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Sentenza

Sentenza n. 11411/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa emanazione di idonea misura cautelare monocratica ai sensi dell’art. 56 c.p.c. e, in ogni caso previa sua conferma o emanazione di misura cautelare collegiale ai sensi dell’art. 55 c.p.a., 1) del provvedimento avente protocollo n. 0041787 del 16.10.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, comunicato alla ricorrente, a mezzo posta elettronica, in pari data 16/10/2024; 2. del provvedimento c.d. di preavviso di rigetto, avente ad oggetto la “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prot. n. 21515 formulata da Angelo Florinda del 13/09/2021 per il riconoscimento della formazione spagnola ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI) (art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241), comunicato alla ricorrente ANGELO Florinda in data 02/07/2024; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto

Giustizia amministrativa202500343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna e precedente comunicazione dei motivi ostativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, del corso superiore di specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo conseguito presso un'università spagnola. Il Ministero aveva respinto l'istanza ritenendo che l'attestato non desse accesso all'insegnamento in Spagna e fosse quindi privo dei requisiti giuridici per essere valutato come titolo abilitante in Italia. L'amministrazione aveva inoltre effettuato un confronto tra il percorso spagnolo e il percorso italiano previsto per la specializzazione sul sostegno, rilevando differenze quantitative e qualitative, anche con riguardo ai requisiti dei corsi italiani, alla distinzione tra sostegno educativo e sostegno didattico e allo svolgimento blended di insegnamenti, laboratori e tirocinio. La ricorrente ha dedotto difetto di motivazione, violazione della normativa nazionale ed europea, mancata osservanza dei principi in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e omessa valutazione effettiva e specifica della formazione e delle competenze acquisite, nonché mancata considerazione di eventuali misure compensative.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame dell'istanza. Ha ritenuto che, pur non essendo applicabile in modo diretto la direttiva 2005/36/CE in assenza della prova che il titolo consentisse l'esercizio della professione nello Stato d'origine, l'amministrazione fosse comunque tenuta, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE e della giurisprudenza europea, a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, degli altri titoli e dell'esperienza dell'interessata e a confrontare concretamente le competenze possedute con quelle richieste in Italia. Il diniego si fondava invece su rilievi generali e formali e non evidenziava un effettivo confronto tra le materie del percorso spagnolo e quelle del TFA italiano, nonostante la documentazione mostrasse una significativa sovrapposizione degli insegnamenti. Inoltre, l'amministrazione non aveva valutato la possibilità di imporre misure compensative, anche in presenza di differenze sostanziali o dell'assenza di un titolo abilitativo. Il giudice ha valorizzato anche il fatto che il medesimo titolo estero fosse stato ritenuto ammissibile ai nuovi percorsi di specializzazione previsti dalla normativa sopravvenuta, circostanza non conciliata con il diniego originario. L'amministrazione dovrà quindi procedere a un riesame approfondito della formazione e dell'esperienza professionale complessivamente acquisite e valutare, se necessario, l'assegnazione di misure compensative. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1 direttiva 2005/36/CE

    fissa le regole con cui uno Stato membro ospitante riconosce le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri d'origine e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare la stessa professione

    Il riconoscimento previsto dalla direttiva presuppone che la qualifica conseguita nello Stato d'origine consenta al titolare di esercitarvi la professione.

  • art. 4 direttiva 2005/36/CE

    permettere al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante

    L'effetto del riconoscimento è l'accesso nello Stato ospitante alla stessa professione esercitabile nello Stato d'origine.

  • artt. 1 e 3 d.lgs. 206/2007

    Le disposizioni nazionali sono richiamate come analoghe agli artt. 1 e 4 della direttiva 2005/36/CE.

  • artt. 45 e 49 TFUE

    Quando la fattispecie non rientra nella direttiva 2005/36/CE, le libertà di circolazione dei lavoratori e di stabilimento impongono allo Stato ospitante di considerare titoli, certificati, altre qualifiche ed esperienza e di svolgere una valutazione comparativa delle competenze, pur senza imporre il riconoscimento automatico di un titolo non riconosciuto nello Stato d'origine.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza costituisce il preavviso di rigetto impugnato insieme al diniego finale.

  • D.M. 30 settembre 2011

    Individua il percorso formativo italiano e i relativi insegnamenti, laboratori, tirocinio e crediti per la specializzazione sul sostegno; le differenze rispetto al percorso estero devono essere oggetto di confronto concreto e possono essere colmate mediante misure compensative.

  • art. 7, commi 1, 2 e 3, d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    Prevede percorsi di specializzazione per chi abbia svolto all'estero una formazione sul sostegno e abbia presentato domanda di riconoscimento, demandando a un decreto ministeriale la definizione dei criteri di ammissibilità e dei requisiti di qualità.

  • artt. 3 e 4 d.i. 24 aprile 2025, n. 77

    Disciplina i requisiti di ammissibilità dei percorsi formativi esteri e i crediti formativi da conseguire; l'ammissione al percorso del medesimo titolo estero rafforza l'esigenza di spiegare perché le differenze non possano essere colmate mediante misure compensative.

  • art. 7, comma 1, D.M. 30 settembre 2011

    È richiamato per il requisito ordinario di 60 crediti formativi per il rilascio del titolo di specializzazione sul sostegno.

Massime di principio

  • Quando una formazione professionale estera non consente di dimostrare che il titolo abilita all'esercizio della professione nello Stato d'origine, il riconoscimento automatico previsto dalla direttiva 2005/36/CE può non trovare applicazione; ciò non esclude però che l'autorità dello Stato ospitante debba valutare la domanda alla luce delle libertà di circolazione e stabilimento previste dagli artt. 45 e 49 TFUE.
  • Nella valutazione di una formazione estera ai fini dell'accesso a una professione regolamentata, l'amministrazione deve considerare complessivamente diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza professionale e deve effettuare un confronto effettivo, specifico e motivato tra le competenze possedute e quelle richieste dalla disciplina nazionale.
  • Il diniego di riconoscimento di una formazione estera non può fondarsi soltanto su rilievi generali o formali relativi alla denominazione del corso, alle modalità organizzative o all'assenza di un titolo abilitativo, senza una verifica concreta delle materie, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze effettivamente acquisite.
  • Anche quando emergano differenze sostanziali tra la formazione estera e quella nazionale, l'amministrazione deve valutare se tali differenze possano essere colmate mediante misure compensative, quali ulteriori attività didattiche, laboratoriali o di tirocinio; l'assenza del titolo abilitativo non costituisce, di per sé, una barriera preconcetta a tale valutazione.
  • È illegittimo il diniego di riconoscimento che rilevi disparità di trattamento rispetto ai cittadini formati secondo il percorso nazionale senza verificare se la disparità possa essere scongiurata mediante misure compensative proporzionate e adeguate.
  • Nel riesame conseguente all'annullamento del diniego, l'amministrazione deve analizzare in modo approfondito la formazione e l'esperienza professionale complessivamente acquisite dall'interessato e motivare specificamente sia l'eventuale riconoscimento sia la necessità e l'entità delle misure compensative.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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