Sentenza del 20/09/2016 n. 5359 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Cartella di pagamento - Opposizione - Notificazione alla società estinta - Nullità - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica della cartella di pagamento è stata ritenuta nulla, poiché eseguita nei confronti di una società già estinta. La decisione si fonda sul principio secondo cui la cancellazione della società produce l’estinzione dell’ente e travolge i rapporti giuridici ancora pendenti, rendendo invalida la notificazione effettuata alla società non più esistente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’opposizione alla cartella di pagamento notificata direttamente a una società ormai cancellata dal registro delle imprese. La cancellazione comporta l’estinzione della società e incide anche sui rapporti giuridici pendenti; di conseguenza, la società estinta non può più essere validamente destinataria della notificazione.
Norme richiamate
D.lgs. n. 6/2003, riforma del diritto societario
La riforma conferma che la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta la sua estinzione, con effetti anche sui rapporti giuridici pendenti.
Cassazione n. 4062/2010
La giurisprudenza richiamata sostiene che l’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese impedisce di considerarla validamente destinataria di atti notificati successivamente.
Massime di principio
- Un atto tributario notificato direttamente a una società già estinta è, in linea generale, invalido o nullo, perché manca un destinatario giuridicamente esistente.
- Prima di notificare una cartella o altro atto a una società, l’amministrazione deve verificare se essa sia ancora iscritta e operativa oppure sia stata cancellata dal registro delle imprese.
- L’estinzione della società non elimina necessariamente ogni rapporto sostanziale, ma comporta che eventuali pretese debbano essere rivolte ai soggetti eventualmente legittimati, come soci o liquidatori, secondo le condizioni e i limiti previsti dalla legge.
- La notificazione a una società estinta può essere contestata mediante opposizione, deducendo il difetto del destinatario e l’invalidità dell’atto notificato.
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