Sentenza n. 1548/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 280 adottata in data 06.09.2021 dal dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Nichelino, successivamente notificata, con la quale è stata ordinata la demolizione di opere non autorizzate ed asseritamente ritenute abusive, nonché di atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, con ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di un edificio a civile abitazione con piscina esterna, tettoia e recinzione, adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 31 e 36 d.P.R. 380/2001 e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, carenza o insufficienza di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento. Ha sostenuto che le opere fossero state realizzate molto tempo prima, sicché l'amministrazione avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata in ragione dell'affidamento maturato sulla loro conservazione; ha inoltre affermato che si trattasse di opere precarie o comunque assentibili mediante titoli edilizi minori rispetto al permesso di costruire. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 e i medesimi vizi di eccesso di potere, sostenendo che l'ordinanza avrebbe dovuto indicare l'area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale in caso di inottemperanza. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile tardività della notificazione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile senza esaminare i motivi di merito. L'ordinanza di demolizione risulta notificata personalmente alla ricorrente il 9 settembre 2021, come dalla relata apposta in calce al provvedimento. Il ricorso è stato invece notificato soltanto il 21 marzo 2023, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall'art. 29 c.p.a., decorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., dalla notificazione dell'atto impugnato. La tardività comporta l'irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito in giudizio.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
È indicato quale base normativa dell'ordinanza di demolizione delle opere realizzate in assenza di titolo edilizio; il giudice non ne ha esaminato nel merito l'applicazione, per la tardività del ricorso.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Invocato dalla ricorrente in relazione alla possibilità di regolarizzazione delle opere; la censura non è stata esaminata per l'irricevibilità del ricorso.
art. 29 c.p.a.
Prevede il termine decadenziale di sessanta giorni per l'azione di annullamento; il termine decorre, nel caso concreto, dalla notificazione del provvedimento impugnato.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Individua nella notificazione del provvedimento il momento iniziale della decorrenza del termine per impugnare, quando l'atto sia notificato al destinatario.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Costituisce la base processuale della declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardività.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare e sottoporre al contraddittorio la questione della possibile tardività della notificazione del ricorso.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è notificato personalmente al destinatario, il termine decadenziale di sessanta giorni per proporre l'azione di annullamento decorre dalla notificazione ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., e non dalla successiva conoscenza dell'atto.
- La notificazione del ricorso effettuata oltre il termine previsto dall'art. 29 c.p.a. comporta l'irricevibilità dell'azione ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., impedendo l'esame dei motivi di merito dedotti contro il provvedimento amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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