L.R. FVG 5/2006
Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Friuli Venezia Giulia il SISSAR, che programma triennalmente ricerca agricola, innovazione e servizi di promozione delle conoscenze per imprese e operatori agricoli. Prevede soggetti attuatori, beneficiari, spese e limiti di finanziamento, con particolare rilievo al periodo 2006-2008 per gli stanziamenti iniziali.
Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR) del Friuli Venezia Giulia
Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)
La legge istituisce e disciplina il sistema regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale del Friuli Venezia Giulia, coordinando ricerca, innovazione e trasferimento delle conoscenze in coerenza con la politica agricola comunitaria. La disciplina è costruita per sostenere la competitività delle imprese agricole e lo sviluppo equilibrato delle aree rurali della Regione.
Finalità e ambito di intervento
Il provvedimento persegue più obiettivi convergenti:
- rafforzare la competitività delle imprese agricole, migliorando efficienza, qualità, commercializzazione e sostenibilità dei processi produttivi;
- favorire la diversificazione e la riconversione verso produzioni ecosostenibili e agroambientali;
- valorizzare la multifunzionalità dell’impresa agricola;
- promuovere lo sviluppo integrato delle aree rurali, con attenzione al paesaggio, alla biodiversità e al tessuto economico, sociale e culturale, in particolare nelle zone svantaggiate.
I servizi di sviluppo agricolo e rurale comprendono le attività e i soggetti che concorrono all’acquisizione e diffusione delle conoscenze, articolandosi in:
- attività di ricerca e sviluppo;
- attività di promozione delle conoscenze verso le imprese agricole.
Programmazione del SISSAR
La programmazione avviene attraverso il SISSAR, che individua le attività di ricerca, sviluppo e servizi da attivare nel periodo di riferimento. Il programma:
- è approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta e proposta dell’Assessore competente;
- ha durata triennale ed è aggiornato annualmente;
- è approvato entro il mese di ottobre di ogni anno e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione;
- tiene conto dell’attività del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura e degli indirizzi tecnici predisposti da ERSA;
- è concertato con le rappresentanze sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con le cooperative agricole e con il Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura.
Il SISSAR definisce, tra l’altro:
- finalità e obiettivi;
- modalità di realizzazione;
- attività da intraprendere e relativo valore;
- per la ricerca e sviluppo, tipologia delle attività e eventuale cofinanziamento minimo;
- per i servizi di promozione delle conoscenze, modalità di presentazione dei progetti, numeri minimi e massimi di fruitori per tecnico, modalità delle domande di finanziamento, eventuale intensità massima del finanziamento e documentazione per attestare la fruizione.
Può inoltre prevedere l’uso dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) per l’istruttoria delle domande relative ai servizi di promozione delle conoscenze.
Ricerca e sviluppo: contenuti e soggetti coinvolti
La Regione sostiene, tramite ERSA, ricerca fondamentale, ricerca applicata e sviluppo precompetitivo funzionali al sistema agroalimentare regionale, con finalità di innovazione, competitività e crescita socio-economica delle aree rurali.
Le attività riguardano in particolare:
- studi, ricerche e sperimentazione nel settore agroalimentare regionale;
- sviluppo di prodotti innovativi e nuove tecnologie nelle filiere agricola, forestale e ittica, nonché nella gestione dell’ecosistema agrario;
- divulgazione dei risultati;
- progettazione di iniziative interregionali e transnazionali per accedere a programmi UE.
Le attività sono svolte da ERSA, che può affidarle, nel rispetto della normativa comunitaria sugli appalti pubblici:
- a università pubbliche, istituti pubblici di ricerca e sperimentazione e altri soggetti pubblici senza scopo di lucro;
- a soggetti privati senza scopo di lucro e di comprovata qualificazione.
La qualificazione dei soggetti privati è valutata in base, per le persone giuridiche, a strutture, attrezzature, risorse umane, professionalità, finalità istituzionali e organizzazione aziendale; per le persone fisiche, alle esperienze pregresse di studio, ricerca e sperimentazione.
I risultati delle attività finanziate devono essere resi disponibili a tutte le imprese in modo non discriminatorio e senza ulteriori oneri per la Regione, che può utilizzarli anche per finalità interne.
Spese ammissibili per ricerca e sviluppo
Sono finanziabili, per i progetti di ricerca e sviluppo, le spese per:
- personale tecnico e ausiliario;
- strumenti e attrezzature per la durata del progetto, o la sola quota di ammortamento se la durata è superiore;
- quota di ammortamento di terreni e fabbricati, o canoni di locazione, limitatamente alla durata del progetto;
- consulenze specifiche e acquisizione di risultati di ricerche, brevetti, licenze e know-how a condizioni di mercato;
- costi d’esercizio direttamente imputabili e altre spese generali.
Sono ammissibili solo le quote effettivamente riferibili al progetto quando la spesa non sia esclusiva. Non sono ammessi costi sostenuti prima della presentazione del progetto. L’IVA è ammissibile o esclusa a seconda della recuperabilità da parte del beneficiario, secondo la disciplina comunitaria richiamata.
Regole sui livelli di finanziamento della ricerca
Per la ricerca fondamentale, i soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro possono ottenere fino al 100% delle spese ammissibili, purché siano rispettate condizioni di interesse generale, diffusione ampia dei risultati, disponibilità non discriminatoria e conformità alle regole OMC richiamate.
Per la ricerca applicata, è ammesso un finanziamento fino al 100% alle medesime condizioni previste per la ricerca fondamentale.
Per lo sviluppo precompetitivo, il finanziamento è ammesso entro il limite di 100.000 euro, sempre nel rispetto delle stesse condizioni.
Ai fini del limite complessivo, si sommano tutti i finanziamenti pubblici percepiti dal medesimo beneficiario per attività di assistenza tecnica, compresi quelli cofinanziati.
Servizi per la promozione delle conoscenze: contenuto
I servizi per la promozione delle conoscenze includono:
- aggiornamento professionale e informazione;
- consulenza per gestione aziendale e interaziendale, compresa l’organizzazione dell’offerta;
- consulenza e assistenza specialistica per settori produttivi, incluse lotta guidata e integrata in ambito fitosanitario;
- consulenza per sistemi di qualità e certificazioni di processo, prodotto e ambientale;
- tutoraggio mediante affiancamento di un tecnico qualificato per introdurre innovazioni metodologiche e tecnologiche;
- sostituzione dell’imprenditore in caso di malattia, maternità, ferie o partecipazione a corsi di aggiornamento;
- organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere, se funzionali alle altre attività.
Beneficiari dei servizi di promozione delle conoscenze
Possono beneficiare dei finanziamenti:
- le imprese agricole singole e associate con unità tecnico-economica prevalentemente situata in Regione e iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese;
- le cooperative e i loro consorzi, con unità tecnico-economica prevalentemente situata in Regione, iscritti nel registro regionale delle cooperative.
Spese ammissibili per i servizi di promozione delle conoscenze
Sono finanziabili le spese per:
- partecipazione ad attività di aggiornamento professionale e informazione;
- consulenze non continuative o periodiche e non connesse alle ordinarie spese di funzionamento;
- iscrizioni, viaggi, pubblicazioni e affitto di spazi espositivi relativi a concorsi, mostre e fiere;
- sostituzione effettiva dell’agricoltore.
Per alcune attività, le spese devono inoltre essere direttamente correlate al servizio e chiaramente distinguibili nella contabilità del soggetto attuatore. Anche qui l’IVA è regolata in base alla recuperabilità del beneficiario secondo la normativa comunitaria richiamata.
Intensità e limiti del finanziamento per i servizi di promozione delle conoscenze
L’intensità del finanziamento è fissata annualmente dal SISSAR per singola attività e non può superare l’80% delle spese ammissibili.
Il massimale complessivo per azienda è pari a:
- 9.000 euro in tre anni per le attività di aggiornamento/informazione;
- 30.000 euro in tre anni per consulenza specialistica, sistemi di qualità, tutoraggio e sostituzione, per i soggetti agricoli singoli o associati;
- 60.000 euro in tre anni per le medesime attività se riferite a cooperative e loro consorzi.
I beneficiari devono contribuire con risorse proprie nella misura stabilita dal SISSAR. È possibile l’erogazione anticipata fino all’80% dell’importo, al soggetto attuatore autorizzato, previa fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma anticipata maggiorata degli interessi.
Per il calcolo del limite triennale si sommano tutti i finanziamenti percepiti dal medesimo beneficiario nei tre anni precedenti la domanda, compresi quelli cofinanziati.
Soggetti attuatori e requisiti
I servizi sono svolti da soggetti pubblici o privati con sede operativa in Regione, denominati soggetti attuatori, se in possesso dei requisiti richiesti.
I requisiti riguardano:
- comprovata conoscenza e competenza professionale e adeguata struttura organizzativa per le attività di aggiornamento e informazione;
- comprovata conoscenza e competenza professionale per consulenza specialistica e sistemi di qualità;
- conoscenza professionale per il tutoraggio, dimostrabile anche tramite iscrizione del tecnico ad albi professionali coerenti.
La conoscenza professionale si ritiene soddisfatta con titoli di studio agrari, veterinari, economici o equivalenti, lauree di primo livello equivalenti, diplomi agrari o titoli che consentano l’iscrizione in albi professionali del settore agrario.
La competenza professionale è riconosciuta se la maggior parte del personale incaricato ha svolto per almeno un anno attività analoghe, oppure se risulta iscritta ai principali albi professionali agrari.
L’adeguata struttura organizzativa richiede la capacità di offrire i servizi in continuità sull’intero territorio regionale ad un numero minimo di beneficiari tale da impiegare almeno tre tecnici, ridotti a due nelle aree montane individuate dalla normativa regionale.
I soggetti che svolgono le attività di aggiornamento e informazione devono inoltre certificare il bilancio o disporre di organo di controllo contabile.
I requisiti organizzativi si presumono soddisfatti anche quando il soggetto abbia svolto, nel biennio precedente, le medesime attività per l’Amministrazione regionale.
I soggetti attuatori devono garantire l’esecuzione delle attività approvate, assicurare parità di condizioni a tutti i beneficiari e non possono svolgere produzione o commercializzazione di mezzi tecnici per l’agricoltura.
Progetti, approvazione e accesso ai servizi
I soggetti attuatori presentano annualmente un unico progetto, articolabile in una o più attività, indicando:
- possesso dei requisiti;
- servizi offerti;
- costo del servizio;
- modalità di esecuzione;
- numero massimo di beneficiari per tecnico;
- numero massimo di soggetti aderenti.
I progetti sono approvati con decreto del direttore del Servizio competente, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, in base alla coerenza con il SISSAR.
I progetti pubblicati sono realizzabili solo se il numero di domande per progetto raggiunge almeno il minimo necessario per un tecnico.
La valutazione dei progetti è affidata a una Commissione nominata con decreto del Direttore centrale competente, d’intesa con il Direttore generale di ERSA, che ne definisce anche composizione e funzionamento.
Domande dei beneficiari e procedura di ammissione
Le domande dei soggetti interessati indicano il progetto o i progetti prescelti, le attività cui intendono partecipare e il soggetto attuatore prescelto. Devono inoltre contenere:
- eventuale autorizzazione alla riscossione del finanziamento in nome e per conto del beneficiario;
- dichiarazione dei finanziamenti percepiti nei tre anni precedenti, ai fini del cumulo.
Le domande sono ammesse nei limiti del numero di tecnici disponibili presso il soggetto attuatore e delle risorse assegnate a ciascuna attività, secondo l’ordine cronologico di presentazione, con procedura a sportello.
Formazione dei tecnici
ERSA organizza periodicamente corsi di aggiornamento e qualificazione professionale per il personale tecnico che svolge le attività di promozione delle conoscenze, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali.
Disposizioni finanziarie e decorrenza delle risorse
Per la ricerca in agricoltura è istituito, a decorrere dal 2006, un capitolo di bilancio “per memoria” destinato al finanziamento di ERSA.
Per i servizi di promozione delle conoscenze è autorizzata una spesa complessiva di 3.830.000 euro, suddivisa in:
- 1.915.000 euro per il 2007;
- 1.915.000 euro per il 2008.
La copertura avviene mediante storni da specifiche unità previsionali di base del bilancio pluriennale 2006-2008. Eventuali oneri per la commissione di valutazione fanno carico a un’altra specifica unità previsionale di base.
Modifiche alla disciplina dell’ERSA
La legge modifica la legge regionale istitutiva dell’ERSA, attribuendo espressamente all’Agenzia:
- la cura dei servizi di promozione delle conoscenze per imprenditori e operatori agricoli e ittici, nonché la formazione e qualificazione del personale addetto;
- la divulgazione delle informazioni tecniche ed economiche e dei risultati delle proprie attività, anche mediante strumenti informatici innovativi.
Abrogazioni e regime dei procedimenti in corso
Sono abrogate, con effetto dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale del SISSAR, le disposizioni incompatibili e in particolare alcuni articoli della legge regionale 12/1998 in materia di incentivi agricoli.
Se la normativa regionale richiama disposizioni abrogate ma sostanzialmente riprodotte in questa legge, il rinvio si intende riferito alle nuove disposizioni. Le norme abrogate continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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