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Legge

L.R. Sicilia 10/2006

Riproposizione di norme nel settore sanitario ed in materia di personale. Istituto regionale dell'olivo e dell'olio.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 10/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge siciliana dispone autorizzazioni straordinarie per assunzioni e nuove strutture sanitarie nel triennio 2006-2008, disciplina il transito del personale delle soppresse aziende provinciali per il turismo e istituisce l’Istituto regionale dell’olivo e dell’olio con contributo pubblico dal 2006. Molte norme sul personale sono tuttavia riportate solo nelle note perché impugnate.

Interventi in sanità, personale regionale e istituzione dell’Istituto regionale dell’olivo e dell’olio

Interventi in sanità, personale e Istituto regionale dell’olivo e dell’olio

La legge della Regione Siciliana interviene su sanità, personale regionale e riorganizzazione di enti/soggetti pubblici, con effetti prevalentemente limitati agli esercizi finanziari 2006-2008. Accanto a disposizioni di spesa e autorizzazioni organizzative, istituisce l’Istituto regionale dell’olivo e dell’olio e modifica alcune regole sul personale regionale e delle province.

Ambito sanitario e autorizzazioni assunzionali

Nel settore sanitario l’Assessore regionale per la sanità è autorizzato, nel rispetto del patto di stabilità connesso all’intesa Stato-Regioni sulla spesa sanitaria e della programmazione sanitaria regionale, a disporre interventi straordinari per garantire i livelli essenziali di assistenza.

  • Può autorizzare aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliere e policlinici universitari ad assumere personale del Servizio sanitario nazionale, secondo criteri e priorità da fissare preventivamente, sentita la competente Commissione legislativa dell’ARS.
  • Può inoltre autorizzare l’attivazione di nuove unità operative complesse ad elevata assistenza ricomprese nell’Allegato A “Alta specialità” del Piano di rimodulazione della rete ospedaliera del 27 maggio 2003, nonché nuove unità operative complesse in discipline oncologiche nei presidi ospedalieri e nelle aziende ospedaliere situati in zone ad alto rischio ambientale.

Le relative autorizzazioni sono finanziate con oneri valutati per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008 e imputati all’integrazione regionale prevista dalla normativa finanziaria richiamata nel testo. Le previsioni hanno quindi una durata sostanzialmente triennale e sono collegate al bilancio pluriennale 2006-2008.

Personale delle soppresse aziende autonome provinciali per l’incremento turistico

La legge modifica la disciplina del personale delle soppresse aziende autonome provinciali per l’incremento turistico, prevedendo il transito e la riallocazione del personale secondo il regime giuridico applicabile al 31 luglio 2005.

  • Il personale assoggettato, a tale data, alla normativa dei dipendenti dell’amministrazione regionale transita nel ruolo previsto dalla legge regionale n. 10 del 2000 ed è assegnato, su richiesta, all’Amministrazione regionale oppure alle province regionali competenti per territorio in base alle dotazioni organiche e alla professionalità posseduta.
  • È data priorità agli uffici che eserciteranno le competenze già previste dalla normativa del 2005; le province devono rideterminare le dotazioni organiche entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
  • Il personale assoggettato, sempre al 31 luglio 2005, alla normativa dei dipendenti degli enti locali è trasferito alle province regionali competenti per territorio e assegnato prioritariamente agli uffici competenti per le medesime funzioni turistiche.
  • Le casse integrazioni pensioni delle aziende provinciali per l’incremento turistico sono soppresse; il relativo patrimonio è acquisito al patrimonio della Regione.
  • L’indennità di buonuscita del personale trasferito è posta a carico della Regione, che continua anche a corrispondere le prestazioni dovute ai pensionati già collocati a riposo.

La copertura degli oneri deriva dalla riduzione, entro un tetto massimo, dei trasferimenti alle province regionali destinati al finanziamento delle soppresse aziende turistiche, con autorizzazione al ragioniere generale ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Istituto regionale dell’olivo e dell’olio

La legge istituisce l’Istituto regionale dell’olivo e dell’olio, dotato di personalità giuridica e sottoposto a tutela e vigilanza dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste. L’ente ha finalità di valorizzazione della filiera olivicolo-olearia siciliana, con particolare attenzione all’olio extravergine prodotto in Sicilia e alle denominazioni di origine protetta. Svolge attività di ricerca, formazione e innovazione, promuove commercializzazione e internazionalizzazione e può realizzare iniziative dirette o indirette per la salvaguardia del patrimonio olivicolo e oleario.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore deve essere approvato dalla Giunta regionale il regolamento di organizzazione e funzionamento, su proposta dell’Assessore competente; il regolamento può prevedere personale in comando dall’Amministrazione regionale e dagli enti sottoposti a vigilanza della Regione.

Dal 2006 l’Assessorato regionale per l’agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Istituto. Per il solo esercizio 2006 è prevista una spesa di 1.500 migliaia di euro, con copertura indicata nel bilancio regionale; per gli esercizi successivi la copertura è rinviata ai meccanismi finanziari richiamati dalla legge.

Disposizioni sul personale regionale e dirigenziale

Il testo consolidato contiene numerosi commi in materia di personale riportati solo nelle note perché impugnati dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto; tali disposizioni, quindi, non risultano operative nel corpo della legge pubblicata. Nelle note sono comunque riportate previsioni su:

  • parità di trattamento previdenziale e di quiescenza per alcuni assunti tramite concorsi conclusi entro il 29 dicembre 2003;
  • revoca di incarichi dirigenziali in caso di grave e reiterata inosservanza delle direttive o di specifica responsabilità per risultati negativi;
  • accesso alla prima fascia dirigenziale per chi abbia svolto incarichi di direzione generale per almeno tre anni;
  • accesso alla seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti per il personale in servizio alla data di entrata in vigore;
  • proroga al 31 dicembre 2005 del termine di applicazione di una precedente legge regionale, nelle more dell’approvazione delle tabelle di equiparazione.

Poiché tali commi sono indicati come impugnati, non vengono considerati parte della disciplina effettivamente vigente nel testo consolidato fornito.

Modifiche alla struttura della Presidenza della Regione

La legge equipara a dipartimento regionale l’Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d’Orleans e dei siti presidenziali e l’Ufficio di Bruxelles, in ragione delle funzioni loro attribuite. La tabella organizzativa della legge regionale n. 10 del 2000 è integrata in tal senso per la Presidenza della Regione. In fase di prima applicazione ai dirigenti titolari di tali uffici si applica il regime previsto per i dirigenti richiamato dalla legge; l’organizzazione conseguente è demandata alle procedure previste dalla normativa regionale sul riassetto organizzativo. Per questa previsione sono stanziate somme specifiche per il 2006 e per il triennio 2006-2008.

Variazioni di bilancio e coperture finanziarie

La legge introduce variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio 2006, rinviando alla tabella allegata per il dettaglio. Nel testo sono presenti numerose coperture finanziarie riferite a singole misure, in particolare:

  • autorizzazioni di spesa per il triennio 2006-2008 in materia sanitaria;
  • copertura degli oneri per il personale delle aziende turistiche soppresse;
  • finanziamento del nuovo Istituto regionale dell’olivo e dell’olio;
  • copertura delle misure organizzative sulla dirigenza e sulla Presidenza.

Le disposizioni finanziarie risultano in larga parte limitate agli esercizi 2006-2008, con effetti ormai esauriti sul piano sostanziale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

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