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Sentenza

Sentenza n. 3868/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 01386/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di trasferimento presso sedi della Sicilia per incompatibilità ambientale, fondato sui pareri dei Questori delle Province di Palermo e Trapani

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso contro il diniego di trasferimento e i pareri presupposti. Ha dedotto otto motivi: violazione dell’art. 3 l. 241/1990, della circolare ministeriale applicabile e difetto di motivazione; erronea applicazione della nozione di incompatibilità ambientale; illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza della valutazione amministrativa; mancata considerazione dell’assoluzione del padre da uno dei reati contestati e della sua pregressa attività di poliziotto in Sicilia; contraddittorietà rispetto alle precedenti aggregazioni temporanee dell’agente in provincia di Trapani; irrilevanza della vicinanza geografica tra le sedi richieste e il Comune di Carini; mancata considerazione dell’estinzione o della risalenza di alcuni reati e della loro natura bagatellare, con conseguente rischio di responsabilità per fatto altrui; violazione del principio tempus regit actum; violazione dei principi di ragionevolezza e non discriminazione, in relazione al divieto di subordinare l’accesso o la permanenza nella Polizia di Stato all’appartenenza a una famiglia di moralità indiscussa; omessa considerazione della nascita di un figlio residente in Sicilia. L’Amministrazione ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado o il rigetto dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto l’appello, ritenendo infondate tutte le doglianze. Ha affermato che il diniego di trasferimento per incompatibilità ambientale non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma è una misura preventiva diretta a evitare situazioni oggettive idonee a pregiudicare l’indipendenza del dipendente o il prestigio, il decoro e la funzionalità dell’Amministrazione. Nel caso concreto, la pluralità di procedimenti, segnalazioni e condanne penali riguardanti numerosi parenti dell’agente, unitamente alla loro presenza nel territorio nel quale egli avrebbe dovuto operare, è stata ritenuta idonea a configurare un rischio concreto per l’esercizio indipendente delle funzioni e per l’immagine della Polizia di Stato. Non sono risultate decisive l’assoluzione del padre da uno specifico reato, l’estraneità di altri fatti alle funzioni di polizia, la natura risalente o asseritamente bagatellare di alcuni precedenti, né l’aggiornamento del CED, poiché l’Amministrazione aveva valorizzato il quadro complessivo. Le aggregazioni temporanee pregresse in Sicilia non sono state ritenute contraddittorie rispetto al diniego, trattandosi di incarichi limitati e giustificati da specifiche esigenze di servizio, diversi dal trasferimento stabile. La distanza tra le sedi richieste e il Comune di Carini non è stata considerata sufficiente a escludere la possibile interferenza con il contesto familiare. Il provvedimento non determina una responsabilità per fatto altrui né presuppone un giudizio di riprovevolezza dell’agente, essendo sufficiente il pericolo di pregiudizio per l’Amministrazione. La nascita del figlio è stata ritenuta circostanza sopravvenuta, non valutata dall’Amministrazione e quindi inidonea a determinare l’illegittimità originaria del diniego, ferma la possibilità di utilizzare gli strumenti posti a tutela della genitorialità. L’eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado è stata assorbita per l’infondatezza nel merito. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato mediante il richiamo per relationem ai pareri dei Questori, reputati sufficientemente idonei a illustrare il quadro fattuale e le ragioni del diniego.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, essendo completa l’istruttoria, integro il contraddittorio e avvisata la parte della possibile definizione immediata.

  • art. 104 c.p.a.

    Il Collegio ha ritenuto non necessaria l’acquisizione di ulteriori prove in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Il Collegio ha richiamato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo esaminati tutti gli aspetti rilevanti e non decisivi gli argomenti non espressamente trattati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante e dei suoi parenti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei dati relativi a condanne penali e reati.

Massime di principio

  • Il diniego di trasferimento di un appartenente alla Polizia di Stato per incompatibilità ambientale non costituisce sanzione disciplinare né presuppone una condotta colpevole o riprovevole del dipendente; è legittimo quando sussista una situazione oggettiva idonea a mettere concretamente in pericolo l’indipendenza nell’esercizio delle funzioni o il prestigio, il decoro e la funzionalità dell’Amministrazione.
  • La presenza, nel territorio di destinazione, di una pluralità di parenti del dipendente interessati da procedimenti, segnalazioni o condanne penali può costituire, sulla base di una valutazione complessiva, elemento sufficiente a fondare il diniego di trasferimento per incompatibilità ambientale, anche in assenza di collegamenti con organizzazioni mafiose o di reati direttamente connessi alle funzioni di polizia.
  • La valutazione di incompatibilità ambientale non implica una presunzione di inaffidabilità del dipendente per fatto altrui: il presupposto del diniego è il rischio oggettivo di pregiudizio per l’immagine, il prestigio o la funzionalità dell’Amministrazione derivante dal contesto nel quale il dipendente opererebbe.
  • Le precedenti assegnazioni temporanee in un territorio non precludono il successivo diniego di un trasferimento stabile per incompatibilità ambientale, poiché la temporaneità e la specifica finalità delle prime sono diverse dalla continuità dello svolgimento delle funzioni propria del trasferimento definitivo.
  • Le circostanze sopravvenute rispetto all’adozione del provvedimento, non valutate dall’Amministrazione, non possono fondare l’illegittimità originaria del diniego, salva la possibilità per l’interessato di presentare una nuova istanza o avvalersi degli specifici strumenti previsti dall’ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipi di precauzione e prevenzione

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