda possono esistere più domande, purché almeno una sia stata trasmessa entro tale data e risulti corredata da almeno un versamento effettuato entro il 25 giugno 1991.

I versamenti successivi sono ritenuti validi solo se eseguiti entro il 25 luglio 1991. I versamenti effettuati oltre tale termine sono esclusi dal calcolo del condono e memorizzati automaticamente nell’archivio recupero crediti con l’inadempienza 0500.

La procedura effettua anche un controllo di coerenza tra i versamenti eseguiti tra il 26 giugno 1991 e il 25 luglio 1991 e quelli effettuati entro il 25 giugno 1991: se il totale successivo risulta superiore, la differenza è esclusa dal condono e registrata anch’essa in 0500.

Esclusioni temporanee e casi non trattati

Al momento la procedura non tratta:

  • le domande presentate da aziende ubicate nelle province colpite dal sisma del dicembre 1990;
  • le aziende in amministrazione controllata o amministrazione straordinaria.

Gli operatori devono quindi sospendere la segnalazione delle matricole interessate e tenerle in apposita evidenza in attesa del rilascio di aggiornamenti software.

Periodi contributivi ammissibili

La procedura accetta qualunque periodo contributivo chiesto a condono, a condizione che sia anteriore al mese di settembre 1990. Per avviare la fase di calcolo, l’operatore deve richiamare dall’archivio recupero crediti, su propria segnalazione, tutti i moduli che l’azienda intende condonare.

Attribuzione dei versamenti e calcolo delle sanzioni

Completato il calcolo delle somme aggiuntive secondo la normativa sul condono, il programma determina il debito complessivo aziendale per contributi e sanzioni dovute entro il tetto del 40% e lo confronta con l’ammontare dei versamenti ritenuti validi.

Possono verificarsi tre situazioni:

  • Debito e versamenti coincidono: l’importo versato viene imputato automaticamente ai singoli moduli, distintamente per quota capitale e somme aggiuntive.
  • Debito superiore ai versamenti: i versamenti sono attribuiti ai moduli, partendo dai periodi più remoti, nei limiti della capienza; i moduli totalmente o parzialmente scoperti sono contrassegnati nell’archivio recupero crediti con un apposito flag per consentire l’emissione del mod. UL13/14 per la parte non pagata.
  • Debito inferiore ai versamenti: la procedura imputa gli importi fino a concorrenza del saldo e, per l’eccedenza, predispone un modulo di tipo bollettino di versamento da memorizzare nell’archivio recupero crediti con l’inadempienza 0500 e la dicitura "vers. in eccesso L.166/91".

Se l’importo esposto dall’azienda a titolo di somme aggiuntive è superiore a quello calcolato, il programma considera valido l’importo denunciato ed emette due moduli per "tipo sanzioni": uno per l’importo calcolato e uno per la differenza tra quanto denunciato e quanto calcolato, attribuendo tale differenza al periodo più remoto.

Records SC7/24 e flussi contabili

Per tutti e tre i casi sopra descritti, la procedura predispone due distinti record SC7/24:

  • tipo 6, per l’importo complessivo dei versamenti attribuiti a contributi e sanzioni;
  • tipo 1, per l’importo relativo alle somme aggiuntive.

Le informazioni contenute in tali record confluiscono automaticamente nell’archivio recupero crediti per l’aggiornamento del record gestionale e contabile delle singole inadempienze. Nel modello SC45 Reg di fine mese vengono inoltre inseriti gli articoli:

  • GPA54/93 a GPA00/02 per l’importo dei versamenti;
  • GPA00/02 a GPA52/27 per l’accertamento delle somme aggiuntive.

Istruzioni tecnico-operative della procedura

L’operatore, sulla base del fascicolo di condono, richiama la matricola dell’azienda e attiva:

  • l’opzione "procedura recupero crediti";
  • la sub-opzione "gestione domanda di condono";
  • l’opzione "definizione".

Viene quindi presentato il menu della PROCEDURA RATEIZZAZIONE LEGGE 166/91 – programma di sistemazione partite contabili, che consente:

  • visualizzazione dei records selezionati;
  • creazione del record sezione contabile;
  • stampa del record contabile azienda;
  • cancellazione del record sezione contabile;
  • gestione contabile dei records scelti;
  • fine programma.

Fase 1: individuazione delle partite oggetto di condono

Con l’opzione 1 del menu generale, inserendo la matricola aziendale, appare il pannello di situazione dell’archivio rateizzazione, nel quale sono riepilogati:

  • numero delle domande presentate;
  • domande acquisite e cancellate;
  • domande presentate in ritardo;
  • totali degli importi indicati nei campi A e C;
  • totale dei bollettini versati nei termini;
  • totale dei bollettini fuori termine;
  • differenza tra 2a rata e 1a rata.

La procedura esegue controlli preliminari su:

  • mancanza di domanda di condono;
  • fase già eseguita;
  • mancanza di bollettini inerenti la domanda;
  • mancanza di moduli con saldo a credito INPS;
  • presenza del CSL 7779 (partite in carico al concessionario).

In caso di presenza di partite con CSL 7779, l’operatore deve verificare dal fascicolo se l’azienda abbia inteso includerle nella domanda:

  • se non sono comprese, può essere eseguita una forzatura sul pannello generale per proseguire con l’individuazione delle partite e il calcolo;
  • se anche una sola di tali partite è inclusa, l’intera domanda non può essere definita.

Superati i controlli, il programma preleva dalle inadempienze non definite tutti i moduli contributivi ancora scoperti e anteriori a settembre 1990. Per ciascun periodo sono evidenziati il debito originario e l’eventuale sommatoria degli acconti; non vengono invece visualizzati i debiti già integralmente coperti nella quota capitale.

L’operatore seleziona i moduli da condonare, evidenziabili dagli allegati alla domanda, digitando la "S" nel campo dedicato. Se esistono versamenti nell’archivio recupero crediti non attribuiti a uno specifico periodo, il programma li imputa al periodo più remoto della stessa inadempienza. Qualora l’operatore voglia una diversa attribuzione, deve usare le funzioni ordinarie della procedura recupero crediti.

Ogni pannello è organizzato per pagine progressive; il sistema totalizza i moduli già selezionati e, se l’importo complessivo dei moduli scelti è inferiore a quello indicato nella domanda, è necessario forzare la prosecuzione digitando "88". Con "99" si termina la selezione e si accede al riepilogo che mostra anche il numero dei moduli selezionati e il loro importo complessivo.

Fase 2: calcolo delle sanzioni e creazione del modello SC7/24

Con l’opzione 4 del menu principale si accede alle funzioni di:

  • calcolo delle sanzioni sui periodi selezionati;
  • creazione del modello SC7/24;
  • cancellazione dello SC7/24;
  • inoltro del modello SC7/24.

Dopo il calcolo, il programma visualizza un riepilogo contenente, tra l’altro:

  • importo dei contributi rateizzati;
  • importo delle sanzioni calcolate;
  • differenza tra Campo C e sanzioni calcolate;
  • importo dei versamenti eccedenti.

È inoltre possibile vedere il dettaglio analitico per singolo periodo, con indicazione di:

  • importo del debito contributivo;
  • sanzioni applicate;
  • percentuale massima di sanzioni applicabile;
  • importo del versamento che sarà trasferito all’archivio contabile del recupero crediti.

Per i periodi non attribuibili a versamenti, l’importo versato da condono risulta pari a 0.

Creazione, inoltro e cancellazione del record SC7/24

Una volta eseguito il calcolo, l’operatore può richiedere la preparazione del modello SC7/24, che conterrà analiticamente le partite contabili generate dalla fase di calcolo, incluse:

  • versamenti;
  • sanzioni;
  • eventuali somme in eccedenza.

I dati identificativi del modello SC7/24, cioè tipo, progressivo e data, sono attribuiti automaticamente dal programma. Per l’inoltro del record all’archivio recupero crediti occorre digitare il numero identificativo generato dal sistema e confermare i dati acquisiti.

Prima dell’inoltro, se necessario, il modello può essere annullato tramite l’opzione di cancellazione. In alternativa, la cancellazione dell’intero record contabile va eseguita dalla corrispondente opzione del menu principale, ma solo dopo l’eventuale annullamento dello SC7/24 già creato.

Fase 4: aggiornamento dell’archivio recupero crediti

Dopo l’inoltro, l’operatore deve attivare la funzione di aggiornamento archivi della procedura recupero crediti, flusso 02 (bollettini di versamento), per il trasferimento definitivo delle partite contabili nelle singole inadempienze e per le registrazioni contabili sul mod. SC45 Reg sia dei versamenti sia delle somme aggiuntive.

Gestione delle eccedenze di versamento

Le eccedenze riscontrate nella fase di controllo e calcolo delle domande di condono sono registrate nell’inadempienza 0500, con la dicitura "versamento in eccesso L. 166/91". La data da attribuire a tali inadempienze può essere:

  • la data della prima domanda valida, quando vi sia un’effettiva eccedenza rispetto ai moduli selezionati;
  • la data convenzionale 26.06.91, nei casi di eccedenza tra 2a rata e 1a rata;
  • la data effettiva di versamento, quando il pagamento è stato eseguito fuori termine.

Per la sistemazione delle somme registrate in 0500, l’operatore deve distinguere tra:

  • somme attribuibili a un debito specifico, da definire con le ordinarie modalità;
  • somme per le quali non sussiste alcun debito aziendale, che devono essere rimborsate.

Le eccedenze relative alle sanzioni vengono invece imputate automaticamente alla inadempienza con il periodo più remoto. Se l’eccedenza deriva dall’inclusione nella domanda di moduli per sole sanzioni, l’operatore deve trasferirla con le consuete modalità alle inadempienze effettivamente interessate.

Conclusione operativa

La circolare definisce quindi un flusso completo di lavorazione del condono ex L. 166/91: verifica di ammissibilità, selezione dei moduli, calcolo di contributi e sanzioni, gestione delle eccedenze, generazione e inoltro degli SC7/24, aggiornamento contabile e alimentazione dell’archivio recupero crediti. Rimangono escluse, fino a successivo rilascio, le casistiche legate al sisma del dicembre 1990 e alle aziende in amministrazione controllata o straordinaria.

Punti principali

Oggetto e finalità della procedura

La circolare completa le istruzioni già impartite alle SAP su acquisizione domande di condono, bollettini di versamento, modulistica per l’archivio recupero crediti e richiesta delle somme aggiuntive ridotte. Le nuove norme servono a controllare e definire le domande di condono, trasferire i dati all’archivio recupero crediti e aggiornare le partite interessate; le inadempienze non integralmente soddisfatte devono essere inoltrate all’Ufficio Legale per il recupero coattivo.

Termini di presentazione delle domande e dei versamenti

Sono considerate valide le domande presentate entro il 25 giugno 1991. Per la stessa azienda possono esistere più domande, purché almeno una sia stata trasmessa entro tale termine e sia corredata da almeno un versamento entro il 25 giugno 1991. I versamenti successivi sono validi solo se effettuati entro il 25 luglio 1991; quelli tardivi sono esclusi dal calcolo del condono e memorizzati nell’archivio recupero crediti con l’inadempienza 0500. La procedura verifica anche che il totale dei versamenti tra il 26 giugno 1991 e il 25 luglio 1991 non superi il totale versato entro il 25 giugno 1991; l’eventuale eccedenza viene parimenti esclusa e registrata in 0500.

Esclusioni temporanee dalla procedura

Per il momento la procedura non tratta le domande presentate da aziende ubicate nelle province colpite dal sisma del dicembre 1990, né quelle di aziende in amministrazione controllata o straordinaria. Gli operatori devono quindi sospendere la segnalazione delle relative matricole e mantenerle in evidenza in attesa di aggiornamenti software.

Controllo dei periodi contributivi condonabili

La procedura accetta qualunque periodo contributivo chiesto a condono purché anteriore al mese di settembre 1990. Per avviare il calcolo, l’operatore richiama dall’archivio recupero crediti i moduli che l’azienda intende condonare.

Attribuzione dei versamenti e gestione degli scostamenti

Dopo il calcolo delle somme aggiuntive, il programma determina il debito complessivo aziendale entro il tetto del 40% e lo confronta con i versamenti ritenuti validi. Se debito e versamenti coincidono, gli importi sono imputati automaticamente ai singoli moduli per quota capitale e somme aggiuntive. Se il debito è maggiore dei versamenti, questi sono attribuiti ai moduli più remoti nei limiti della capienza e i moduli non coperti sono flaggati per l’emissione del mod. UL13/14. Se i versamenti superano il debito, l’eccedenza è memorizzata in 0500 con annotazione "vers. in eccesso L.166/91". Se le somme aggiuntive denunciate sono superiori a quelle calcolate, il programma mantiene valido l’importo denunciato ed emette due moduli per "tipo sanzioni", attribuendo la differenza al periodo più remoto.

Records SC7/24 e aggiornamento contabile

Per tutti i casi la procedura predispone due record SC7/24: uno di tipo 6 per l’importo complessivo dei versamenti attribuiti a contributi e sanzioni, e uno di tipo 1 per le somme aggiuntive. I dati confluiscono nell’archivio recupero crediti per l’aggiornamento delle inadempienze e nel modello SC45 Reg di fine mese, con gli articoli GPA54/93 a GPA00/02 per i versamenti e GPA00/02 a GPA52/27 per l’accertamento delle somme aggiuntive.

Norme tecnico-operative e menu della procedura

L’operatore, partendo dal fascicolo di condono e dalla matricola aziendale, deve entrare nella procedura recupero crediti, sub-opzione gestione domanda di condono, opzione definizione. Il menu iniziale consente visualizzazione records, creazione record sezione contabile, stampa, cancellazione e gestione contabile dei records scelti, oltre alla fine programma.

Fase 1: individuazione e selezione dei moduli

Con l’opzione 1 si accede alla situazione dell’archivio rateizzazione, con indicazione di domande presentate, acquisite e cancellate, in ritardo, importi nei campi A e C, versamenti nei termini e fuori termine, differenza 2a rata - 1a rata. Il sistema esegue controlli preliminari su assenza domanda, fase già eseguita, assenza bollettini, assenza moduli con saldo a credito INPS e presenza del CSL 7779. In caso di partite in carico al concessionario, l’operatore deve verificare dal fascicolo se siano incluse nella domanda; se non lo sono, può forzare il proseguimento, mentre se anche una sola è inclusa l’intera domanda non può essere definita. Superati i controlli, il programma preleva i moduli ancora scoperti e anteriori a settembre 1990; l’operatore seleziona i moduli con la "S" e, se l’importo totale selezionato è inferiore a quello indicato in domanda, deve digitare "88" per forzare la prosecuzione. Con "99" si termina la scelta e il programma mostra il riepilogo con numero e importo dei moduli selezionati.

Fase 2: calcolo sanzioni, creazione e inoltro SC7/24

Con l’opzione 4 del menu principale si accede alla fase di calcolo delle sanzioni sui periodi selezionati, di creazione del modello SC7/24, di eventuale cancellazione e di inoltro. Dopo il calcolo, il sistema mostra il riepilogo con importo dei contributi rateizzati, sanzioni calcolate, differenza tra campo C e sanzioni calcolate ed eventuali versamenti eccedenti, e consente la visualizzazione analitica per periodo, con debito, sanzioni, percentuale massima applicabile e importo del versamento destinato all’archivio contabile.

Cancellazione dei record e aggiornamento dell’archivio recupero crediti

L’opzione 3 del menu principale consente la cancellazione del record contabile; se è già stato generato il record SC7/24, questo va prima annullato dall’opzione 3 del sottomenu della fase 4. Dopo l’inoltro, l’operatore deve attivare l’aggiornamento archivi della procedura recupero crediti, flusso 02 (bollettini di versamento), per il trasferimento definitivo delle partite contabili nelle singole inadempienze e la registrazione sul mod. SC45 Reg.

Gestione delle eccedenze di versamento

Le eccedenze registrate in 0500 possono avere data della prima domanda valida, data convenzionale 26.06.91 se eccedenza tra seconda e prima rata, oppure data effettiva di versamento se il pagamento è fuori termine. Se l’eccedenza è riferibile a un debito specifico, la 0500 va definita secondo le consuete modalità; se non esiste alcun debito aziendale, l’eccedenza deve essere rimborsata. Le eccedenze di versamento a titolo di sanzioni, invece, sono imputate automaticamente alla inadempienza con periodo più remoto; se derivano da inclusione di moduli per sole sanzioni, l’operatore deve trasferirle con le consuete modalità alle inadempienze effettivamente interessate.

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