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Provvedimento

Deliberazione n. 646 del 17/10/2024

Provvedimento del 17 ottobre 2024

Garante Privacy646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati il 15 ottobre 2024 dal dirigente competente a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a contenuti audio, immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffondibili senza consenso tramite Instagram e Telegram. Le misure impongono ai gestori delle piattaforme di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservare, per finalità probatorie, eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi, con misure idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati. Il provvedimento ha natura di ratifica successiva delle determinazioni urgenti nn. 512 e 513/2024.

Ratifica di misure d’urgenza nei confronti di Meta, Facebook Italy e Telegram per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn

Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 17 ottobre 2024, due determinazioni adottate d’urgenza il 15 ottobre 2024 nei confronti di Meta Platforms Ireland Limited, Facebook Italy S.r.l. e Telegram FZ-LLC. L’intervento nasce da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione non consensuale, tramite piattaforme digitali, di materiale audio, fotografico o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso;
  • gli artt. 143 e 144 del Codice, richiamati per la decisione dell’Autorità entro 48 ore;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che prevede l’adozione urgente di misure da parte del dirigente competente, con successiva ratifica del Garante.

Segnalazione e verifica di compatibilità

La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità con riferimento alle piattaforme Instagram e Telegram. Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza i provvedimenti nn. 512 e 513 del 15 ottobre 2024.

Misure ordinate ai gestori delle piattaforme

Le determinazioni urgenti hanno disposto:

  • l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC, Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Telegram e Instagram, con trasmissione del materiale in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, soltanto a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.

Ratifica finale

Preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 512/2024 e 513/2024 adottati dal dirigente competente. Il testo non contiene una sanzione amministrativa né ulteriori statuizioni correttive, limitandosi alla conferma delle misure cautelari volte a impedire la diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali. Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 512 e 513 del 15 ottobre 2024. Tali determinazioni sono state trasmesse lo stesso giorno ai gestori delle piattaforme interessate.

Contenuto delle misure disposte

Alle società Telegram FZ-LLC, Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Telegram e Instagram, con trasmissione del materiale in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 17 ottobre 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza n. 512/2024 e n. 513/2024 adottati dal dirigente competente nei confronti di Meta Platforms Ireland Limited, Facebook Italy S.r.l. e Telegram FZ-LLC. Il testo non riporta ulteriori prescrizioni, sanzioni o valutazioni nel merito oltre alla ratifica delle misure già adottate.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenticonservazione dei datipubblica amministrazione

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