L.R. Molise 16/2011
Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Molise il controllo della qualità dell’aria per impianti e attività che emettono in atmosfera, definendo funzioni di Regione, Province, Comuni e ARPAM. Prevede piano regionale e piani stralcio, rete di rilevamento, inventario emissioni e misure per episodi acuti o superamenti dei limiti. Previsti poteri sostitutivi regionali e un piano straordinario per specifiche emergenze ambientali.
Tutela della qualità dell’aria e risanamento atmosferico
Tutela della qualità dell’aria e risanamento atmosferico
La legge disciplina, per la Regione Molise, il controllo della qualità dell’aria e il coordinamento delle funzioni degli enti territoriali e dell’ARPAM. L’obiettivo è il miglioramento progressivo delle condizioni ambientali, la salvaguardia della salute e la tutela degli ecosistemi attraverso piano regionale, rete di monitoraggio, inventario delle emissioni e gestione delle situazioni di rischio.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina si applica agli impianti e alle attività antropiche che producono emissioni in atmosfera, in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. Il controllo della qualità dell’aria è finalizzato al miglioramento della qualità della vita, alla salvaguardia dell’ambiente e delle forme di vita in esso contenute.
Riparto delle funzioni istituzionali
La legge distribuisce le competenze tra Regione, Province, Comuni e ARPAM in un sistema integrato.
Regione
Il Consiglio regionale approva il piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria e i relativi aggiornamenti, nonché i valori limite di emissione richiamati dal decreto legislativo n. 152/2006. La Giunta regionale provvede, tra l’altro, alla classificazione delle zone e degli agglomerati, alla valutazione della qualità dell’aria, all’individuazione delle aree soggette ai valori limite per la protezione degli ecosistemi, alla localizzazione delle postazioni della rete di rilevamento, alla gestione dell’inventario regionale delle emissioni e all’adozione di indirizzi, linee guida e criteri tecnici per i piani provinciali, per i dati di monitoraggio e per la gestione delle situazioni a rischio.
Province
Le Province garantiscono il controllo della qualità dell’aria, curano la tenuta e l’aggiornamento dell’inventario delle emissioni, programmano gli interventi per la riduzione degli inquinanti e, con i Comuni interessati, elaborano i piani d’intervento operativo da adottare in caso di episodi acuti di inquinamento. Esercitano anche il potere sostitutivo verso i Comuni in caso di inerzia e rilasciano le autorizzazioni e i provvedimenti di diffida, sospensione e revoca previsti dalla normativa statale sugli impianti. In sede autorizzatoria definiscono limiti, prescrizioni, metodi di campionamento, criteri di conformità e periodicità dei controlli.
Comuni
I Comuni attuano gli interventi operativi previsti dai piani provinciali, esercitano le funzioni in materia di limitazione della circolazione secondo la disciplina statale e le indicazioni del piano regionale, garantiscono l’accessibilità pubblica alle informazioni sulla qualità dell’aria e possono formulare proposte per particolari interventi di miglioramento o tutela.
ARPAM
L’ARPAM supporta Regione, Province e Comuni nei controlli, nella raccolta, elaborazione e conservazione dei dati. Inoltre segnala tempestivamente agli enti competenti le violazioni della normativa statale e regionale e cura attività tecniche essenziali per monitoraggio, validazione dei dati e predisposizione dei rapporti sulla qualità dell’aria.
Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria
Il piano regionale è lo strumento di programmazione, coordinamento e controllo in materia di inquinamento atmosferico. È orientato al miglioramento dell’ambiente e alla tutela della salute umana e dell’ambiente naturale.
La Giunta regionale deve predisporlo entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, d’intesa con le Province; l’approvazione spetta al Consiglio regionale. Il piano può articolarsi in piani stralcio o parti di piano, con obiettivi specifici di riduzione e controllo delle emissioni per particolari problematiche, inquinanti o aree territoriali omogenee. Ogni stralcio individua gli obiettivi e i tempi per il loro raggiungimento ed è approvato dal Consiglio regionale.
Le prescrizioni del piano sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati destinatari.
Criteri per l’elaborazione del piano
La definizione del piano si basa su una valutazione dello stato della qualità dell’aria, realizzata mediante:
- misurazioni effettuate dall’ARPAM;
- campagne di misurazione sul territorio;
- inventario delle emissioni;
- studi meteorologici;
- stime, modelli matematici e altre metodologie scientificamente adeguate.
Nell’elaborazione del piano si considerano, tra gli altri:
- gli agglomerati urbani, le aree naturali protette e le aree industriali o a rischio;
- la riduzione delle emissioni degli inquinanti primari, dei gas climalteranti e delle sostanze che incidono sull’ozono;
- le principali sorgenti emissive, cioè impianti produttivi, attività agricole e terziarie, insediamenti civili, traffico e sorgenti naturali.
La valutazione e la successiva articolazione in piani stralcio tengono conto anche dell’inventario delle emissioni e del sistema di rilevamento della qualità dell’aria.
Sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria
La Regione istituisce il Sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente, volto a dirigere e coordinare le reti di monitoraggio presenti sul territorio, pubbliche o private. La rete regionale è costituita dalle postazioni individuate dalla Giunta regionale, previo parere tecnico dell’ARPAM e sentite le Province, nel rispetto dei criteri tecnici nazionali ed europei.
Le postazioni sono gestite dalla Regione con il supporto dell’ARPAM; le Province le mettono a disposizione tramite apposita convenzione. I dati raccolti confluiscono nel Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e devono essere raccordati e interscambiabili con il sistema informativo nazionale ambientale (SINA).
La Giunta regionale definisce anche:
- il livello minimo di informazione da rendere disponibile ad amministrazioni e pubblico;
- le modalità di utilizzo dei dati da parte di soggetti pubblici o privati;
- le eventuali tariffe d’utenza;
- gli standard di qualità e validazione dei dati.
Presso i dipartimenti provinciali dell’ARPAM operano i centri operativi provinciali (COP), che gestiscono le stazioni di misura sul territorio provinciale, validano e trasmettono i dati e forniscono tempestivamente le informazioni utili per intervenire in caso di episodi acuti di inquinamento, allerta o allarme.
Inventario regionale delle emissioni
L’inventario regionale delle emissioni è lo strumento conoscitivo di supporto ai diversi livelli di governo ed è raccordato con il sistema di rilevamento della qualità dell’aria e con il SIRA. La Regione ne cura l’organizzazione e la Giunta regionale ne disciplina tenuta, elaborazione e implementazione, di concerto con le Province per l’inventario provinciale.
L’ARPAM fornisce supporto tecnico per l’aggiornamento e l’implementazione dell’inventario e assicura ai Comuni i dati necessari per l’applicazione della disciplina sulla limitazione della circolazione veicolare. La Giunta regionale doveva inoltre dettare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, i criteri per la tenuta e l’aggiornamento dell’inventario provinciale delle emissioni.
Gestione delle situazioni a rischio e misure contingibili
Quando il rapporto dell’ARPAM evidenzia situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme o dei valori limite fissati dalla normativa statale, Comuni e Province interessati devono attuare gli interventi previsti dai piani provinciali e le misure contingibili necessarie, tenendo conto degli effetti sul tessuto economico e sociale e delle condizioni meteoclimatiche.
Le misure contingibili sono esplicitamente qualificate come transitorie, efficaci nel breve periodo e finalizzate a ridurre il rischio di superamento dei limiti attraverso la diminuzione delle emissioni antropiche in atmosfera.
Poteri sostitutivi e intervento straordinario regionale
In caso di inosservanza della legge o del piano regionale da parte di Comuni o Province, la Regione può esercitare i poteri sostitutivi nelle materie di propria competenza secondo i principi del decreto legislativo n. 152/2006.
È inoltre previsto, in via straordinaria, che la Giunta regionale predisponga con somma urgenza un Piano straordinario di accertamento, verifica e bonifica dei rischi ambientali e sanitari presenti sul territorio regionale, con priorità per le emergenze dell’area venafrana e del Basso Molise.
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