Sentenza del 16/06/2015 n. 3465 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Censure sull'esistenza del credito - Parti processuali - Concessionaria - Legittimazione passiva - Esclusione - Esclusione - Responsabilità aggravata - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Concessionaria è stata ritenuta priva di legittimazione passiva rispetto alle censure concernenti l'esistenza del credito. Tali contestazioni devono essere rivolte all'Ente impositore. È stata inoltre esclusa la responsabilità aggravata della Concessionaria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo imputabile a essa la verifica del credito tributario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava l'esistenza o la legittimità del credito tributario, quindi la fase impositiva, e non le modalità di riscossione. La Concessionaria non dispone di poteri discrezionali per verificare autonomamente l'effettiva esistenza del credito, poiché riceve dall'Ente impositore i ruoli esattoriali e interviene successivamente nella formazione, notificazione e riscossione della cartella.
Norme richiamate
Art. 96 del codice di procedura civile
La responsabilità aggravata non può essere attribuita alla Concessionaria quando essa si limita a riscuotere un credito risultante dai ruoli trasmessi dall'Ente impositore e non ha poteri di verifica autonoma sull'esistenza della pretesa tributaria.
Massime di principio
- Le contestazioni sull'esistenza, sull'ammontare o sulla fondatezza del tributo devono essere rivolte all'Ente impositore, titolare della fase di accertamento e imposizione.
- Il concessionario della riscossione è normalmente legittimato passivamente solo per vizi propri della cartella, della notificazione o delle attività esecutive e, più in generale, della fase di riscossione.
- Il concessionario non può essere ritenuto responsabile per aver riscosso un credito risultante da ruoli regolarmente consegnati dall'Ente impositore, salvo specifiche irregolarità proprie della sua attività.
- Prima di proporre ricorso occorre individuare quale amministrazione abbia materialmente commesso l'atto o determinato il vizio contestato, per evitare una carenza di legittimazione passiva.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede una condotta processuale qualificata e non deriva automaticamente dal solo fatto che il contribuente abbia contestato la riscossione.
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