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Ordinanza

Ordinanza n. 3241/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti: - provvedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies, co. 1, L. 241/1990 s.m.i. in ordine alla Comunicazione Inizio Lavori Asseverata depositata ai sensi dell’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. con prot. CB/2025/170173 del 19/12/2025 assunto da Roma Capitale Municipio Roma II (ex Municipi II e III) Direzione Tecnica Urbanistica - Edilizia Privata caricata sul SUET in data 5.3.2026; - presupposta comunicazione di contrasto ricevuta in data 12.2.2026 per la C.I.L.A, ai sensi dell’art. 6 bis del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. depositata con prot. n. CB/2025/170173 del 19.12.2025.

Giustizia amministrativa202605719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha esaminato il fumus boni iuris né il periculum in mora e non ha deciso sulla legittimità degli atti impugnati. In accoglimento della richiesta della parte ricorrente, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo camerale cautelare, riservandosi di fissare una nuova camera di consiglio qualora siano presentati motivi aggiunti. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.

TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela di una CILA e presupposta comunicazione comunale di contrasto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui Roma Capitale ha annullato in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990, una CILA depositata ai sensi dell'art. 6-bis d.P.R. 380/2001, nonché la presupposta comunicazione di contrasto. Alla camera di consiglio la ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione collegiale della domanda cautelare, dichiarando l'intenzione di proporre motivi aggiunti.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    annullamento in autotutela

    La norma è richiamata quale base giuridica del provvedimento comunale di annullamento della CILA; l'ordinanza non ne esamina i presupposti applicativi.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

    La disposizione è richiamata quale disciplina della CILA oggetto del provvedimento comunale; l'ordinanza non affronta questioni interpretative relative alla sua applicazione.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla domanda cautelare, senza che il giudice proceda alla valutazione dei relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoria

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