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Legge

L.R. Marche 1/2021

Ulteriori modificazioni alla normativa regionale in materia istituzionale e modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 “Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio”

Normativa regionaleL.R. Marche 1/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la normativa regionale sulle nomine di spettanza della Regione e modifica la disciplina del diritto allo studio relativa all’ERDIS. Contiene norme transitorie per la prima applicazione, con termini speciali di 15 e 30 giorni dalla sua entrata in vigore, e proroga gli organi ERDIS in carica fino al nuovo decreto. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.

Modifiche alla disciplina regionale delle nomine e del diritto allo studio

Modifiche alla disciplina regionale delle nomine e del diritto allo studio

La legge regionale interviene su più testi normativi della Regione Marche, adeguando la disciplina delle nomine di spettanza regionale e modificando la legge regionale sul diritto allo studio, con particolare riferimento agli organi dell’ERDIS. Il provvedimento opera sul territorio regionale marchigiano e contiene anche una specifica disciplina transitoria per la prima applicazione.

Modifiche alla normativa sulle nomine regionali

La legge modifica la disciplina regionale in materia di nomine e designazioni, incidendo sulla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34.

In particolare, vengono aggiornate le regole relative alle candidature e alle nomine di competenza regionale, con rinvio alle modalità procedurali previste dalla normativa vigente e alla modulistica approvata ai sensi di legge.

Modifiche alla disciplina del diritto allo studio e dell’ERDIS

La legge interviene anche sulla legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4, modificando l’articolo 9 relativo agli organi dell’ERDIS.

La nuova disciplina riguarda le nomine di Presidente, Vice Presidente e componenti del Consiglio di amministrazione, nonché i requisiti dei candidati e il raccordo con la procedura di nomina e con il parere della competente Commissione assembleare.

Regime transitorio e prima applicazione

Per la prima applicazione della nuova disciplina sono previsti termini speciali e regole derogatorie.

Per le nomine disciplinate dall’articolo 5 della l.r. 34/1996, relative alle nomine indicate dall’articolo 10 della medesima legge, le candidature devono essere presentate entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge. Restano valide le candidature già pervenute nei termini secondo la disciplina previgente, purché conformi alla normativa vigente.

Per le nomine riferite all’articolo 9, comma 1, lettera a), della l.r. 4/2017, in sede di prima applicazione:

  • i consiglieri e i gruppi assembleari regionali, nonché ordini professionali, enti e associazioni operanti nel settore interessato, possono presentare proposte di candidatura al Presidente dell’Assemblea legislativa regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • le proposte seguono le modalità previste dall’articolo 5, commi 1-bis, 2 e 2-bis, della l.r. 34/1996;
  • i candidati a Presidente, Vice Presidente o componente del Consiglio di amministrazione dell’ERDIS devono possedere i requisiti stabiliti dalla nuova formulazione dell’articolo 9, comma 2, della l.r. 4/2017;
  • entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte, il Consiglio-Assemblea legislativa provvede alle nomine, previa acquisizione del parere della competente Commissione assembleare.

È inoltre previsto che i soggetti già designati dalle Università marchigiane ai sensi della previgente disciplina siano candidati alle nuove nomine e si intendano rappresentanti dell’Università presso cui hanno prestato o prestano la propria opera; per tali soggetti non si applica la procedura ordinaria di cui sopra.

I componenti del Consiglio di amministrazione dell’ERDIS già nominati e in carica alla data di entrata in vigore della legge sono prorogati fino all’adozione del decreto previsto dall’articolo 9, comma 7, della l.r. 4/2017.

Invarianza finanziaria

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Le relative attività sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo integrale

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