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Legge

L.R. FVG 1/2013

Istituzione del Comune di Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Normativa regionaleL.R. FVG 1/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce dal 1° gennaio 2014 il nuovo Comune di Rivignano Teor, in Provincia di Udine, mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor. Disciplina elezioni, fase commissariale, successione nei rapporti, regime transitorio, un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro per il primo impianto e una deroga temporanea sui vincoli di spesa del personale.

Istituzione del Comune di Rivignano Teor per fusione dei Comuni di Rivignano e Teor

Istituzione del Comune di Rivignano Teor mediante fusione

La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Rivignano e Teor e la nascita del nuovo Comune di Rivignano Teor, nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. Il nuovo ente è istituito dal 1° gennaio 2014 con capoluogo a Rivignano e comprende i territori dei due Comuni soppressi.

Ambito istituzionale e assetto della comunità locale

Lo statuto del nuovo Comune deve prevedere forme di partecipazione e di decentramento dei servizi a favore delle comunità di origine, in coerenza con la normativa regionale sugli enti locali.

Elezione degli organi e fase commissariale

Le elezioni degli organi del nuovo Comune si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. Fino al 31 dicembre 2013 restano in carica gli organi del Comune di Teor che dovevano essere rinnovati nel 2013.

Dal 1° gennaio 2014 cessano gli organi elettivi di Rivignano e Teor; fino all’insediamento dei nuovi organi, un commissario e un vicecommissario, nominati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, esercitano le funzioni di sindaci, giunte e consigli comunali cessati. Con lo stesso decreto è determinata l’indennità di carica, posta a carico del bilancio del nuovo Comune.

Lo statuto comunale del nuovo ente deve essere approvato entro sei mesi dall’elezione degli organi.

Successione nei rapporti giuridici, patrimoniali e nel personale

Il Comune di Rivignano Teor subentra in tutti i procedimenti amministrativi in corso e in tutte le posizioni e i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi dei due Comuni originari. Il personale dei Comuni di Rivignano e Teor è trasferito al nuovo Comune. Anche i beni demaniali e patrimoniali confluiscono nel demanio e nel patrimonio del Comune risultante dalla fusione.

Regime transitorio e disciplina applicabile fino ai nuovi atti

Entro il 31 dicembre 2013, i Consigli comunali dei due Comuni adottano con deliberazioni coordinate, approvate a maggioranza assoluta, gli atti che individuano statuto, regolamenti, atti generali e altre disposizioni da applicare al nuovo Comune fino a diverse determinazioni della nuova amministrazione.

Restano efficaci, fino all’approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione, le prescrizioni contenute nei piani vigenti nei Comuni di Rivignano e Teor.

Oneri di primo impianto e finanziamento straordinario

Per sostenere la funzionalità operativa e finanziaria del nuovo ente e l’omogeneizzazione delle infrastrutture è prevista un’assegnazione speciale di 2.500.000 euro. Le risorse sono destinate all’estinzione anticipata di mutui e a interventi per opere pubbliche strategiche, da individuare con deliberazione della Giunta regionale su proposta dei due Comuni; la stessa deliberazione stabilisce anche i tempi di rendicontazione.

L’assegnazione è concessa d’ufficio, impegnata nel 2013 entro 90 giorni dalla deliberazione regionale e ripartita al 50% tra Rivignano e Teor. La liquidazione avviene in tre rate: 40% entro il 15 marzo 2014, 30% entro il 15 maggio 2014 e il restante 30% entro il 15 settembre 2014, sempre nei limiti dei vincoli di finanza pubblica e dei flussi finanziari regionali.

Spesa autorizzata e copertura finanziaria

La legge autorizza la spesa di 2.500.000 euro per il 2013 a carico di specifica unità di bilancio e capitolo di nuova istituzione. La copertura è assicurata mediante storno di pari importo da altro capitolo della legge finanziaria 2013.

Deroga temporanea ai vincoli sulla spesa di personale

Fino alla costituzione del nuovo Comune, le amministrazioni di Rivignano e Teor possono sostenere maggiori oneri per lavoro straordinario, anche in deroga alle norme di contenimento della spesa di personale, per le attività connesse alla fusione.

Per i primi due anni dall’istituzione, anche il nuovo Comune è autorizzato a sostenere maggiori oneri per straordinari, sempre in deroga ai vincoli di spesa del personale, al fine di gestire il primo impianto amministrativo.

Criteri per le future assegnazioni finanziarie

Quando la normativa regionale o altre disposizioni richiamano, per anni precedenti alla costituzione del nuovo ente, parametri quali popolazione, territorio, personale, assegnazioni già erogate o altri dati riferiti alle amministrazioni fuse, il calcolo per Rivignano Teor deve essere effettuato sommando i dati dei due Comuni di Rivignano e Teor riferiti all’anno considerato.

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