Sentenza n. 196/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del decreto di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno emesso dal Questore della Provincia di Campobasso il 13.02.2025, prot. 14 Div. PAS./Cat. A12/Imm./2025 – Sez. 2°, notificato il 25.04.2025, con il quale veniva appunto denegata la conversione del permesso di soggiorno da Protezione Speciale in permesso per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il ricorrente ha ottenuto il permesso di soggiorno richiesto e l'Amministrazione ha confermato tale circostanza. La sopravvenuta soddisfazione della pretesa ha eliminato l'interesse alla decisione sull'impugnazione. Le spese di lite sono state compensate in conformità all'accordo delle parti.
Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Campobasso che aveva negato la conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a permesso per motivi di lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR, con ordinanza cautelare n. 58/2025, aveva sospeso l'efficacia del diniego e imposto all'Amministrazione un motivato riesame dell'istanza alla luce delle considerazioni contenute nell'ordinanza. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha riesaminato la domanda e ha rilasciato al ricorrente il titolo richiesto.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente risulta integralmente soddisfatta, come avvenuto mediante il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’Amministrazione adotta una determinazione che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, rendendo inutile la pronuncia sull’originaria impugnazione.
- Il rilascio del titolo amministrativo richiesto dal ricorrente, conseguente al riesame disposto in sede cautelare, determina la cessazione della materia del contendere quando elimina concretamente l’utilità della decisione sull’atto originariamente impugnato.
- Le spese di giudizio possono essere compensate quando le parti raggiungono uno specifico accordo in tal senso e lo sottopongono al giudice.
Come è indicizzato
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