Sentenza n. 1725/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo recante condanna al pagamento di somme da parte dell'ASP di Crotone
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha agito in ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Crotone, divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione e notificato all'amministrazione. Il titolo condannava l'ASP al pagamento di euro 49.340,59, degli interessi e delle spese della procedura monitoria. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, chiedendo che fosse ordinato il pagamento integrale delle somme dovute. L'ASP non si è costituita e non ha fornito prova dell'avvenuta esecuzione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. L'amministrazione era obbligata ad adempiere integralmente al titolo giudiziale e, non avendo dimostrato di averlo eseguito, è stata condannata a provvedere al pagamento delle somme indicate nel decreto ingiuntivo, detratto quanto eventualmente già corrisposto. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere nei successivi 60 giorni dalla richiesta della parte ricorrente. Le spese del giudizio, liquidate in euro 2.033,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali, sono state poste a carico dell'ASP.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
L'azione di ottemperanza è accoglibile quando esiste un titolo giurisdizionale definitivo e l'amministrazione non dimostra di avervi dato integrale esecuzione.
art. 114 c.p.a.
La controversia è stata trattata nell'ambito del giudizio di ottemperanza disciplinato dall'art. 114 c.p.a.; il testo non contiene una specifica ulteriore interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- L'amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione a un titolo giurisdizionale definitivo che imponga il pagamento di una somma di denaro, salvo la detrazione degli importi eventualmente già corrisposti.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata costituzione dell'amministrazione e l'assenza di prova dell'avvenuto adempimento consentono di ritenere non eseguito il titolo giudiziale e di ordinare l'adempimento.
- Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un Commissario ad acta, determinandone i poteri e il termine per l'intervento sostitutivo.
- Le spese del giudizio di ottemperanza devono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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