Cassazione Penale, Sentenza n. 16606/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna perché la Corte di appello avrebbe esteso l'imputazione originaria (assenza dalla scuola guida il 30/07/2021) a condotte realizzate in date diverse (26/07/2021 e 28/07/2021) senza preventiva e specifica contestazione, violando il principio di correlazione tra accusa e condanna e il diritto di difesa ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen.; inoltre deduce la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto).
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la Corte di appello avesse oggettivamente modificato il fatto originariamente contestato, ampliando unilateralmente le condotte valutate e violando il correlativo diritto di difesa. Per tale ragione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Il secondo motivo (art. 131-bis) è stato assorbito dalla decisione.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Se il giudice d'appello accerta che il fatto accertato è diverso da quello descritto nel capo di imputazione deve trasmettere gli atti al P.M.; la mancata correlazione tra imputazione e fatto accertato comporta annullamento della decisione di merito e trasmissione al pubblico ministero
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto invocata dal ricorrente; nel caso è stata sollevata come motivo alternativo ma non è stata esaminata nel merito perché assorbita dall'accoglimento del primo motivo
art. 477 cod. proc. pen.
Richiamato come parte del quadro normativo che disciplina i poteri del giudice in ordine all'accertamento dei fatti e agli effetti dell'assenza di correlazione tra imputazione e fatto
art. 519 cod. proc. pen.
Citato nel quadro delle norme processuali che impongono i limiti della cognizione del giudice rispetto al capo di imputazione
art. 522 cod. proc. pen.
Richiamato per i principi relativi alla trasmissione degli atti e agli effetti della diversità del fatto rispetto a quello indicato nell'atto di rinvio
art. 533 cod. proc. pen.
Distinto dall'accertamento di diversità del fatto: l'art. 533 richiede il pieno convincimento per la pronuncia di condanna, mentre l'accertamento di diversità (art. 521) è procedimento processuale che impone trasmissione al P.M.
art. 111 Costituzione
Richiamato per giustificare la possibilità di ricorso in Cassazione anche contro sentenze meramente processuali che dichiarino la nullità della decisione di primo grado
art. 190 cod. proc. pen.
Richiamato a supporto del principio che le sentenze processuali sono soggette a ricorso per cassazione secondo i criteri fissati dalla Costituzione e dal codice
Massime di principio
- Se il giudice d'appello accerta un fatto diverso da quello enunciato nel capo di imputazione deve dichiarare la nullità della precedente decisione e trasmettere gli atti al pubblico ministero: non può sostituire l'accusa né estendere l'imputazione senza darne preventiva e specifica comunicazione alle parti
- La violazione della correlazione tra accusa e fatto accertato costituisce lesione del diritto di difesa e comporta annullamento processuale della sentenza, anche se il fatto accertato fosse ritenuto più grave o plurimo
- La trasmissione degli atti al P.M. non obbliga il P.M. ad esercitare l'azione penale: il P.M. può valutare gli atti e chiedere l'archiviazione o procedere nuovamente se ritiene sussistenti gli estremi
- La questione della particolare tenuità (art. 131-bis) deve essere valutata nel contraddittorio; tuttavia, se viene risolta la questione di nullità per mancata correlazione, le valutazioni sulla tenuità possono risultare assorbite o rinviate al nuovo corso dell'azione
- Per la difesa è fondamentale sollevare tempestivamente, già in sede di impugnazione, la mancanza di correlazione tra capo di imputazione e fatto accertato: la mancata tempestiva eccezione può comunque essere rilevata dal giudice d'appello d'ufficio quando si ponga la questione
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