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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04316/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La contribuente ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria notificatole a seguito del mancato pagamento di otto cartelle esattoriali relative a tributi vari. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma la CTR aveva riformato la decisione, respingendo l’impugnazione. In cassazione la contribuente ha dedotto cinque motivi: (1) violazione dell’art. 58 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ammesso in appello documenti nuovi, cioè gli avvisi di ricevimento delle cartelle, prodotti dall’agente rimasto contumace in primo grado; (2) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per avere ritenuto irrilevante la mancata produzione in originale o in copia autentica degli avvisi di ricevimento; (3) violazione degli artt. 50, comma 2, e 77, comma 2-bis, d.P.R. 602/1973, sostenendo che il preavviso di ipoteca dovesse essere preceduto da intimazione di pagamento e da un ulteriore contraddittorio endoprocedimentale; (4) violazione dell’art. 139 c.p.c., assumendo la nullità della notifica delle cartelle effettuata al portiere senza prova delle vane ricerche di altre persone abilitate né raccomandata informativa; (5) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle eccezioni di decadenza e prescrizione. La Corte ha rigettato tutti i motivi. In via preliminare ha però dichiarato inammissibile il controricorso dell’ADER, notificato tramite avvocato del libero foro in mancanza delle condizioni legittimanti, poiché per il giudizio di cassazione la convenzione riservava il patrocinio all’Avvocatura dello Stato, salvo specifiche deroghe non provate. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante la menzione in memoria di una definizione agevolata di una delle cartelle, non essendo dimostrato il suo collegamento con quelle poste a base del preavviso impugnato. Nel merito ha affermato che nel processo tributario d’appello è consentita la produzione di nuovi documenti anche se preesistenti e anche se la parte era rimasta contumace; che l’art. 53 d.lgs. 546/1992 non impone il deposito in originale o copia autentica, salvo specifico e circostanziato disconoscimento ex art. 2719 c.c., nella specie non formulato; che l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 non richiede intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, trattandosi di misura non espropriativa, mentre il contraddittorio preventivo è già assicurato dal preavviso impugnato; che la notifica delle cartelle a mezzo raccomandata con consegna al portiere è valida senza ulteriore raccomandata informativa e senza attestazione delle vane ricerche; che non vi era omessa pronuncia, poiché la CTR aveva implicitamente rigettato le eccezioni di decadenza e prescrizione. Il ricorso è stato quindi respinto, senza regolazione delle spese per mancata rituale attività difensiva dell’ADER in cassazione, ed è stata data atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della contribuente, confermando la sentenza della CTR che aveva respinto l’originario ricorso contro il preavviso di iscrizione ipotecaria. In via preliminare ha dichiarato inammissibile il controricorso dell’agente della riscossione per difetto di valida rappresentanza tecnica in cassazione, poiché affidato a un avvocato del libero foro senza che risultassero le condizioni per derogare al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Sul merito, ha ritenuto infondati tutti i cinque motivi: ammissibilità dei documenti nuovi in appello tributario; irrilevanza della mancata produzione in originale/copia autentica senza valido disconoscimento; insussistenza dell’obbligo di intimazione ex art. 50 per il preavviso di ipoteca; validità della notifica delle cartelle al portiere con raccomandata ordinaria; esclusione del vizio di omessa pronuncia sulle eccezioni di decadenza e prescrizione. Nessuna statuizione sulle spese è stata resa, e la Corte ha dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    "comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria"

    L’iscrizione ipotecaria deve essere preceduta da un preavviso/comunicazione al contribuente; nel caso concreto tale comunicazione era stata già effettuata, sicché non era necessario un ulteriore avviso ex art. 50.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    "è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti"

    Nel giudizio tributario di appello è ammessa la produzione di nuovi documenti anche se già esistenti e anche se la parte che li produce era rimasta contumace in primo grado.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    La norma sulla forma dell’appello non impone il deposito di documenti in originale o in copia autentica; la contestazione della conformità va fatta con un valido disconoscimento ex art. 2719 c.c.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della conformità della copia all’originale deve essere chiaro, specifico e circostanziato; in mancanza la copia conserva efficacia probatoria.

  • art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    L’intimazione di pagamento è richiesta solo se l’esecuzione non è iniziata entro un anno dalla cartella; non è necessaria per il preavviso/iscrizione ipotecaria.

  • art. 139 c.p.c.

    La notifica delle cartelle consegnate al portiere, nell’ambito della disciplina applicabile alla notifica a mezzo posta della riscossione, è valida senza necessità di ulteriori formalità richiamate dalla notificazione ordinaria ex legge n. 890/1982.

  • art. 112 c.p.c.

    Non ricorre omessa pronuncia se la questione o l’eccezione risulta implicitamente disattesa dalla motivazione e dal dispositivo, attraverso il percorso logico-giuridico della decisione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione in cassazione.

  • art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016

    L’ADER è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti, con possibilità limitata di ricorrere ad avvocati del libero foro o a propri dipendenti solo nei casi e con le forme previste dalla legge.

  • art. 43 r.d. n. 1611 del 1933

    "fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale"

    Il ricorso ad avvocati del libero foro è eccezionale e subordinato a specifiche condizioni e deliberazioni; in cassazione, in assenza di tali condizioni, il patrocinio ordinario resta quello dell’Avvocatura dello Stato.

  • art. 4-novies d.l. n. 34 del 2019, conv. in L. n. 58 del 2019

    La disposizione è interpretata nel senso che la deroga all’art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611/1933 opera solo quando l’ADER scelga di non avvalersi dell’Avvocatura nei giudizi a questa riservati, non quando l’Avvocatura sia indisponibile ad assumere il patrocinio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso respinto, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario d’appello la parte può produrre nuovi documenti anche se già esistenti in precedenza e anche se era rimasta contumace in primo grado, poiché l’art. 58 d.lgs. 546/1992 prevede una deroga espressa al divieto di nova documentali.
  • La contestazione della conformità di una copia all’originale richiede un disconoscimento specifico, chiaro e circostanziato; in difetto, la censura sulla mancata produzione dell’originale non può essere accolta.
  • L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 non è atto di espropriazione forzata e non richiede, di regola, la previa intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, che opera soltanto nelle ipotesi tipiche previste dalla norma.
  • La notifica delle cartelle di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento, se eseguita con consegna al portiere o a persona indicata dalla disciplina applicabile, è valida senza necessità delle formalità ulteriori proprie della notificazione ordinaria ex legge n. 890/1982.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione, pur senza affrontare espressamente ogni eccezione, la disattenda implicitamente attraverso la soluzione logico-giuridica adottata.
  • Nel giudizio di cassazione l’ADER deve rispettare la disciplina del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato; il ricorso a un avvocato del libero foro è ammissibile solo nei casi e con le forme tassativamente previste, altrimenti la procura è invalida e il controricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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