Sentenza del 15/01/2016 n. 572 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEG per il 2003, Euro 1.960.077 di interessi passivi dedotti dalla B. S.p.A. in relazione a un finanziamento ricevuto dalla controllata I. S.r.l. al tasso del 7,75%. Secondo l'Ufficio, il tasso era sproporzionato rispetto a quello bancario del 4,88% e l'operazione, inserita in un complesso assetto finanziario infragruppo, era antieconomica e strumentale al trasferimento dell'imponibile verso una società in perdita, con finalità evasive. La contribuente sosteneva invece che il finanziamento, di lunga durata, senza garanzie e concesso da un soggetto non bancario, non fosse comparabile con i prestiti bancari e che il tasso fosse coerente con i valori di mercato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della società, compensando integralmente le spese. È stato ritenuto decisivo il giudicato esterno formatosi in una precedente controversia relativa all'anno d'imposta 2002, avente a oggetto il medesimo contratto di finanziamento. Tale giudicato aveva accertato il carattere non antieconomico del finanziamento e l'assenza dei presupposti per ridurre fiscalmente il tasso pattuito e disconoscere parte degli interessi passivi. Poiché si trattava dello stesso fatto costitutivo destinato a produrre effetti su più periodi d'imposta, il giudicato è stato ritenuto vincolante anche per il 2003, escludendo la portata evasiva dell'operazione.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
rettifica in riduzione del tasso di interesse pattuito tra le parti
La norma consente l'accertamento analitico-induttivo quando l'Ufficio disponga di elementi idonei a contestare la correttezza dei componenti reddituali dichiarati. Nel caso concreto, però, il giudicato ha escluso l'antieconomicità del finanziamento e quindi la base per la ripresa a tassazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 e 40
Richiamati dall'Agenzia per sostenere la legittimità dell'accertamento fondato sull'asserita antieconomicità e finalità evasiva dell'operazione.
Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729
L'Agenzia invocava le regole sull'onere della prova e sulle presunzioni per valorizzare il rapporto di controllo, il trasferimento dell'onere impositivo e l'antieconomicità dell'operazione. La decisione non ha accolto tali censure, essendo intervenuto un giudicato esterno dirimente.
Codice civile, art. 1322
Riconosce l'autonomia contrattuale delle parti. Secondo l'Agenzia tale autonomia sarebbe stata utilizzata abusivamente; la società, invece, l'ha invocata per giustificare la libertà di determinare il tasso. La questione è rimasta assorbita dal giudicato esterno.
T.U.I.R., art. 75, commi 4 e 5, nel testo vigente all'epoca
se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito
L'Agenzia sosteneva che gli interessi fossero indeducibili perché collegati a un'operazione priva di adeguata giustificazione economica e diretta a finalità elusive o evasive. La Corte non ha esaminato nel merito tale censura, per effetto del giudicato.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
La società aveva dedotto la nullità dell'avviso per omessa valutazione delle osservazioni presentate dopo il processo verbale di constatazione. Il relativo ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Sono state richiamate per denunciare, rispettivamente, violazioni di legge e insufficienza della motivazione della sentenza tributaria.
Codice di procedura civile, art. 378
Ha consentito il deposito della memoria illustrativa e della precedente sentenza non impugnata, sulla quale la Corte ha fondato il riconoscimento del giudicato esterno.
Principio di autonomia dei periodi d'imposta, Cass. S.U. n. 13916 del 16 giugno 2006
Il giudicato tributario normalmente opera per il singolo periodo d'imposta, ma può estendersi ad altri periodi quando riguarda elementi costitutivi permanenti o tendenzialmente stabili della fattispecie, non semplici fatti variabili annualmente.
Principio di abuso del diritto
L'Agenzia sosteneva che la libertà contrattuale fosse stata utilizzata per ottenere un vantaggio fiscale indebito. La Corte non ha accolto né esaminato definitivamente la censura, poiché il giudicato aveva escluso il carattere antieconomico e la portata evasiva del contratto.
Massime di principio
- Un giudicato formatosi su un precedente periodo d'imposta può produrre effetti anche su anni successivi quando riguarda lo stesso rapporto contrattuale o un elemento strutturale e tendenzialmente permanente della fattispecie, non soltanto un dato economico variabile annualmente.
- Nei finanziamenti infragruppo, la comparazione del tasso non può limitarsi ai tassi bancari: occorre considerare la natura del finanziatore, la durata, l'importo, le garanzie, il rischio e le complessive condizioni dell'operazione.
- La mera esistenza di un rapporto di controllo, di una differenza rispetto ai tassi bancari o di un vantaggio fiscale non dimostra automaticamente evasione o abuso del diritto; l'Amministrazione deve fornire elementi concreti e coerenti sull'antieconomicità e sulla finalità indebita.
- L'autonomia contrattuale non impedisce i controlli fiscali, ma un'operazione può essere disconosciuta solo se l'Ufficio dimostra, con adeguata motivazione e prova, che le condizioni pattuite sono anomale rispetto al contesto economico e prive di giustificazione reale.
- Quando esistono più controversie relative allo stesso contratto e a diversi anni d'imposta, è opportuno verificare tempestivamente la presenza di sentenze definitive, perché un giudicato su un elemento permanente può risultare decisivo nei giudizi successivi.
- La deducibilità degli interessi passivi richiede un collegamento con l'attività produttiva di reddito, ma la valutazione deve essere concreta e complessiva; non è sufficiente confrontare isolatamente il costo con un parametro di mercato non omogeneo.
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