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Sentenza

Sentenza n. 2429/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Como n. 181/2025, depositata e resa pubblica il 07.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 14/2024.

Giustizia amministrativa202505001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como che aveva riconosciuto alla ricorrente la carta del docente per complessivi euro 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como n. 181/2025, notificata al Ministero il 29 luglio 2025 e divenuta definitiva. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente, per l'importo annuo di euro 500,00, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.000,00. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto l'esecuzione del giudicato, oltre alla condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato di aver adempiuto. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como. Ha ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detraendo eventuali pagamenti già effettuati per il medesimo titolo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che il commissario assuma le funzioni su istanza diretta della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda entro i successivi 60 giorni alla determinazione dell'importo residuo e agli atti necessari all'esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., poiché, alla luce della nomina del commissario e delle circostanze del caso concreto, la penalità sarebbe stata manifestamente iniqua; il ritardo è stato ricondotto principalmente all'eccezionale mole del contenzioso seriale relativo alla carta del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, assegnare un termine all'amministrazione, nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, imporre un'ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La penalità di mora non deve essere applicata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, valutate concretamente anche in relazione alle peculiarità del debitore pubblico e al rischio di locupletazioni o sanzioni eccessivamente afflittive.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l'esecuzione di una pronuncia avente contenuto pecuniario nei confronti dell'amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione da parte dell'amministrazione di una sentenza passata in giudicato, comprovata dalla documentazione del creditore e non contestata dall'amministrazione, giustifica la dichiarazione di inottemperanza e l'ordine di pagamento delle somme dovute, detratte quelle eventualmente già corrisposte.
  • Nel caso di persistente inerzia dell'amministrazione successiva all'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: il giudice deve valutarne in concreto l'equità e può escluderla quando la nomina del commissario ad acta costituisca una misura esecutiva adeguata e l'astreinte risulti manifestamente iniqua, anche considerando la natura pubblica del debitore e le circostanze del ritardo.
  • Il ricorso per ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria dell'amministrazione è procedibile, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996, soltanto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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