Deliberazione n. 318 del 23/05/2024
Provvedimento del 23 maggio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a contenuti audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso su Instagram. L’Autorità conferma l’ordine di impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e la prescrizione di conservarlo eventualmente acquisito in chiaro solo per fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di un provvedimento urgente contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su Instagram
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il caso riguarda il rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, senza il consenso della persona interessata.
Origine del procedimento e base normativa
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003 e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti di Instagram. L’art. 144-bis attribuisce al Garante la competenza a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice.
Nel provvedimento sono richiamati anche:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il Codice privacy, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salva ratifica successiva.
Misure urgenti adottate il 16 maggio 2024
Con determinazione n. 216 del 16 maggio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto, in via d’urgenza, che:
- Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited adottassero immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la medesima società conservasse l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- la conservazione avvenisse con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- tali misure fossero comunicate tempestivamente all’Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 23 maggio 2024, il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La decisione conferma integralmente l’ordine adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, finalizzato a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a garantirne, se acquisito in chiaro, la conservazione probatoria temporanea.
Esito e rilievi operativi
Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria né una valutazione articolata di violazioni del GDPR diverse dalla gestione urgente del rischio di diffusione del contenuto segnalato. Il suo rilievo pratico per i gestori di piattaforme consiste nell’obbligo di intervento rapido, nella gestione del materiale in forma hash e, in caso di acquisizione in chiaro, nella conservazione limitata nel tempo e con adeguate garanzie di anonimizzazione o pseudonimizzazione.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito applicativo
Una persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Instagram. Il procedimento riguarda quindi il contrasto alla possibile diffusione, senza consenso, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, nell’ambito della disciplina sul c.d. revenge porn.
Provvedimento urgente del 16 maggio 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 216/2024. Con tale atto ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 23 maggio 2024, ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La ratifica conferma gli obblighi imposti alla piattaforma e al gestore, senza indicare nel testo ulteriori misure correttive o sanzioni pecuniarie.
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