Circolare numero 6 del 12-1-2000
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all’ALPA dei contributi associativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula, il 18 novembre 1999, di due convenzioni nazionali tra INPS e ALPA per la riscossione del contributo associativo dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli, ai sensi della legge n. 334/1968. Vengono richiamate le modalità operative: riscossione insieme ai contributi obbligatori, invio dei supporti magnetici con i dati degli associati, presentazione delle deleghe, gestione delle revoche, criteri di riparto dei versamenti, acconti, rendicontazioni, spese e durata delle convenzioni.
Convenzioni INPS-ALPA per la riscossione dei contributi associativi agricoli
Convenzioni INPS-ALPA per la riscossione dei contributi associativi agricoli
La circolare illustra la stipula, in data 18 novembre 1999, di due convenzioni nazionali tra INPS e ALPA per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli aderenti all'associazione, rispettivamente coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Le convenzioni si fondano sull'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, con il subentro dell'INPS nelle funzioni già attribuite allo SCAU ai sensi dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Ambito di applicazione e natura del contributo
Per gli imprenditori agricoli, la convenzione affida all'INPS la riscossione del contributo associativo sindacale dovuto dagli aderenti all'ALPA. Per i coltivatori diretti, la convenzione ha oggetto analogo ed è riferita al contributo associativo di assistenza sindacale. In entrambi i casi la riscossione avviene unitamente ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, con le medesime procedure, ma ciò non altera la natura volontaria del contributo associativo e non comporta per l'INPS alcun obbligo di esazione coattiva.
Modalità di esposizione nei bollettini e gestione della riscossione
L'INPS deve indicare sugli avvisi o bollettini di pagamento anche l'importo del contributo associativo, specificandone la diversa natura. Per i coltivatori diretti la dicitura prevista è "contributo associativo di assistenza sindacale"; per gli imprenditori agricoli la dicitura è "contributo associativo ALPA".
La riscossione segue, quindi, il canale ordinario dei contributi obbligatori e si coordina con la fase di emissione dei bollettini, mentre l'esatto importo del contributo associativo dipende dalle informazioni fornite dall'associazione e dalla validazione delle deleghe presso le strutture INPS competenti.
Comunicazione dei dati, supporti magnetici e deleghe
Ai fini dell'inserimento delle quote nei bollettini, l'ALPA deve trasmettere alla Sede Centrale dell'INPS - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni - i nastri magnetici contenenti:
- i dati dei nuovi associati per i quali è richiesta la riscossione;
- i nominativi di chi ha revocato l'adesione o ha dichiarato di non voler più pagare la quota.
Le scadenze indicate sono il 10 gennaio e, per la parte residua, il 30 marzo/31 marzo, secondo la convenzione considerata. I supporti devono riportare gli elementi identificativi essenziali, tra cui:
- Agenzia INPS territorialmente competente;
- Comune sede dell'impresa;
- denominazione completa dell'impresa e nominativo del titolare;
- codice INPS d'impresa, salvo nuove iscrizioni;
- codice fiscale e partita IVA;
- indirizzo e CAP della sede dell'impresa;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale d'intesa tra le parti.
Contestualmente all'invio dei supporti magnetici, l'ALPA deve far pervenire alla competente Agenzia INPS le deleghe individuali alla riscossione, sottoscritte dal socio e controfirmate/timbrate dall'Associazione. Le deleghe devono contenere il consenso informato al trattamento dei dati personali e, in particolare, alla comunicazione dei dati all'Associazione da parte dell'INPS. Nella disciplina relativa ai coltivatori diretti è richiamato anche il consenso alla riscossione tramite gli stessi strumenti usati dall'INPS per i contributi obbligatori.
Verifica delle posizioni e mancata corrispondenza
La Direzione Centrale rende disponibili alle sedi periferiche INPS il contenuto dei supporti magnetici, affinché sia effettuato l'abbinamento e la convalida sulla base delle deleghe presenti in sede. La verifica riguarda anche i nominativi non immediatamente abbinati, poiché potrebbero riferirsi a nuove iscrizioni.
Se, all'esito della verifica finale, un soggetto non risulta presente negli archivi dell'Istituto, non viene emesso il bollettino e non si procede alla riscossione della quota associativa. Se l'ALPA intende riproporre il nominativo per l'anno successivo, deve inserirlo nuovamente nei supporti magnetici.
L'INPS precisa di non assumere responsabilità nei casi in cui supporti magnetici o deleghe non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.
Revoca delle deleghe e rapporti tra associato e Associazione
Le convenzioni affermano che il rapporto contributivo-associativo intercorre tra l'associato e l'ALPA secondo lo Statuto dell'Associazione. Per ogni comunicazione relativa al rapporto, attivata su istanza dell'associato, è richiesta una specifica autorizzazione inserita nella delega.
Le revoche delle deleghe devono essere comunicate con le stesse modalità previste per le adesioni. La revoca produce effetti per l'INPS dall'anno successivo se perviene oltre il 30 marzo, data fissata per l'armonizzazione delle procedure. Qualora la volontà di recesso sia comunicata direttamente all'INPS dall'associato, l'Agenzia registra la revoca, la comunica all'Associazione e procede alla cancellazione del soggetto nel rispetto delle medesime scadenze.
Misura del contributo e sue variazioni
Per gli imprenditori agricoli, il contributo è calcolato in misura percentuale sulle retribuzioni accertate ai fini della contribuzione previdenziale e assistenziale. Per i coltivatori diretti, la misura del contributo è stabilita annualmente dall'Associazione.
Le variazioni della misura devono essere comunicate all'INPS entro termini diversi a seconda della convenzione:
- entro il 28 febbraio di ciascun anno, per le eventuali modifiche che valgono per l'intero anno, nel caso degli imprenditori agricoli;
- entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dal 1° gennaio successivo e senza possibilità di modifica nel corso dell'anno, nel caso dei coltivatori diretti.
Imputazione dei pagamenti incompleti
Se il contribuente non versa integralmente l'importo richiesto, quanto pagato viene imputato anzitutto a copertura dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Solo l'eventuale eccedenza viene considerata versata a titolo di contributo associativo.
Acconti, prospetti riepilogativi e conguagli
L'INPS Sede Centrale deve corrispondere all'Associazione un acconto entro il mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria. L'acconto è determinato applicando all'importo complessivo delle quote associative poste in riscossione per ciascuna emissione una percentuale ricavata dal rapporto tra riscossioni complessive e importi posti in riscossione, con riduzione di due punti percentuali. Gli acconti periodici sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell'IVA.
La rendicontazione annuale è disciplinata in modo articolato:
- entro il 30 aprile, per la convenzione relativa ai coltivatori diretti;
- entro il 30 giugno, per la convenzione relativa agli imprenditori agricoli.
Il prospetto riepilogativo deve riguardare l'anno precedente e riportare la situazione finanziaria delle emissioni contributive non ancora completate, includendo:
- importo annuo delle somme imposte;
- ammontare delle quote associative riscosse;
- elenchi degli associati che hanno versato il contributo, suddivisi per provincia;
- eventuale conguaglio.
Per ciascuna emissione, l'INPS trasmette inoltre un rendiconto contenente:
- l'ammontare delle quote associative riscosse relative ai certificati elaborati;
- l'importo del rimborso spese e della relativa IVA, compresi gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente;
- gli acconti corrisposti;
- l'eventuale conguaglio. Contestualmente all'invio del rendiconto, l'INPS provvede ai conguagli.
Spese del servizio e responsabilità
Le spese del servizio di esazione sono determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS sulla base dei costi effettivi rilevati dagli uffici competenti. In attesa della fissazione di nuovi costi connessi all'introduzione della contabilità analitica, trovano applicazione, salvo conguagli, gli importi della Delibera Consiliare n. 1245/97.
Sono a carico dell'Associazione, oltre alle spese di esazione, tutti gli altri eventuali oneri, compresi quelli fiscali. L'Associazione si impegna ad accettare le relative determinazioni senza riserva.
I rapporti conseguenti, compresi quelli relativi alla restituzione di somme indebitamente versate, restano tra l'Associazione e i soggetti passivi del rapporto contributivo. L'INPS è sollevato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione; inoltre, l'Associazione deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, spese e onorari eventualmente sostenuti dall'Istituto per controversie giudiziarie connesse alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.
Durata ed efficacia
Le convenzioni hanno validità fino al 31 dicembre 2000 e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti mediante raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro il 30 giugno. L'efficacia delle convenzioni è subordinata all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Allegato: modello di delega
L'allegato contiene il fac-simile della delega con cui l'associato dichiara di conoscere e accettare lo statuto dell'Associazione, di aderirvi e di impegnarsi al versamento dei contributi associativi. La delega autorizza l'INPS a riscuotere i contributi associativi con le stesse modalità e scadenze previste per i contributi obbligatori, prevede validità annuale e rinnovo tacito e disciplina la revoca, efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo se pervenuta dopo il 31 marzo. Il testo include inoltre le formule di consenso al trattamento dei dati personali previste dalla legge n. 675/1996 e l'indicazione dei soggetti qualificabili come coltivatore diretto, colono-mezzadro, imprenditore agricolo o datore di lavoro agricolo.
Punti principali
Oggetto e ambito delle convenzioni
Il 18 novembre 1999 INPS e ALPA stipulano due convenzioni nazionali per la riscossione del contributo associativo sindacale, una per gli imprenditori agricoli e una per i coltivatori diretti, sulla base dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334 e del subentro dell'INPS allo SCAU ai sensi dell'art. 19 della legge n. 724/1994.
Modalità di riscossione
Il contributo associativo è riscosso congiuntamente ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, con le stesse procedure previste per questi ultimi. Sui bollettini di pagamento deve essere indicato anche l'importo del contributo associativo, con la specifica dicitura "contributo associativo di assistenza sindacale" per i coltivatori diretti e "contributo associativo ALPA" per gli imprenditori agricoli. La riscossione conserva natura volontaria e l'INPS non ha alcun obbligo di esazione coattiva.
Trasmissione dati, supporti magnetici e deleghe
L'ALPA deve trasmettere alla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni i nastri magnetici con i dati dei nuovi associati e dei soggetti che revocano l'adesione o dichiarano di non voler più pagare la quota. Le scadenze sono fissate al 10 gennaio e, per la parte residua, al 30 marzo/31 marzo a seconda della convenzione. I supporti devono contenere gli elementi identificativi essenziali dell'impresa e del titolare. Contestualmente, l'ALPA deve inviare alle sedi INPS competenti le deleghe individuali sottoscritte, controfirmate e timbrate, comprensive del consenso informato al trattamento dei dati personali.
Verifiche, abbinamento e mancata corrispondenza
La Direzione Centrale rende disponibili i dati alle sedi periferiche per la convalida degli associati sulla base delle deleghe presenti in sede. Se un nominativo non risulta negli archivi INPS alla verifica finale, non vengono emessi i bollettini e non si procede alla riscossione della quota. L'INPS non assume responsabilità quando supporti magnetici o deleghe non coincidono con i dati archivistici.
Revoche delle deleghe
Le revoche devono essere comunicate con le stesse modalità previste per le deleghe. Producono effetti per l'INPS dall'anno successivo se pervengono oltre il 30 marzo. Se la revoca arriva direttamente dall'associato, l'Agenzia INPS la registra, la comunica all'Associazione e procede alla cancellazione del soggetto nel rispetto delle scadenze previste.
Misura del contributo e sua variazione
Per gli imprenditori agricoli il contributo è calcolato in percentuale sulle retribuzioni accertate ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali; per i coltivatori diretti l'ammontare è stabilito annualmente dall'Associazione. Le eventuali modifiche della misura devono essere comunicate all'INPS entro il 28 febbraio e valgono per l'intero anno; nella convenzione dei coltivatori diretti la misura annuale deve essere notificata entro il 31 dicembre con decorrenza dal 1° gennaio successivo.
Imputazione dei versamenti insufficienti
Se il contribuente non versa integralmente i contributi richiesti, quanto versato viene imputato prima a copertura dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori; l'eventuale eccedenza è considerata versata a titolo di contributo associativo.
Acconti, rendiconti e conguagli
L'INPS corrisponde all'Associazione acconti periodici entro il mese successivo alla scadenza del versamento dei contributi obbligatori, calcolati applicando all'importo delle quote poste in riscossione una percentuale ricavata dal rapporto tra riscossioni complessive e importi posti in riscossione, ridotta di due punti. Entro il 30 aprile o il 30 giugno, a seconda della convenzione, l'INPS trasmette un prospetto riepilogativo dell'anno precedente con i dati finanziari, le quote riscosse, gli elenchi dei soggetti e l'eventuale conguaglio.
Spese, responsabilità e durata
Le spese del servizio di esazione sono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS sulla base dei costi effettivi; in via transitoria si applicano gli importi della delibera consiliare n. 1245/97. Sono a carico dell'Associazione anche gli altri oneri, compresi quelli fiscali. L'INPS è sollevato da responsabilità verso terzi e l'Associazione deve rimborsare eventuali spese e onorari sostenuti per controversie. Le convenzioni durano fino al 31 dicembre 2000 e si rinnovano tacitamente salvo disdetta entro il 30 giugno; l'efficacia è subordinata all'approvazione ministeriale.
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