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Ordinanza

Ordinanza n. 669/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Commissario ad acta nell'esecuzione della sentenza non definitiva n. 109 del 5 febbraio 2024, contestata con istanza ex art. 117 c.p.a. volta a ottenere un nuovo termine per completare le operazioni o la sostituzione del Commissario

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria aveva depositato il 21 novembre 2025, senza notificarla all'ASP, un'istanza ex art. 117 c.p.a. chiedendo la fissazione di un nuovo termine perentorio al Commissario ad acta affinché concludesse le operazioni di esecuzione della sentenza n. 109/2024 e chiarisse le verifiche da svolgere, con avvertimento di possibile sostituzione; in subordine, ne chiedeva l'immediata sostituzione. Dopo il deposito dell'istanza, il Commissario ha adottato il 23 dicembre 2025 il decreto n. 12230, determinando gli importi riconosciuti come dovuti dall'ASP alla struttura e indicando l'obbligo di stipulare accordi contrattuali per prestazioni di laboratorio di base negli anni 2021, 2022 e 2023, subordinando l'erogazione ai controlli interni previsti. In camera di consiglio la ricorrente ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere sull'istanza, insistendo per la liquidazione delle spese. L'ASP ha inoltre proposto un distinto reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. contro il decreto commissariale, la cui trattazione è stata rinviata a successiva camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'istanza ex art. 117 c.p.a.: l'adozione del decreto commissariale del 23 dicembre 2025 ha fatto cessare l'inerzia del Commissario che costituiva il presupposto della richiesta di fissazione di un termine o di sostituzione. La dichiarazione della ricorrente in udienza è stata intesa come ulteriore manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse; il Tribunale non ha deciso nel merito la legittimità o l'efficacia del decreto commissariale né ha definito il reclamo dell'ASP, rinviandone la trattazione alla camera di consiglio del 4 novembre 2026. L'ammissibilità dell'istanza non notificata all'ASP è rimasta impregiudicata. Spese della fase compensate.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Ritenuto che, a prescindere da ogni profilo di ammissibilità dell’istanza ex art. 117 c.p.a. non previamente notificata all’ASP, l’intervenuta adozione del decreto del Commissario ad acta del 23/12/2025 abbia fatto venire meno l’inerzia del medesimo Commissario lamentata con la medesima istanza ex art. 117 c.p.a. e che, quindi, la dichiarazione resa a verbale dal difensore della parte ricorrente possa essere intesa come ulteriore manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse all’istanza ex art. 117 c.p.a.;

    L'adozione, nel corso del giudizio, dell'atto commissariale richiesto fa venir meno l'inerzia dedotta e può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all'istanza, rendendola improcedibile, senza che occorra decidere i profili di ammissibilità rimasti impregiudicati.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Ritenuto, per il resto, che vada fissata l’ulteriore camera di consiglio del 4/11/2026 per la trattazione del reclamo proposto dall’ASP resistente;

    Il reclamo dell'amministrazione contro gli atti del Commissario ad acta costituisce una questione distinta, la cui trattazione può essere fissata separatamente e non è definita dalla decisione sull'improcedibilità dell'istanza relativa all'inerzia.

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione di un'istanza volta a reagire all'inerzia del Commissario ad acta nell'esecuzione del giudicato, il Commissario adotta l'atto richiesto o comunque compie l'attività contestata, viene meno il presupposto fattuale dell'istanza; questa può essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando la parte manifesti in udienza di non avere più interesse alla decisione.
  • La sopravvenuta cessazione dell'inerzia del Commissario ad acta non comporta, di per sé, una pronuncia sulla legittimità degli atti commissariali adottati: l'eventuale reclamo contro tali atti resta questione autonoma e può essere trattato separatamente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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