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Legge

L.R. FVG 26/2012

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

Normativa regionaleL.R. FVG 26/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna in modo diffuso l’ordinamento regionale Friuli Venezia Giulia su procedimento amministrativo, personale, autonomie locali, turismo, commercio, lavoro, ambiente, agricoltura, opere pubbliche, sanità, cultura e politiche giovanili. Molte misure sono transitorie o legate a termini del 2012-2014; diverse disposizioni rinviano a regolamenti attuativi o prorogano scadenze specifiche.

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012 del Friuli Venezia Giulia

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012

La legge interviene in modo esteso su numerose materie dell’ordinamento del Friuli Venezia Giulia, aggiornando testi previgenti, coordinando istituti amministrativi e sostituendo/abrogando disposizioni obsolete. Molte previsioni hanno natura organizzativa o transitoria e sono collegate a termini specifici tra il 2012 e il 2014.

Procedimento amministrativo e semplificazione

La disciplina regionale del procedimento amministrativo viene allineata ai principi della normativa statale sulla semplificazione. Il termine ordinario dei procedimenti è riorganizzato: di regola non può superare 90 giorni, con possibilità di arrivare a 180 giorni nei procedimenti complessi; se non determinato, il termine è di 30 giorni. I termini includono anche i controlli interni e devono essere pubblicati sui siti istituzionali.

Sono rafforzati il potere sostitutivo in caso di inerzia, la valutazione della performance dei responsabili e la trasparenza sui procedimenti tramite una banca dati informatica consultabile online. È inoltre disciplinata la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, con termine di 10 giorni per le osservazioni dell’interessato e sospensione dei termini procedimentali.

Vengono anche aggiornate le ipotesi di sospensione dei termini e introdotte o precisate la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e il silenzio-assenso, con esclusioni per ambiente, paesaggio, patrimonio storico-artistico, salute e altri casi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria.

Personale e organizzazione pubblica

La legge introduce divieti e incompatibilità per il personale regionale e del Corpo forestale in relazione a incarichi e cariche negli enti locali. Consente inoltre, con convenzioni, la messa a disposizione di personale a supporto della Scuola e disciplina il coordinatore dell’Ufficio di collegamento di Bruxelles per la stipula dei contratti e la verifica della loro congruità.

Per il comparto montano e le Unioni montane vengono ridefinite decorrenze di trasferimento del personale, regole sulle posizioni organizzative e una finestra transitoria per la costituzione delle Unioni. Nei consorzi, come quello della Scuola Mosaicisti del Friuli, gli organi di gestione sono resi monocratici con adeguamento statutario entro 60 giorni.

Autonomie locali ed elezioni

La legge interviene sulle regole di pubblicazione delle deliberazioni e determinazioni degli enti locali, imponendo la pubblicazione sui siti informatici e fissando la decorrenza dell’obbligo dal 1° gennaio 2013. Per i piccoli Comuni viene confermato il ricorso alle centrali di committenza e alle forme collaborative previste dalla normativa regionale.

In materia elettorale sono corrette varie regole sui procedimenti di presentazione delle liste, sul voto domiciliare per elettori gravemente infermi, sul voto espresso dal candidato Presidente, sul conteggio dei seggi e sulla pubblicazione di avvisi all’albo pretorio online. È inoltre disciplinata la parità di genere e il numero minimo di candidati nelle liste, nonché l’incompatibilità per dipendenti di Unioni dei Comuni rispetto alle cariche comunali.

Sicurezza, cooperazione internazionale e Turismo

Sul piano della sicurezza sono confermati e prorogati termini di rendicontazione di specifici finanziamenti già concessi agli enti locali, con regole speciali in caso di modifica o cessazione della forma collaborativa beneficiaria.

Sul versante della cooperazione internazionale si riconosce la natura pubblica di Informest e si autorizza l’Amministrazione regionale ad avvalersene, anche convenzionalmente, per politiche di cooperazione e per il funzionamento operativo del GECT “Euregio Senza confini r. l.”.

In materia turistica vengono ridefinite le strutture ricettive all’aria aperta, introdotte le residenze d’epoca e i centri di turismo attivo, aggiornati i criteri di classificazione e semplificati vari passaggi amministrativi, anche rimuovendo il tramite di TurismoFVG in alcuni procedimenti. Sono disciplinati anche i locali storici, con censimento comunale, riconoscimento regionale e contributi per tutela e valorizzazione.

Commercio e somministrazione

La disciplina del commercio viene aggiornata, soprattutto per adeguare la SCIA, i requisiti morali e professionali per la somministrazione di alimenti e bevande, i criteri dei corsi formativi e i subentri nelle aziende. L’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione solo nelle zone tutelate, mentre negli altri casi basta la SCIA.

La legge rafforza anche il quadro sui locali storici, sulle modalità di gestione dei contributi e sulla possibilità di trasferimento in gestione dell’azienda e di prosecuzione temporanea da parte del subentrante per causa di morte.

Lavoro, ammortizzatori e politiche attive

Viene riordinata la legge regionale sul lavoro: si valorizza la rete regionale dei servizi per l’impiego, l’imprenditorialità, l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, i contratti di solidarietà e l’apprendistato. Sono inoltre aggiornate le norme su tirocini, incentivi e sostegno al reddito, con maggiore coordinamento tra politiche attive e passive.

Sono anche prorogate o riformulate alcune misure transitorie su trattamenti connessi a contratti a progetto cessati nel 2012 e su contributi agli istituti di patronato.

Agricoltura, foreste, ambiente e sanzioni

La parte agricola e forestale amplia gli interventi per fattorie sociali, rivede la disciplina delle sanzioni, aggiorna il piano forestale regionale e il regime del vincolo idrogeologico, e introduce una disciplina più articolata per le attività estrattive e per il riuso dei materiali da scavo. Sono previsti anche interventi sul vincolo idrogeologico, sui boschi, sulla manutenzione dei corsi d’acqua e sugli obblighi di ripristino.

In materia ambientale vengono aggiornate le regole su VIA e VAS, sull’inquinamento atmosferico e luminoso, sulla gestione dei rifiuti e sugli scarichi idrici. Alcune tipologie di interventi sono escluse dalla verifica di assoggettabilità, mentre per altri sono introdotti limiti e condizioni specifiche, ad esempio per impianti mobili e manutenzioni idrauliche.

Territorio, edilizia e urbanistica

Il codice regionale dell’edilizia è profondamente modificato: viene ridefinita la SCIA edilizia, aggiornate le definizioni tecniche, introdotte nuove regole per interventi in deroga, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per i progetti di riassetto ambientale e per le varianti urbanistiche. La SCIA edilizia ha efficacia per tre anni ed è accompagnata da relazione asseverata, elaborati progettuali e documentazione sul contributo di costruzione, con controlli entro 30 giorni.

Sono inoltre prorogati o riordinati vari termini e si interviene sulle sanzioni per abusi edilizi, sul contributo di costruzione, sull’annullamento del permesso di costruire e sulla disciplina dei vincoli territoriali e paesaggistici.

Opere pubbliche, espropri e interventi finanziati

La legge riforma in modo incisivo la materia delle opere pubbliche e delle espropriazioni, trasferendo progressivamente agli enti locali la competenza per le procedure espropriative in corso relative a loro opere. Sono anche aggiornate le norme sui contributi per opere pubbliche, sulla rendicontazione, sulle verifiche di regolarità contributiva, sulla partecipazione della Consulta disabili e sulla semplificazione delle procedure di appalto.

Numerose disposizioni prorogano al 2013 o 2014 i termini di conclusione e rendicontazione di interventi finanziati con risorse ASTER o con altri capitoli regionali.

Salute, servizi sociali e protezione sociale

La legge aggiorna i requisiti per gli incarichi apicali nelle Aziende sanitarie, disciplina le nomine commissariali e modifica varie norme su consultazione, diritti sociali, contrasto alle dipendenze, funeraria e polizia mortuaria, benessere animale e tutela dell’amianto.

Sono inoltre riviste le regole sulla Giornata regionale per la lotta alla droga, sulla Commissione per le terapie assistite con animali, sulla custodia temporanea degli animali, sulla soppressione degli animali ritrovati e sulle incompatibilità e tutele dei minori nei servizi sociali.

Cultura, sport, istruzione e giovani

In campo culturale si aggiornano i contributi per beni culturali, immobili di valore storico e beni mobili, i criteri di presentazione delle domande e il ruolo dell’Istituto regionale per il patrimonio culturale. In ambito sportivo sono confermati o trasferiti contributi per specifici interventi impiantistici.

Nell’istruzione vengono ridefiniti assegni di studio e criteri ISEE per trasporto scolastico e libri di testo, con termini annuali al 28 febbraio e importi forfetari differenziati per ordine di scuola e distanza. Le politiche giovanili sono aggiornate per i centri di aggregazione giovanile e per la composizione degli organismi consultivi.

Regime temporale e transitorio

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, cioè il 29 dicembre 2012. Molte disposizioni hanno effetti limitati nel tempo o sono legate a scadenze puntuali tra il 2012 e il 2015; altri interventi coordinano norme previgenti e si applicano solo ai procedimenti, contributi o interventi ancora pendenti alla data di entrata in vigore.

Obiettivi principali

Nel complesso, la legge svolge una funzione di manutenzione normativa: aggiorna l’ordinamento regionale, introduce la SCIA in numerosi settori, razionalizza competenze amministrative, proroga o chiude vecchi procedimenti e adegua la disciplina a norme statali ed europee sopravvenute, con prevalente efficacia nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

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