L.R. Lazio 8/2014
Modifiche alle leggi regionali 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e successive modifiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio 8/2014 modifica la disciplina paesaggistica della l.r. 24/1998 e quella del piano casa della l.r. 21/2009. Riguarda soprattutto interventi in aree vincolate, impianti sportivi e di compostaggio, nonché nuovi programmi integrati per ripristino ambientale e riordino urbano/periferie. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alle norme regionali su tutela paesistica ed edilizia straordinaria
Modifiche alla tutela paesistica e alle misure straordinarie per l’edilizia
La legge regionale del Lazio 8 agosto 2014, n. 8 interviene su due discipline regionali: la pianificazione paesistica e la tutela dei vincoli paesaggistici, da un lato, e le misure straordinarie per il settore edilizio e l’edilizia residenziale sociale, dall’altro. Il provvedimento aggiorna le regole per alcuni interventi in area vincolata e riorganizza strumenti di riqualificazione urbanistica e ambientale.
Interventi in ambito paesaggistico e aree vincolate
La legge modifica la l.r. 24/1998 per precisare e ampliare le possibilità di intervento in rapporto al PTPR e ai PTP, sempre nel rispetto delle tutele paesaggistiche. In particolare:
- il PTPR deve individuare, perimetrare e disciplinare gli ambiti relativi agli impianti sportivi, compresi i bacini sciistici esistenti e il loro completamento;
- per tali ambiti il PTPR stabilisce misure compensative quando siano necessari varchi o passaggi in aree boscate;
- in materia di interventi edilizi in aree vincolate, alcuni ampliamenti e ristrutturazioni sono ammessi anche in deroga alle classificazioni di zona, entro i limiti previsti dalla legge.
La disciplina specifica anche che, per le opere pubbliche finalizzate agli standard urbanistici inderogabili, la deroga non opera nelle tutele integrali dei PTP e nei sistemi naturali del PTPR.
Interventi su edifici e strutture pubbliche o produttive
Sono confermati e rimodulati diversi casi di intervento ammesso in ambito paesaggistico:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia restano consentiti, salvo prescrizioni più restrittive dei PTP o del PTPR;
- per strutture di interesse pubblico, attività produttive, impianti e attrezzature sportive, gli ampliamenti possono arrivare fino al 20% del volume esistente;
- per gli edifici pubblici adibiti a pubbliche funzioni sono ammessi ampliamenti e completamenti anche in deroga alle classificazioni di zona del PTP o del PTPR adottato;
- per gli interventi edilizi su immobili vincolati resta necessario il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 42/2004.
Impianti di compostaggio e procedure derogatorie
La legge introduce una disciplina specifica per gli impianti di compostaggio:
- sono ammessi anche in deroga alle classificazioni di zona del PTP o del PTPR, con esclusione delle tutele integrali dei PTP e dei sistemi naturali del PTPR;
- l’intervento deve essere subordinato all’esito di una conferenza di servizi, con eventuale VIA se prevista;
- devono partecipare le amministrazioni interessate;
- la superficie dell’area deve essere inferiore a un ettaro;
- gli impianti devono ricadere in ambiti destinati ad accoglierli individuati con deliberazione del consiglio comunale;
- la deroga è autorizzata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, che deve essere approvata entro 120 giorni dal ricevimento.
Adeguamento delle perimetrazioni dei vincoli
La legge disciplina anche il caso di perimetrazioni errate o incerte dei vincoli paesaggistici. Quando vi sia contrasto tra perimetrazioni di PTP/PTPR e:
- la declaratoria delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. 42/2004;
- l’effettiva esistenza dei beni vincolati ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. 42/2004;
- l’effettiva esistenza dei beni di cui all’art. 134, comma 1, lett. c), del medesimo decreto, la Regione procede all’adeguamento delle perimetrazioni del PTPR con le procedure ordinarie previste per l’approvazione del piano, ma con termini dimezzati.
Modifiche al “piano casa” regionale e ambiti di applicazione
Per la l.r. 21/2009 la legge aggiorna i presupposti di applicabilità di alcuni interventi edilizi straordinari. In particolare, in relazione ad alcune disposizioni del piano casa, viene eliminato il richiamo ai comuni sprovvisti di strumenti urbanistici e viene rimodulata la possibilità di intervento in aree naturali protette, nei limiti previsti dai regolamenti delle aree stesse e dalle specifiche zone richiamate dalla l.r. 29/1997.
Programma integrato per il ripristino ambientale
La nuova formulazione dell’art. 7 della l.r. 21/2009 introduce un programma integrato finalizzato alla riqualificazione di territori con elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali. Il programma può essere promosso da iniziative pubbliche o private, anche su proposta di consorzi, imprese e cooperative con adeguata capacità tecnico-organizzativa ed economica.
Il programma prevede, in modo contestuale:
- demolizione, a carico dei proprietari, di porzioni di tessuti edilizi o di singoli edifici legittimamente realizzati in aree vincolate o protette;
- cessione gratuita al comune dell’area oggetto di ripristino ambientale;
- trasferimento delle volumetrie demolite in altre aree esterne a quelle vincolate, anche con cambio di destinazione d’uso, modifica delle destinazioni urbanistiche e aumento della capacità edificatoria;
- incremento premiale fino al 100% del volume demolito, proporzionato alla dotazione straordinaria di standard urbanistici;
- per i soli comuni del litorale marittimo, incremento fino al 150% se almeno il 25% della nuova destinazione è turistico-ricettiva per una durata non inferiore a 20 anni.
Gli interventi devono rispettare la normativa statale e regionale su sostenibilità energetico-ambientale e bioedilizia e garantire una prestazione energetica inferiore del 10% rispetto ai limiti del d.lgs. 192/2005, o a limiti più restrittivi del protocollo regionale sulla bioedilizia.
Programma integrato per il riordino urbano e delle periferie
La legge introduce anche un nuovo programma integrato per il riordino urbano e delle periferie, destinato a contesti con funzioni eterogenee, tessuti edilizi disorganici o incompiuti e edifici industriali dismessi, parzialmente utilizzati o degradati.
Il programma:
- è adottato dai comuni sulla base di iniziative pubbliche o private;
- mira all’incremento degli standard urbanistici e al riordino del tessuto urbano;
- si applica nei territori in cui si concentrano gli interventi di ampliamento e sostituzione edilizia;
- può prevedere sostituzione edilizia, cambi di destinazione d’uso, e incremento fino al 75% della volumetria o superficie demolita;
- è subordinato a una dotazione straordinaria di standard urbanistici e opere di urbanizzazione primaria;
- deve prevedere una quota minima del 25% per edilizia residenziale sociale, anche tramite mutuo sociale;
- per gli edifici industriali, gli interventi sono dimensionati esclusivamente sulla superficie esistente demolita;
- per gli immobili produttivi possono essere localizzati prioritariamente nei lotti di pertinenza, nei limiti necessari alla sostituzione edilizia e ai relativi standard.
Anche questo programma deve essere attuato nel rispetto della normativa energetico-ambientale e bioedilizia, con prestazione energetica inferiore del 10% rispetto ai limiti di legge o del protocollo regionale.
Localizzazione degli interventi e limiti urbanistici
Per entrambi i programmi integrati i comuni devono individuare gli ambiti con deliberazione del consiglio comunale, in conformità al PTPR e allo strumento urbanistico vigente. La localizzazione deve avvenire prioritariamente:
- nelle zone B del d.m. 2 aprile 1968;
- per gli edifici industriali, nei relativi lotti di pertinenza;
- con esclusione dei centri storici e delle zone agricole, salvo quanto richiamato dalla l.r. 22/1997.
I programmi hanno rilevante valenza urbanistica, possono interessare anche aree libere e singole funzioni, ma non possono coinvolgere le destinazioni strategiche dello strumento urbanistico né il sistema dei servizi pubblici generali, delle infrastrutture e della mobilità.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
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