Sentenza n. 3305/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento 1) del Decreto del Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per la Lombardia del 22 dicembre 2022, prot. n. 8356, notificato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano il 28 dicembre 2022, prot. n. 15854, avente ad oggetto la dichiarazione di interesse storico artistico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, comma 1 e comma 3, lett. a), 12 e 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 del compendio denominato Monastero di San Benedetto delle Monache Benedettine Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento, sito in Milano, via F. Bellotti, nn. 10 e 12, via Kramer, n. 18/A, via C. Goldoni, nn. 7 e 9, meglio descritto negli allegati al medesimo Decreto, sottoponendolo a tutte le disposizioni di tutela contenute nella Parte II del Codice dei Beni Culturali; 2) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o, comunque, connessi e segnatamente: (i) della Relazione storico-artistica redatta dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Milano allegata al detto Decreto; (ii) della nota del 1° agosto 2022, prot. n. 9524 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Milano di comunicazione di avvio del procedimento di verifica dell'interesse culturale e di dichiarazione dell'interesse culturale particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, comma 1 e comma 3, lett. a), 12 e 13 del Codice dei Beni Culturali; (iii) delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla Ricorrente predisposte dalle Soprintendenza con note del 21 novembre 2022 e del 20 dicembre 2022; (iv) del verbale della seduta n. 29 del 15 dicembre 2022 della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ritenendo precluso l'esame del merito dalla dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame. Non è stata quindi svolta alcuna valutazione sulla legittimità del decreto di dichiarazione dell'interesse culturale né sugli atti connessi. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: decreto ministeriale di dichiarazione dell'interesse storico-artistico particolarmente importante di un compendio immobiliare, con sottoposizione alla tutela della Parte II del Codice dei beni culturali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ente religioso proprietario ha impugnato il decreto del Segretariato regionale del Ministero della Cultura che aveva dichiarato l'interesse storico-artistico particolarmente importante del compendio denominato Monastero di San Benedetto, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui la relazione storico-artistica, la comunicazione di avvio del procedimento, le controdeduzioni alle osservazioni della ricorrente e il verbale della Commissione regionale per il patrimonio culturale. Il testo della sentenza non riporta né esamina i motivi di illegittimità dedotti, poiché la parte ricorrente ha dichiarato, prima dell'udienza di trattazione, la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 10, comma 1 e comma 3, lett. a), d.lgs. 42/2004
Richiamato quale fondamento normativo della dichiarazione di interesse storico-artistico particolarmente importante del compendio immobiliare; la sentenza non ne esamina l'applicazione nel merito.
art. 12 d.lgs. 42/2004
Richiamato nell'oggetto del procedimento di verifica e dichiarazione dell'interesse culturale; la sentenza non ne valuta l'applicazione.
art. 13 d.lgs. 42/2004
Richiamato nell'oggetto del decreto di dichiarazione dell'interesse culturale; la sentenza non ne valuta l'applicazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a seguito della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio preclude l'esame del merito e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate quando ciò sia ritenuto equo dal giudice.
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