Ordinanza n. 236/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Non ammissione a un corso di laurea in Scienze motorie, collocazione nella graduatoria tra i candidati non ammessi e atti presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva sostenuto presso un diverso ateneo un test TOLC ritenuto valido dal bando, conseguendo 51,75 punti, e aveva presentato domanda di partecipazione alla selezione per il corso di laurea dell’Università di Parma. Nonostante i posti disponibili fossero 248 e i candidati ammessi fossero soltanto 164, era stata inserita tra i non ammessi. Dalle interlocuzioni successive con alcuni docenti era emerso che l’esclusione sarebbe stata determinata dall’omesso pagamento del contributo di 35 euro previsto dal bando per l’iscrizione alla prova di ammissione. La ricorrente sosteneva di essere incorsa in errore a causa della terminologia ambigua del bando e delle indicazioni presenti nella procedura telematica, che utilizzavano locuzioni e importi analoghi per il pagamento del test TOLC e per il contributo richiesto dall’Università di Parma. Dopo avere appreso informalmente la ragione dell’esclusione, aveva effettuato il pagamento del contributo il 30 luglio 2026, prima della pubblicazione della graduatoria, sebbene oltre il termine del 27 luglio. Deduceva l’illegittimità della non ammissione, l’erroneità della motivazione resa solo successivamente mediante comunicazioni informali, l’ambiguità della lex specialis, la possibilità di regolarizzare l’adempimento e l’illegittimità degli atti che non le consentivano di conservare la posizione utile in graduatoria. Chiedeva inoltre, ove necessario, l’accesso agli atti e si riservava motivi aggiunti.
La decisione
Il Collegio ha accolto la domanda cautelare e ha confermato la tutela già concessa in via monocratica. Ha disposto la sospensione della collocazione della ricorrente tra i candidati esclusi e la sua ammissione con riserva nella graduatoria, in ragione del punteggio di 51,75, collocabile tra le posizioni 55 e 56. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nell’ambiguità del bando, che utilizzava espressioni analoghe e il medesimo importo per adempimenti distinti relativi al TOLC e all’iscrizione alla selezione, nonché nella natura meramente contributiva dell’adempimento, già regolarizzato prima della pubblicazione della graduatoria. Il Collegio ha rilevato anche che l’ammissione della ricorrente non avrebbe pregiudicato altri candidati, poiché erano rimasti 84 posti disponibili e tutti i 164 aspiranti utilmente collocati erano stati ammessi. Il periculum in mora derivava dal rischio di perdita dell’intero anno accademico, considerata la scadenza dei termini per l’immatricolazione e per il cambio di corso prima della trattazione collegiale. È stata fissata l’udienza pubblica per il merito al 4 novembre 2026, con compensazione delle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente al giudice collegiale di pronunciarsi sulla domanda cautelare e di adottare la misura necessaria a evitare il pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito.
art. 56 c.p.a.
È stato applicato per la precedente tutela cautelare monocratica urgente, concessa in considerazione del danno attuale, concreto, grave, irreparabile ed estremo.
artt. 43 e 104 c.p.a.
Richiamati dalla ricorrente per la riserva di proposizione di motivi aggiunti all’esito dell’accesso agli atti e del deposito documentale dell’amministrazione.
Massime di principio
- Quando la lex specialis utilizza espressioni ambigue o identiche per distinguere adempimenti diversi e impiega il medesimo importo per pagamenti riferiti a procedure differenti, l’amministrazione non può imputare automaticamente al candidato l’omesso o tardivo adempimento senza considerare l’errore indotto dalla formulazione del bando e della procedura telematica.
- In una procedura selettiva universitaria, l’omesso pagamento di un contributo avente natura meramente contributiva può essere oggetto di regolarizzazione quando l’adempimento sia stato effettuato prima della pubblicazione della graduatoria e non incida sulla valutazione comparativa dei candidati.
- La tutela cautelare dell’ammissione con riserva è giustificata quando l’esclusione da una procedura di accesso universitario, controversa per ragioni non definitivamente accertate, rischi di determinare la perdita dell’intero anno accademico prima della definizione del giudizio.
- L’ammissione cautelare di un candidato escluso non pregiudica gli altri partecipanti quando vi siano posti disponibili in numero superiore ai candidati utilmente collocati e l’inserimento del ricorrente non comporti l’esclusione, neppure potenziale, di altri soggetti.
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