Cassazione Penale, Sentenza n. 26700/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revocazione della confisca disposta con decreto del Tribunale di Lecce (9/2/2022) ritenuta ormai irrevocabile. I ricorrenti hanno contestato la perimetrazione temporale della pericolosità sociale e la correlazione tra attività delittuosa e beni confiscati, invocando l'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011 (nella parte sulla durata della detenzione) e la pronuncia della Corte Costituzionale n.162/2024; hanno inoltre dedotto carenza e insufficienza degli indici a dimostrazione del nesso eziologico tra reati e patrimonio, e hanno indicato fonti di reddito lecite non valutate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano indicato elementi di novità sufficienti a giustificare la revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 e non si siano confrontati con le specifiche condizioni di ammissibilità (tra cui il termine di sei mesi previsto dal comma 3). Ha inoltre ritenuto irrilevante, per il caso concreto, la pronuncia della Corte Costituzionale sull'art. 14 d.lgs. 159/2011, in quanto quella questione non incide sulla fattispecie oggetto della revocazione. Sono stati quindi dichiarati inammissibili anche i motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 art. 14, comma 2-ter
la frase "se esso si è protratto per almeno due anni" (menzionata come rimossa dalla Corte Costituzionale)
La difesa sosteneva che la norma, come interpretata dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, incida anche sulla valutazione delle misure patrimoniali; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la pronuncia costituzionale non mutasse la decisione sulla revocazione e che la valutazione della Corte territoriale non fosse affetta da vizio tale da giustificare la revocazione.
d.lgs. 159/2011 art. 28
termini e condizioni per la revocazione della confisca; in particolare il comma 3 prevede il termine di sei mesi
La Corte ha applicato i requisiti di ammissibilità della revocazione: occorrono elementi nuovi idonei a dimostrare il difetto originario dei presupposti della confisca e il rispetto dei termini temporali per proporre la revocazione.
Costituzione della Repubblica Italiana artt. 3, 13, 27
I ricorrenti hanno richiamato principi costituzionali (uguaglianza, libertà personale, funzione rieducativa della pena) per sostenere la rilevanza della cessazione della pericolosità; la Corte di Cassazione non ha ritenuto che tali richiami, senza elementi nuovi, potessero rendere ammissibile la revocazione.
d.lgs. 159/2011 artt. 16, 18, 24, 25
Norme richiamate dalla difesa in relazione alla perimetrazione temporale della pericolosità, prova del nesso tra reati e beni e criteri per le misure patrimoniali; la Corte ha giudicato insufficienti le deduzioni a rinnovare il giudizio già compiuto nel procedimento di prevenzione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 162/2024
La difesa ha invocato l'efficacia ex tunc della declaratoria di illegittimità sull'art. 14 comma 2-ter; la Corte di Cassazione ha ritenuto la pronuncia irrilevante per il singolo caso di revocazione, non essendo stata dimostrata la sua incidenza sui presupposti originari della confisca.
Cass. Sez. U. n. 3513/2021 (Fiorentino)
Richiamata dalla Corte per spiegare che l'art. 28 disciplina una fattispecie aperta per la revocazione, ma richiede che le nuove circostanze dimostrino un difetto originario dei presupposti della confisca; le mere richieste di riconsiderazione di valutazioni già svolte non sono ammissibili.
cod. proc. pen. art. 585, ultimo comma
Prevede l'inammissibilità dei motivi nuovi quando il ricorso viene dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale norma dichiarando inammissibili anche i motivi nuovi presentati in cassazione.
Massime di principio
- La revocazione prevista dall'art. 28 d.lgs. 159/2011 è un rimedio straordinario: per essere ammessa occorrono elementi di novità che dimostrino un difetto originario dei presupposti della confisca e il rispetto dei termini (di regola sei mesi dal verificarsi della condizione che legittima la revocazione).
- La semplice richiesta di riconsiderare valutazioni già compiute nel giudizio di prevenzione non è sufficiente: bisogna documentare fatti nuovi o elementi decisivi non conosciuti nel precedente giudizio.
- Le pronunce costituzionali che dichiarano illegittime parti di norme possono avere efficacia retroattiva, ma la loro incidenza concreta va valutata caso per caso: l'efficacia ex tunc non comporta automaticamente la revocazione di provvedimenti già definitivi se non è dimostrato che la declaratoria ha inciso sui presupposti originari della misura.
- Nelle controversie che riguardano misure patrimoniali è necessario dimostrare il nesso eziologico tra condotte illecite e beni; allegazioni generiche relative a fonti lecite di reddito devono essere supportate da documentazione probatoria per influire sul giudizio di confisca o revoca.
- Se si intende proporre revocazione, è essenziale confrontarsi esplicitamente con le condizioni di ammissibilità previste dalla legge (tempestività e novità degli elementi) e indicare chiaramente perché le nuove argomentazioni non erano conoscibili prima per causa non imputabile.
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