Cassazione Civile, Ordinanza n. 05067/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)
La controversia
Un automobilista aveva opposto davanti al giudice di pace un verbale di contestazione per violazione dell'art. 218 del Codice della strada, contestando la sanzione perché si era posto alla guida durante il periodo di sospensione della patente. A sostegno dell'opposizione sosteneva di avere agito in stato di necessità: era stato avvisato da una vicina che la madre aveva avuto un malore e, per raggiungerla e prestarle aiuto, si era messo alla guida. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione ritenendo integrata l'esimente. In appello la Prefettura aveva ottenuto la riforma della decisione: il Tribunale aveva escluso lo stato di necessità, rilevando che l'interessato sapeva che la madre non era sola, essendo assistita dalla vicina e in arrivo dal personale sanitario; inoltre avrebbe potuto attivare ulteriori soccorsi con una semplice telefonata, sicché mancava l'inevitabilità della condotta. Nel ricorso per cassazione il soccombente deduceva cinque censure: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c., assumendo che la Prefettura in primo grado si fosse difesa solo eccependo l'incompetenza territoriale e che quindi fosse tardiva la deduzione in appello sulla mancanza della scriminante; 2) violazione degli artt. 115 e 416, comma 2, c.p.c., per asserita violazione del principio di non contestazione e per nuove deduzioni dell'Amministrazione in appello; 3) violazione dell'art. 4 L. 689/1981 e degli artt. 54 e 59, comma 4, c.p., lamentando il mancato riconoscimento dello stato di necessità; 4) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il sanitario intervenuto non fosse il medico di base e che non fosse praticabile la soluzione alternativa dell'ambulanza; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese in favore della Prefettura, pur essendosi essa costituita senza avvocato e senza prova delle spese vive.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi quattro motivi e ha accolto il quinto. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la contestazione della sussistenza di una scriminante è mera difesa dell'Amministrazione e può essere proposta anche in appello; che il principio di non contestazione non impone alla P.A. un onere di allegazione ulteriore rispetto al contenuto del provvedimento opposto; che la valutazione del Tribunale sulla mancanza dei presupposti dello stato di necessità non integra violazione di legge, trattandosi di apprezzamento di merito; e che il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove. Ha invece ritenuto errata la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e compensi in favore della Prefettura, poiché l'autorità amministrativa era stata in giudizio senza avvocato, tramite funzionario, e potevano essere liquidate solo spese vive effettivamente documentate e indicate in apposita nota, circostanza non verificatasi. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata solo sul capo delle spese del primo grado e la Corte, decidendo nel merito su tale punto, ha eliminato la condanna alle spese e ai compensi in favore della Prefettura, limitatamente al primo grado; le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 204 bis C.d.s.
norma richiamata quale base dell'opposizione al verbale per violazione del Codice della strada
art. 22 L. n. 689/1981
norma richiamata per l'opposizione a sanzione amministrativa
art. 218 C.d.s.
disposizione violata secondo il verbale, relativa alla circolazione durante la sospensione della patente
art. 4 L. n. 689/1981
fonte dell'esimente invocata, letta in coordinamento con lo stato di necessità
art. 54 c.p.
disciplina dello stato di necessità; richiede pericolo attuale di danno grave alla persona e inevitabilità della condotta
art. 59, comma 4, c.p.
richiamato nel motivo, ma non assume rilievo decisivo nella soluzione
art. 345 c.p.c.
la contestazione della scriminante è mera difesa e non nuova domanda o eccezione in senso stretto, quindi è proponibile anche in appello
art. 115 c.p.c.
il principio di non contestazione non è violato quando l'Amministrazione si limiti a contestare in appello quanto già allegato nell'atto opposto
art. 416, comma 2, c.p.c.
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla struttura del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa
art. 2697 c.c.
nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'Amministrazione prova gli elementi costitutivi della pretesa, mentre l'opponente prova i fatti impeditivi o estintivi
art. 530, comma 3, c.p.p.
richiamato per il raffronto con il processo penale, dove il dubbio sulla scriminante giova all'imputato; nel civile, invece, il dubbio grava su chi la invoca
art. 2045 c.c.
norma civilistica dello stato di necessità, coerente con la nozione penalistica e richiedente pericolo attuale di danno grave alla persona
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
veicolo delle censure di violazione di legge, qui in parte respinte perché dirette in realtà contro l'accertamento di fatto
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il motivo è inammissibilmente diretto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, non un vero omesso esame di fatto decisivo
art. 91 c.p.c.
le spese non possono comprendere compensi professionali quando la P.A. sta in giudizio con funzionario; sono liquidabili solo spese vive effettivamente documentate
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente la decisione nel merito senza rinvio sul solo capo delle spese, non richiedendo ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'Amministrazione ha l'onere di provare i fatti costitutivi della violazione, mentre l'opponente deve provare i fatti impeditivi, estintivi o scriminanti invocati a propria difesa.
- La deduzione dell'assenza di una scriminante da parte dell'Amministrazione, quando si limiti a contrastare l'allegazione dell'opponente, costituisce mera difesa e può essere proposta anche in appello, senza violazione dell'art. 345 c.p.c.
- Il principio di non contestazione non impone alla parte pubblica un onere di allegazione ulteriore rispetto a quello già contenuto nel provvedimento opposto, se i fatti costitutivi della pretesa sono già stati esposti nell'atto sanzionatorio.
- Lo stato di necessità richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona e l'assoluta inevitabilità della condotta, cioè l'assenza di alternative lecite concretamente praticabili per salvare il bene minacciato.
- In sede di legittimità, non è denunciabile come violazione di legge ciò che in realtà mira a rimettere in discussione l'apprezzamento di merito sulla sussistenza dei presupposti della scriminante.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la censura si risolva nella richiesta di una diversa valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito.
- Quando un'autorità amministrativa sta in giudizio personalmente o tramite funzionario delegato, non possono essere liquidati compensi professionali di avvocato; sono eventualmente rimborsabili soltanto spese vive specificamente documentate.
- Il capo sulle spese può essere cassato e deciso nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.
- rami
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