Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3831/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 164/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202309068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero, stabilmente residente in Italia con la propria famiglia dal 2008 e titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha impugnato la revoca del titolo, disposta sulla base di un giudizio di pericolosità per la sicurezza e la tranquillità pubblica. La valutazione traeva origine dal suo coinvolgimento in una violenta aggressione avvenuta a Trieste il 4 settembre 2021, durante la quale furono utilizzate armi da fuoco e oggetti contundenti, con il ferimento grave di alcune persone, nonché dall’emissione di un avviso orale. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo ragionevole e adeguatamente motivato il giudizio prognostico del Questore. In appello sono stati dedotti: erronea applicazione degli artt. 5 e 9 del d.lgs. n. 286/1998, eccesso di potere per carenza istruttoria, sviamento, travisamento e motivazione erronea, sul rilievo che gli sviluppi dell’indagine penale avrebbero ridimensionato il ruolo dell’appellante; erronea esclusione della rilevanza della situazione familiare, lavorativa e del radicamento in Italia; violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e erronea applicazione dell’art. 21-octies della medesima legge. L’appellante ha inoltre invocato la definizione del procedimento penale mediante applicazione della pena e il successivo affidamento in prova ai servizi sociali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittima la revoca perché l’Amministrazione non si è basata sulla mera esistenza del precedente penale, ma ha formulato una valutazione complessiva e concreta della pericolosità sociale, considerando anche gli elementi familiari e lavorativi. Nel bilanciamento previsto per il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo devono essere ponderati insieme alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica; tuttavia, nel caso concreto, assumeva rilievo anche il coinvolgimento di familiari dell’interessato nel medesimo episodio criminoso. Le censure procedimentali sono state respinte applicando l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, poiché la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. È stata inoltre respinta l’istanza istruttoria relativa all’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali, trattandosi di circostanza successiva al provvedimento impugnato e quindi inidonea a incidere retroattivamente sulla sua legittimità. L’appellante è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese processuali, oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato quale parametro della disciplina generale dei permessi di soggiorno e della valutazione della pericolosità dello straniero.

  • art. 9, commi 1, 2-bis e 4, d.lgs. n. 286/1998

    il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato

    La valutazione della pericolosità non può esaurirsi nella considerazione astratta della condanna o del reato, poiché il Questore deve tenere conto anche della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta non decisiva nel caso concreto.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    Il vizio procedimentale non comporta l’annullamento quando risulta che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla definizione del procedimento penale mediante applicazione della pena, senza che tale circostanza abbia escluso la valutazione amministrativa di pericolosità.

  • artt. 81, 110, 112, 116, 582, 585, 583 e 577 c.p.

    Richiamati nella sentenza del TAR per qualificare il reato per il quale l’interessato era stato condannato; il Consiglio di Stato ha valorizzato il complessivo coinvolgimento nell’episodio criminoso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali contenuti nel provvedimento.

Massime di principio

  • Nella revoca o nel diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il Questore deve effettuare una valutazione concreta e complessiva, ponderando la pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica con la durata del soggiorno e con l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
  • La legittimità della revoca del permesso di soggiorno UE non richiede che l’Amministrazione si fondi esclusivamente su una condanna penale definitiva, purché il giudizio prognostico di pericolosità sia ragionevole, adeguatamente motivato e basato su elementi concreti relativi alla condotta dell’interessato.
  • La presenza di legami familiari e di attività lavorativa in Italia non costituisce una garanzia assoluta contro la revoca del permesso di soggiorno, ma deve essere oggetto di bilanciamento con le esigenze di sicurezza pubblica; tale bilanciamento può considerare anche il coinvolgimento di familiari dell’interessato nei fatti criminosi valutati.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento del provvedimento quando, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, risulti che la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
  • Gli elementi sopravvenuti dopo l’adozione del provvedimento impugnato, inclusi gli esiti positivi di misure penali esecutive o di reinserimento sociale, non incidono retroattivamente sulla legittimità originaria dell’atto amministrativo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamentoDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.