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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17925/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per estradizione denunciando: omessa considerazione di una memoria difensiva (violazione del diritto di difesa ex art. 178 c.p.p. e art. 703 c.p.p.); errata interpretazione dell'art. 2, par. 1 del Trattato bilaterale 2017 riguardo al requisito della pena "di almeno due anni" (sostenendo che si riferisca al minimo edittale); prescrizione del reato secondo la legge italiana con travisamento del momento consumativo dell'appropriazione indebita; mancanza di doppia incriminazione e natura civilistica della fattispecie; divieto di estradizione del cittadino applicabile al momento del fatto (richiamando il Trattato del 1879 e principio di irretroattività sfavorevole); violazione del diritto dell'imputato a non partecipare al processo e strumentalizzazione della richiesta estradizionale per finalità civilistiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure: ha escluso che l'estradizione sia di natura penale sostanziale e ha confermato che le norme pattizie possono essere applicate svincolate dai principi della legge penale interna; ha interpretato l'art. 2, par. 1 del Trattato 2017 come riferita alla pena edittale massima e non al minimo; ha ritenuto non sussistente la prescrizione alla data della domanda estradizionale, ritenendo corretta la qualificazione dei fatti anche ai fini dell'art. 648-ter.1 c.p. (autoriciclaggio) e, alternativamente, dell'art. 388 c.p.; ha escluso la rilevanza del divieto di estradizione del cittadino per effetto dell'art. 24 del Trattato (applicabile alle richieste presentate dopo la sua entrata in vigore); ha ritenuto che la Corte territoriale avesse svolto la sommaria verifica richiesta dalla giurisprudenza. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto (con condanna alle spese processuali).

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione al diritto di difesa; la Cassazione ha ritenuto la censura generica e non provata nella misura in cui non dimostra un concreto pregiudizio derivante dalla mancata considerazione della memoria.

  • art. 703 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa per la memoria difensiva presentata; la Corte ha ritenuto che i punti sostanziali sollevati siano stati comunque considerati nei motivi successivi e che la censura fosse generica.

  • art. 2, par. 1 del Trattato bilaterale di estradizione (2017)

    "la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambe le Parti, con una pena detentiva di almeno due anni"

    La Corte ha interpretato il requisito della "pena di almeno due anni" come riferito alla pena edittale massima prevista dalla legge dello Stato richiedente e dello Stato richiesto, non al minimo edittale.

  • art. 24 del Trattato bilaterale di estradizione (entrato in vigore 18/08/2020)

    "Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima di tale data"

    Applicazione diretta al caso concreto: la norma rende applicabile il Trattato 2017 alle richieste successive alla sua entrata in vigore, escludendo il divieto di estradizione del cittadino previsto da trattati più vecchi.

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che i fatti descritti nella domanda estradizionale potessero integrare l'autoriciclaggio: la trasformazione e il trasferimento delle somme all'estero configurano la condotta relativa al reato trasformativo.

  • art. 388, primo comma, cod. pen.

    In via alternativa la Corte ha ritenuto che i fatti potessero comunque rientrare nella fattispecie di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, reato a consumazione istantanea non prescritto.

  • art. 2 cod. pen. (principio di legalità)

    La Corte ha precisato che le regole penali richiamate nei trattati estradizionali non sono disciplinate dall'art. 2 c.p. nella stessa misura delle norme penali interne, poiché la disciplina estradizionale persegue finalità di cooperazione internazionale e può operare in modo autonomo.

  • Convenzione/giurisprudenza CEDU e Corte UE (art. 7 CEDU, sent. C-303/05 ecc.)

    Richiamate per riaffermare che le procedure di cooperazione giudiziaria (estradizione/mandato d'arresto) sono di natura processuale e non punitiva e non rientrano pienamente nel perimetro del principio di legalità sostanziale.

Massime di principio

  • Nei giudizi di estradizione le norme pattizie possono essere interpretate autonomamente rispetto ai principi della legge penale interna: il requisito della pena "minima" previsto dai trattati si intende in molti casi riferito alla pena edittale massima prevista dalle legislazioni coinvolte.
  • L'estradizione è considerata istituto di natura processuale/formale piuttosto che sostanziale: il giudice dello Stato richiesto effettua una sommaria verifica e non un esame di merito approfondito sulla fondatezza delle accuse.
  • La prescrizione secondo la legge dello Stato richiesto non è automaticamente motivo obbligatorio di rifiuto: molti trattati e la giurisprudenza ritengono che la rilevanza della prescrizione possa essere esclusa o attenuata in funzione della cooperazione internazionale.
  • Le eccezioni basate sulla cittadinanza possono essere superate da norme pattizie successive che dispongono la loro applicazione a richieste presentate dopo l'entrata in vigore del nuovo trattato (effetto temporale stabilito dal trattato stesso).
  • Per far valere un vizio procedurale (es. mancata considerazione di memorie) occorre dimostrare il concreto pregiudizio e la specificità della violazione; censure generiche rischiano di essere respinte.
  • La doppia incriminazione richiede che la condotta sia penalmente rilevante in entrambe le giurisdizioni; tuttavia, la valutazione su tale punto è vincolata alla descrizione della condotta nella domanda estradizionale e alla verifica sommaria dello Stato richiesto.
  • Se la condotta è stata trasformativa (es. trasferimento e occultamento di proventi), può integrare reati autonomi (es. autoriciclaggio) che ne giustificano l'estradizione anche se il fatto originario ha profili civilistici.
  • Le richieste di acquisizione documentale sopravvenute e tardive sono spesso precluse in sede di cassazione se non rilevanti o proposte oltre i termini; è preferibile sollevare e documentare tempestivamente le eccezioni rilevanti.

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