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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15319/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal preavviso di fermo amministrativo emesso per il mancato pagamento di un avviso di accertamento e di una cartella di pagamento relativi a IRPEF 2006 e 2007, nonché da un’intimazione di pagamento relativa a IRPEF 2007. In primo grado la commissione provinciale aveva accolto i ricorsi del contribuente, ma in appello la commissione regionale ha riformato la decisione, ritenendo ammissibili i documenti prodotti dall’Ufficio soltanto in secondo grado e provata la rituale notifica degli atti prodromici. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: con i primi tre ha denunciato la violazione degli artt. 57 e 58 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che in appello non fossero ammissibili nuovi documenti, anche per effetto dell’abrogazione dell’art. 7, comma 4, dello stesso decreto, e che la disciplina invocata violasse gli artt. 3, 24 e 117 Cost.; con il quarto motivo ha dedotto omessa pronuncia e omesso esame di fatto decisivo per non avere la CTR considerato il disconoscimento della conformità all’originale delle copie prodotte per dimostrare la notifica; con il quinto motivo ha lamentato la violazione dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. 602/1973, assumendo che la CTR avrebbe dovuto ordinare il deposito dell’originale della cartella e dei documenti notificatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi, affermando che nel processo tributario di appello opera il principio di specialità del d.lgs. 546/1992 e, quindi, non si applica la preclusione di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c.; l’art. 58, comma 2, consente la libera produzione di nuovi documenti in grado di gravame, anche se preesistenti al primo grado e anche se la parte era contumace. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, osservando che la CTR aveva espressamente qualificato come generica la contestazione della documentazione e che, comunque, un mero disconoscimento non specifico non basta a contestare la conformità all’originale delle copie ex art. 2719 c.c. Quanto al quinto motivo, la Corte ha ribadito che, in caso di contestazione della notifica della cartella, l’agente della riscossione può provare la notifica mediante copia della cartella e delle relate o degli avvisi di ricevimento, senza onere di depositare l’originale né la copia integrale; l’art. 26 del d.P.R. 602/1973 è norma sull’accesso agli atti e sulla conservazione, non sulla prova. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese in favore dell’Agenzia delle entrate e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge nei motivi relativi alla produzione documentale e alla prova della notifica.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per lamentare omesso esame di fatto decisivo e omessa pronuncia sul disconoscimento della documentazione.

  • art. 58, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte nega che limiti la produzione documentale in appello nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel giudizio tributario di appello consente alle parti la produzione libera di nuovi documenti, anche se preesistenti al primo grado e senza necessità di giustificazione della mancata produzione precedente.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    La sua abrogazione non comporta, secondo la Corte, l’inammissibilità della produzione documentale in appello.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Non osta, nel caso esaminato, alla produzione documentale in grado di appello.

  • art. 345, terzo comma, c.p.c.

    Non si applica nel processo tributario di appello per il principio di specialità dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Esprime il principio di specialità: tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest’ultima.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della conformità della copia all’originale deve essere specifico e puntuale; il mero disconoscimento generico è insufficiente.

  • art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973

    La Corte non gli attribuisce una regola di prova che imponga il deposito dell’originale della cartella; la disposizione riguarda la conservazione/accesso agli atti, non la disciplina probatoria.

  • art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato per chiarire che l’obbligo di conservazione della matrice o copia della cartella e della relata di notifica non introduce un onere probatorio di produzione dell’originale nel processo.

  • art. 22, comma 4, d.lgs. 546/1992

    È indicato come norma che ammette, di regola, la produzione documentale in copia nel processo tributario.

  • art. 215, secondo comma, c.p.c.

    Il disconoscimento della copia non produce automaticamente gli effetti di cui a tale norma, sicché il giudice può utilizzare altri mezzi di prova, incluse presunzioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente tra le censure costituzionali relative alla disciplina della produzione documentale, ma ritenuto ininfluente nel caso concreto.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente, ma le doglianze sono state disattese alla luce dell’interpretazione della disciplina processuale tributaria.

  • art. 117 Cost.

    Invocato dal ricorrente, ma senza incidere sull’esito della causa.

Massime di principio

  • Nel processo tributario di appello la produzione di nuovi documenti è ammessa in modo libero ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, senza che operi la preclusione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., per effetto del principio di specialità della disciplina tributaria.
  • La mancata produzione in primo grado non impedisce la produzione del documento in appello, neppure se il documento era già esistente o se la parte era rimasta contumace nel giudizio di primo grado.
  • Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c., deve essere specifico e contenere indicazioni concrete sulla difformità; un mero disconoscimento generico è insufficiente.
  • In tema di notifica della cartella di pagamento, l’agente della riscossione può provare la notificazione mediante produzione di copia della cartella e della relata o dell’avviso di ricevimento, senza obbligo di depositare l’originale o la copia integrale.
  • L’art. 26 d.P.R. 602/1973 disciplina la conservazione e l’esibizione degli atti, non introduce una regola processuale che imponga la produzione dell’originale come unica prova valida della notifica.
  • Quando il ricevimento del plico è provato, la conoscenza dell’atto si presume; grava sul destinatario l’onere di dimostrare che il plico era vuoto o conteneva un atto diverso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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