Sentenza n. 3831/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 164/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (ministero e questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero, stabilmente residente in Italia con la propria famiglia dal 2008 e titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha impugnato la revoca del titolo, disposta sulla base di un giudizio di pericolosità per la sicurezza e la tranquillità pubblica. La valutazione traeva origine dal suo coinvolgimento in una violenta aggressione avvenuta a Trieste il 4 settembre 2021, durante la quale furono utilizzate armi da fuoco e oggetti contundenti, con il ferimento grave di alcune persone, nonché dall’emissione di un avviso orale. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo ragionevole e adeguatamente motivato il giudizio prognostico del Questore. In appello sono stati dedotti: erronea applicazione degli artt. 5 e 9 del d.lgs. n. 286/1998, eccesso di potere per carenza istruttoria, sviamento, travisamento e motivazione erronea, sul rilievo che gli sviluppi dell’indagine penale avrebbero ridimensionato il ruolo dell’appellante; erronea esclusione della rilevanza della situazione familiare, lavorativa e del radicamento in Italia; violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e erronea applicazione dell’art. 21-octies della medesima legge. L’appellante ha inoltre invocato la definizione del procedimento penale mediante applicazione della pena e il successivo affidamento in prova ai servizi sociali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittima la revoca perché l’Amministrazione non si è basata sulla mera esistenza del precedente penale, ma ha formulato una valutazione complessiva e concreta della pericolosità sociale, considerando anche gli elementi familiari e lavorativi. Nel bilanciamento previsto per il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo devono essere ponderati insieme alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica; tuttavia, nel caso concreto, assumeva rilievo anche il coinvolgimento di familiari dell’interessato nel medesimo episodio criminoso. Le censure procedimentali sono state respinte applicando l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, poiché la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. È stata inoltre respinta l’istanza istruttoria relativa all’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali, trattandosi di circostanza successiva al provvedimento impugnato e quindi inidonea a incidere retroattivamente sulla sua legittimità. L’appellante è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese processuali, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato quale parametro della disciplina generale dei permessi di soggiorno e della valutazione della pericolosità dello straniero.
art. 9, commi 1, 2-bis e 4, d.lgs. n. 286/1998
il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
La valutazione della pericolosità non può esaurirsi nella considerazione astratta della condanna o del reato, poiché il Questore deve tenere conto anche della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
art. 7 l. n. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta non decisiva nel caso concreto.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Il vizio procedimentale non comporta l’annullamento quando risulta che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 444 c.p.p.
Richiamato in relazione alla definizione del procedimento penale mediante applicazione della pena, senza che tale circostanza abbia escluso la valutazione amministrativa di pericolosità.
artt. 81, 110, 112, 116, 582, 585, 583 e 577 c.p.
Richiamati nella sentenza del TAR per qualificare il reato per il quale l’interessato era stato condannato; il Consiglio di Stato ha valorizzato il complessivo coinvolgimento nell’episodio criminoso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali contenuti nel provvedimento.
Massime di principio
- Nella revoca o nel diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il Questore deve effettuare una valutazione concreta e complessiva, ponderando la pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica con la durata del soggiorno e con l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
- La legittimità della revoca del permesso di soggiorno UE non richiede che l’Amministrazione si fondi esclusivamente su una condanna penale definitiva, purché il giudizio prognostico di pericolosità sia ragionevole, adeguatamente motivato e basato su elementi concreti relativi alla condotta dell’interessato.
- La presenza di legami familiari e di attività lavorativa in Italia non costituisce una garanzia assoluta contro la revoca del permesso di soggiorno, ma deve essere oggetto di bilanciamento con le esigenze di sicurezza pubblica; tale bilanciamento può considerare anche il coinvolgimento di familiari dell’interessato nei fatti criminosi valutati.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento del provvedimento quando, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, risulti che la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
- Gli elementi sopravvenuti dopo l’adozione del provvedimento impugnato, inclusi gli esiti positivi di misure penali esecutive o di reinserimento sociale, non incidono retroattivamente sulla legittimità originaria dell’atto amministrativo.
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