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Sentenza

Sentenza del 27/03/2015 n. 6195 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto, sostenendo che, una volta accertata l'inesistenza oggettiva delle operazioni documentate dalle fatture infragruppo, la società non potesse detrarre l'IVA formalmente indicata e pagata. Le operazioni rientravano in un articolato meccanismo elusivo volto a gonfiare i costi della società e a trasferire utili agli amministratori sotto forma di plusvalenze su partecipazioni. L'Agenzia ha denunciato la violazione degli articoli 17, 18, 19 e 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, l'IVA indicata in fattura è dovuta dal soggetto emittente per il solo principio di cartolarità, ma non dà diritto al destinatario alla detrazione, poiché manca l'effettivo acquisto di beni o servizi e quindi il presupposto dell'inerenza. Il pagamento formale dell'IVA non costituisce un'effettiva rivalsa e il diniego della detrazione non determina doppia imposizione. La società è stata condannata al pagamento di 6.000 euro per le spese del giudizio di legittimità; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1

    Il diritto alla detrazione dell'IVA presuppone l'effettivo acquisto o importazione di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, nonché l'inerenza dell'operazione all'attività esercitata. Tale diritto non sussiste per operazioni oggettivamente inesistenti.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21

    Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

    L'IVA indicata in una fattura relativa a un'operazione inesistente resta dovuta dall'emittente in base al principio di cartolarità, ma viene considerata fuori dal normale meccanismo di compensazione tra IVA a monte e IVA a valle.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26, comma 3

    Concorre a escludere la possibilità di utilizzare variazioni o detrazioni quando manca il presupposto sostanziale dell'operazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17 e 18

    Sono richiamati dall'Agenzia delle Entrate in relazione al funzionamento dell'imposta e della rivalsa, ritenuta solo apparente nel caso di fatture relative a operazioni inesistenti.

  • Codice civile, art. 2697

    L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla detrazione, inclusa l'effettività e l'inerenza dell'operazione, grava sul contribuente che intende esercitarlo.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 1

    Ha consentito alla Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La detrazione IVA richiede un'operazione reale: una fattura formalmente corretta e il pagamento dell'imposta non bastano se la cessione di beni o la prestazione di servizi non è effettivamente avvenuta.
  • In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l'IVA indicata in fattura può restare dovuta dall'emittente, ma il destinatario non può detrarla; ciò non costituisce doppia imposizione.
  • Il contribuente deve dimostrare l'effettività, l'inerenza e la strumentalità dell'acquisto rispetto all'attività d'impresa, soprattutto quando l'Amministrazione fornisce elementi indiziari gravi e concordanti di fittizietà.
  • Per le operazioni oggettivamente inesistenti non è normalmente invocabile la buona fede del cessionario, poiché il destinatario sa se ha realmente ricevuto il bene o il servizio fatturato.
  • Un provvedimento penale interinale, come il dissequestro o il rigetto di una misura cautelare, non vincola il giudice tributario, che deve valutare autonomamente gli elementi acquisiti nel procedimento fiscale.
  • Quando una struttura infragruppo gonfia artificialmente i costi o utilizza fatture prive di reale causa economica, l'operazione può essere disconosciuta ai fini IVA e delle imposte dirette, anche se formalmente documentata e contabilizzata.

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