L.R. Calabria 26/2020
Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 12 ottobre 2012, n.45.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 26/2020 integra l’art. 23 della l.r. 45/2012 consentendo, su richiesta dei proprietari o aventi causa, che il Piano di coltura e conservazione preveda o modifichi la sostituzione della specie arborea introdotta da interventi idraulico-forestali con essenze autoctone tipiche presenti in aree vocate, quando la loro presenza sia consistente e documentata. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Modifica del Piano di coltura e conservazione per la sostituzione di specie arboree in aree vocate
Modifica della disciplina sul Piano di coltura e conservazione
La legge regionale Calabria 19 novembre 2020, n. 26 interviene in modo puntuale sulla disciplina della gestione del patrimonio forestale regionale, modificando l’articolo 23 della l.r. 12 ottobre 2012, n. 45. L’obiettivo è consentire, in specifiche situazioni territoriali, la sostituzione di specie arboree introdotte da interventi idraulico-forestali con essenze autoctone tipiche dell’area.
Ambito di applicazione e presupposti
La nuova previsione riguarda le aree vocate nelle quali sia presente in maniera consistente un’arboricoltura autoctona tipica. In tali contesti, il Piano di coltura e conservazione può contemplare la sostituzione della specie arborea introdotta dall’intervento idraulico-forestale con le essenze autoctone presenti nell’area.
L’intervento è attivabile su richiesta dei legittimi proprietari o degli aventi causa, quindi non opera automaticamente ma richiede una specifica iniziativa dei soggetti interessati.
Modifica di Piani già in atto
La legge disciplina anche l’ipotesi in cui il Piano di coltura e conservazione sia già vigente. In questo caso, su istanza motivata e documentata dei legittimi proprietari o aventi causa, è possibile procedere alla modifica del Piano, purché l’istanza evidenzi la presenza consistente delle specie autoctone vocate. La modifica serve a consentire la sostituzione della specie arborea inizialmente prevista.
Profili finanziari
È espressamente prevista una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Testo integrale
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