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Sentenza

Sentenza del 07/06/2022 n. 2593 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Agevolazioni ed esenzioni - Regime speciale per lavoratori impatriati - Requisiti soggettivi e oggettivi - Residenza fiscale - Istanza di rimborso - Non spettante.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente chiedeva il rimborso delle imposte versate ritenute non dovute in applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati previsto dall'art. 16, co. 1, d.lgs. 147/2015. Per beneficiare dell'agevolazione è necessario, tra l'altro, che l'interessato dichiari di impegnarsi a permanere in Italia per almeno due anni; in mancanza di tale dichiarazione il regime non può essere applicato. Inoltre il contribuente di cittadinanza italiana aveva invocato il secondo comma dell'art. 16, che rinvia all'art. 2, co. 1, della l. 238/2010, ma tale disposizione si riferisce esclusivamente a cittadini non italiani e pertanto non è applicabile ai lavoratori impatriati di cittadinanza italiana.

La decisione

Le istanze di rimborso sono state respinte. Non essendo stata resa la dichiarazione di impegno a permanere in Italia almeno due anni, il contribuente non poteva beneficiare del regime speciale di cui all'art. 16, co. 1, d.lgs. 147/2015; conseguentemente il rimborso richiesto per imposte ritenute non dovute è stato negato. Analogamente, la richiesta basata sul secondo comma dell'art. 16 è stata ritenuta inapplicabile rispetto a un cittadino italiano, poiché quella disposizione si applica solo ai cittadini non italiani.

Norme richiamate

  • d.lgs. 147/2015, art. 16

    Il regime speciale per i lavoratori impatriati richiede, tra gli elementi soggettivi/oggettivi, l'impegno dichiarato del lavoratore a permanere in Italia per almeno due anni; in assenza di tale dichiarazione l'agevolazione non può trovare applicazione e le imposte restano dovute.

  • d.P.R. 917/1986, art. 2

    Norma richiamata nei riferimenti sulla residenza fiscale; l'accertamento del diritto all'agevolazione richiede il rispetto dei requisiti di residenza fiscale previsti dalla normativa tributaria.

  • l. 238/2010, art. 2, co. 1

    La disposizione richiamata dal secondo comma dell'art. 16 d.lgs. 147/2015 si riferisce espressamente ai cittadini non italiani; pertanto non è applicabile ai cittadini italiani che richiedano lo stesso trattamento.

Massime di principio

  • Il beneficio fiscale per lavoratori impatriati può essere riconosciuto solo se il lavoratore soddisfa tutti i requisiti previsti dalla norma, inclusa la specifica dichiarazione di impegno alla permanenza per almeno due anni; l'assenza di tale dichiarazione preclude l'agevolazione e qualsiasi istanza di rimborso collegata.
  • Le disposizioni che rinviano a norme volte a tutelare soggetti non cittadini devono essere interpretate restrittivamente: se una norma è espressamente rivolta ai non cittadini, i cittadini italiani non possono invocarla a proprio favore.
  • La presentazione di una istanza di rimborso richiede attenzione preventiva al rispetto formale e sostanziale dei requisiti (dichiarazioni, documentazione di residenza fiscale, tempi): in loro difetto la richiesta verrà respinta.
  • In casi analoghi, il contribuente dovrebbe documentare la propria residenza fiscale e fornire le dichiarazioni richieste dalla norma (es. impegno di permanenza) al fine di evitare il rigetto delle pretese di rimborso.
  • Se vi è incertezza sull'applicabilità del regime (es. cittadinanza, durata della permanenza, requisiti di residenza), è consigliabile richiedere chiarimenti preventivi all'Amministrazione finanziaria o assistenza legale/tributaria per ridurre il rischio di rigetto e di contenzioso.

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