Sentenza del 09/06/2015 n. 3253 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica presso luogo diverso dalla dimora effettiva - Nullità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stata riconosciuta la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento effettuate presso luoghi diversi dalla dimora effettiva del contribuente. Di conseguenza, sono stati annullati i relativi avvisi di mora, in assenza di prova contraria da parte dell'Ufficio finanziario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità delle notifiche delle cartelle di pagamento, sostenendo che fossero state effettuate presso indirizzi diversi da quello della sua effettiva dimora. A sostegno della contestazione ha prodotto un certificato di residenza storico, idoneo a dimostrare l'indirizzo di residenza nel periodo rilevante. L'Ufficio non ha fornito una prova contraria sufficiente a dimostrare la correttezza delle notifiche.
Massime di principio
- La notifica di una cartella di pagamento deve essere effettuata secondo le regole previste e presso un indirizzo collegato alla residenza o alla dimora effettiva del destinatario.
- Il contribuente può contestare la validità della notifica dimostrando, anche mediante un certificato di residenza storico, che l'atto è stato inviato a un indirizzo diverso da quello corretto nel periodo interessato.
- Una volta fornita una prova documentale attendibile dell'erroneità dell'indirizzo, spetta all'Amministrazione o all'agente della riscossione dimostrare la regolarità della notifica o l'esistenza di circostanze idonee a renderla valida.
- La notifica irregolare o nulla può comportare l'annullamento degli atti successivi fondati su quella notifica, come gli avvisi di mora, se non viene dimostrata una valida conoscenza legale dell'atto o altra causa sanante.
- La decisione riguarda la specifica prova esaminata e non implica automaticamente l'annullamento di ogni cartella notificata a un indirizzo diverso: occorre verificare la normativa applicabile, la data della notifica, l'indirizzo risultante dagli archivi e l'eventuale prova dell'effettiva consegna o conoscenza dell'atto.
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