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Sentenza

Sentenza n. 9089/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 2016/2025, depositata e resa pubblica in data 18.02.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 29373/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202514023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di complessivi euro 2.500,00 sulla Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Roma n. 2016/2025, passata in giudicato, che gli aveva riconosciuto l'accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 2.500,00. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza dedurre l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia. Il TAR ha verificato l'ammissibilità del ricorso, la definitività del titolo e la propria competenza territoriale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha rilevato che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997 e modificato dal d.l. n. 269/2003, era decorso e che il Ministero non aveva dimostrato l'adempimento del giudicato né giustificato la propria inerzia. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione e subordinando l'intervento a richiesta del ricorrente e alla verifica preliminare dell'eventuale adempimento. Ha invece rigettato, allo stato, la domanda di astreinte, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva una nuova richiesta in caso di persistente inottemperanza. Ha condannato il Ministero al pagamento di euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza diretto a ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o di altro provvedimento giurisdizionale esecutivo.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Individua la competenza territoriale del giudice dell'ottemperanza; il TAR ha ritenuto competente il TAR Lazio.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e regolare le penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la domanda di penalità di mora è stata rigettata allo stato, per difetto dei presupposti attuali.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni; il suo decorso ha consentito la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del controllo giudiziale sulla corretta attuazione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è diretto a far conseguire al ricorrente vittorioso l'utilità concreta riconosciuta dal titolo giudiziale e negata dall'Amministrazione mediante un comportamento omissivo.
  • L'Amministrazione è obbligata a conformarsi al giudicato quanto all'an e al quando dell'adempimento e non può sottrarsi all'esecuzione per ragioni di opportunità amministrativa, difficoltà pratica o difficoltà economico-finanziaria; residua, al più, una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni, la mancata dimostrazione dell'adempimento del titolo giudiziale e l'assenza di giustificazioni dell'inerzia integrano inottemperanza e legittimano l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, dopo l'inutile scadenza del termine assegnato e previa verifica dell'eventuale adempimento tardivo.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automaticamente dovuta per il solo accertamento dell'inottemperanza: la relativa domanda può essere rigettata quando, al momento della decisione, non risultino ancora sussistenti i presupposti per la sua applicazione, ferma la possibilità di una successiva richiesta in caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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