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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07447/2026 del 28/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita immobiliare conclusa tra due familiari: la parte venditrice sosteneva di avere ceduto un immobile per euro 125.000, con prezzo asseritamente rimasto insoluto perché l'assegno consegnato sarebbe risultato privo di copertura; chiedeva quindi la condanna dell'acquirente al pagamento del prezzo, oltre a somme per tributi e oneri anticipati, e la rimozione di una pretesa interclusione dell'accesso al fabbricato. L'acquirente, costituitasi in giudizio, sosteneva invece che nel rogito vi fosse quietanza liberatoria del prezzo, che il venditore avesse ricevuto la somma prima della stipula, contestava la mancata liberazione dell'immobile dalle formalità pregiudizievoli e formulava domande riconvenzionali relative alla dichiarazione di proprietà, alla cancellazione delle formalità, alla rimessione in pristino di opere eseguite sul lastrico solare e al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva riconosciuto solo in parte le domande del venditore e aveva accolto alcune riconvenzionali dell'acquirente; la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva invece condannato l'acquirente al pagamento dell'intero prezzo di euro 125.000, oltre interessi, rigettando le riconvenzionali. Avverso tale decisione l'acquirente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma prima della decisione le parti hanno depositato nota congiunta di rinuncia al ricorso e di accettazione della rinuncia, in attuazione di un accordo transattivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, ritenendo integrati i requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c.; ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non ha pronunciato sulle spese, in considerazione dell'adesione alla rinuncia da parte di tutti i soggetti necessari, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale e di stretta interpretazione di tale misura.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, in presenza dei requisiti formali richiesti e dell'accettazione della controparte, consente la definizione del giudizio di cassazione per estinzione.

  • art. 391 c.p.c.

    Quando la rinuncia è rituale e accettata, sussistono le condizioni per dichiarare estinto il giudizio di cassazione; inoltre il quarto comma esclude la pronuncia sulle spese se alla rinuncia aderiscono le altre parti e i difensori muniti di mandato speciale.

  • art. 391 c.p.c.

    Non va adottata alcuna pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione se alla rinuncia hanno aderito le altre parti e i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

  • art. 614 bis c.p.c.

    La norma è evocata dalle difese della parte acquirente nel giudizio di merito per chiedere una condanna con misura coercitiva; la decisione di legittimità non si pronuncia sul merito della domanda.

  • art. 2056 c.c.

    È richiamato dalla parte acquirente per la liquidazione equitativa del danno; la Corte non affronta il merito della relativa pretesa per intervenuta estinzione del giudizio.

  • art. 2697 c.c.

    Non è espressamente citato nel testo, ma non emerge alcuna statuizione di merito sulla ripartizione dell'onere probatorio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, non deve essere adottata alcuna pronuncia sulle spese quando all'atto abbiano aderito anche le altre parti e i difensori muniti di mandato speciale.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica automaticamente in ogni definizione del giudizio di legittimità, ma solo nei casi previsti dalla legge; trattandosi di misura eccezionale e sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita immobiliareContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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