Cassazione Penale, Sentenza n. 14131/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di sospensione dell'ordine di demolizione, deducendo la carenza di motivazione del giudice in ordine al principio di proporzionalità della demolizione rispetto al diritto di abitazione. Sosteneva di aver prodotto documentazione relativa alle condizioni socio-economiche degli interessati, non valutata dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità: il ricorso non confronta in modo concreto e critico i passaggi motivazionali dell'ordinanza impugnata né illustra, nel caso concreto, il rapporto di proporzione tra demolizione e presunto diritto di abitazione. È richiamato il principio secondo cui il motivo di cassazione deve essere correlato alle ragioni del provvedimento censurato. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000 e della valutazione che il ricorso non sia stato presentato "senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità".
Norme richiamate
La norma è richiamata per indicare il reato per cui era stata emessa la sentenza di condanna (opere abusive soggette a demolizione). Nel contesto, serve a definire l'oggetto dell'ordine di demolizione che il ricorrente intendeva sospendere.
Richiamato per disporre l'onere del ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione alla possibilità di disporre un versamento alla Cassa delle Ammende anche quando non sussista una colpa grave del ricorrente; la Corte ha valutato che non si può reputare il ricorso proposto "senza versare in colpa" e ha comunque disposto, in via equitativa, il pagamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contestare in modo concreto e puntuale i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato: l'astratta enunciazione di un principio (es. violazione del principio di proporzionalità) è insufficiente.
- Chi impugna un'ordinanza di rigetto della sospensione di un ordine di demolizione deve illustrare specificamente, con riferimento al caso concreto, il rapporto di proporzione tra l'ordine di demolizione e il diritto che pretende tutelare (es. diritto di abitazione) e indicare le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la censura.
- È importante documentare e collegare le prove (es. condizioni socio-economiche) direttamente ai precisi rilievi motivazionali del giudice dell'esecuzione, mostrando perché tali rilievi siano contraddetti o insufficienti.
- L'inammissibilità per aspecificità può comportare condanna alle spese e, in base all'art. 616 c.p.p. e alla giurisprudenza costituzionale, anche il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la mancata colpa grave non esclude comunque il potere equitativo del giudice di disporre tale somma.
- Nella fase preventiva/sospensiva è essenziale proporre argomentazioni concrete e tecnicamente fondate (anche rispetto alla valutazione della proporzionalità e delle misure alternative), per evitare il rigetto per insufficienza motivazionale.
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