Messaggio numero 895 del 27-02-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento aggiorna le regole per la ripresa dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi nei territori colpiti dal sisma del 2016, prorogando al 31 maggio 2018 il termine per il versamento in unica soluzione o, in alternativa, fino a 24 rate mensili. Fornisce inoltre istruzioni operative per le diverse categorie di contribuenti e richiama le modalità di utilizzo delle agevolazioni della zona franca urbana del centro Italia e i relativi codici di versamento.
Ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi per gli eventi sismici del 2016
Ripresa dei versamenti sospesi per gli eventi sismici del 2016
Il documento disciplina la ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017. Viene confermata la proroga del termine di ripresa e vengono indicate le modalità operative per il pagamento dei contributi sospesi nelle varie gestioni previdenziali.
Quadro normativo e proroga dei termini
L’articolo 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016, convertito dalla L. n. 229/2016, aveva previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori scadenti dal verificarsi degli eventi sismici fino al 30 settembre 2017. La ripresa era originariamente fissata al 30 ottobre 2017, in unica soluzione oppure fino a 18 rate mensili a decorrere da ottobre 2017.
Successivamente, l’articolo 2, comma 7, del D.L. n. 148/2017, convertito dalla L. n. 172/2017, ha modificato la decorrenza della ripresa, prorogandola al 31 maggio 2018 senza applicazione di sanzioni e interessi. In alternativa, è consentita la rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con decorrenza da maggio 2018, previa comunicazione di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa da presentare entro il 31 maggio 2018.
Ambito della sospensione
La sospensione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali con scadenza legale di adempimento e versamento nell’arco temporale compreso tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017. Per le aziende DM, ciò equivale, in pratica, fino al periodo di paga di agosto 2017.
Sono inclusi anche i versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa già in corso alla data dell’evento sismico, concessi ordinariamente dall’Istituto ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989. Per effetto della riattivazione dei piani, i contribuenti devono versare in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, le rate sospese nel periodo compreso tra l’evento sismico e il 30 settembre 2017.
Principi generali di versamento
Il documento precisa che i contributi sospesi devono essere versati secondo istruzioni operative differenziate per gestione previdenziale. Resta fermo che non è previsto il rimborso dei contributi già versati.
In relazione alle imprese e ai datori di lavoro autonomi beneficiari delle agevolazioni fiscali e contributive previste dall’articolo 46 del D.L. n. 50/2017, relativo alla zona franca urbana per i Comuni del centro Italia colpiti dal sisma, viene richiamato che le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per i periodi d’imposta 2017 e 2018. La compensazione delle agevolazioni contributive mediante riduzione dei versamenti con modello F24 può quindi riguardare i contributi di competenza da gennaio 2017 a dicembre 2018. Nella sezione "Erario" del modello F24 deve essere esposto il codice tributo "Z148", istituito con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 160/E del 21 dicembre 2017.
Aziende con dipendenti
Per le aziende con dipendenti, il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice contributo "DSOS" e indicando la matricola aziendale seguita dal codice "N964". Il documento richiama la necessità di assolvere anche gli adempimenti UniEmens eventualmente non ancora trasmessi entro il 31 maggio 2018.
Ai fini del flusso UniEmens, per i periodi di paga dalla data dell’evento sismico fino ad agosto 2017, le aziende devono inserire il nuovo valore "N964" nell’apposito elemento e le relative informazioni contributive sospese. L’esito delle operazioni può determinare un credito INPS da utilizzare secondo le ordinarie modalità, un credito azienda oppure un saldo a zero.
Artigiani e commercianti
Per gli artigiani e commercianti, il documento elenca le rate sospese:
- III rata sul minimale per l’anno 2016, con scadenza 16 novembre 2016;
- secondo acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2016, con scadenza 30 novembre 2016;
- IV rata sul minimale per l’anno 2016, con scadenza 16 febbraio 2017;
- I rata sul minimale per l’anno 2017, con scadenza 16 maggio 2017;
- saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2016 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2017, con scadenza 20 luglio 2017;
- II rata sul minimale per l’anno 2017, con scadenza 20 agosto 2017.
Per il versamento delle rate sospese le sedi devono utilizzare la procedura "G = Gestione crediti – Dilazioni per Sospensioni Contributive". Se il contribuente intende versare anche l’eventuale contribuzione eccedente il minimale dovuta a titolo di acconto per il 2017 e di saldo per il 2016, deve produrre una dichiarazione attestante il reddito 2015 e 2016 da utilizzare come base imponibile. Le stesse informazioni devono essere prodotte con il modello di rateazione anche da parte di chi intende pagare in unica soluzione.
Il modello F24 deve essere compilato con le indicazioni previste per le gestioni artigiani e commercianti, distinguendo:
- AD per le rate relative alla gestione artigiani;
- CD per le rate relative alla gestione commercianti.
Liberi professionisti e committenti iscritti alla Gestione separata
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il saldo 2016 e il primo acconto 2017 devono essere versati entro il 31 maggio 2018 utilizzando la sezione INPS del modello F24 con causale contributo "PXX/P10".
Per i committenti tenuti al versamento nella Gestione separata, la contribuzione dovuta sui compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione deve essere versata entro il 31 maggio 2018 con causale contributo "CXX/C10".
Aziende agricole assuntrici di manodopera
Le aziende agricole assuntrici di manodopera devono effettuare il pagamento con modello F24, utilizzando i dati indicati nella lettera già inviata in sede di tariffazione, contenente sede INPS, causale, codeline e periodo. Il prospetto dei contributi dovuti sarà inserito anche nel cassetto aziende agricole, nella sezione "news individuale".
I contributi già tariffati relativi al 1° e 2° trimestre 2016, e comunque tutti i trimestri oggetto di sospensione e già trasmessi, devono essere versati entro il 31 maggio 2018.
Per le denunce trimestrali di manodopera (DMAG) del 3° e 4° trimestre 2016 e del 1° e 2° trimestre 2017, sospese in base ai decreti richiamati, le aziende che abbiano sospeso la presentazione devono inviarle entro e non oltre il 31 luglio 2018. Tali dichiarazioni saranno oggetto di calcolo contributivo e valorizzazione in concomitanza con la lavorazione delle denunce del 2° trimestre 2018; la contribuzione così determinata scadrà il 16 dicembre 2018.
Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
Per i lavoratori agricoli autonomi e per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, il pagamento deve avvenire tramite modello F24 con i dati indicati nella lettera di tariffazione. Anche in questo caso il prospetto dei contributi oggetto di sospensione è reso disponibile nel cassetto previdenziale autonomi agricoli, nella sezione "news individuale".
I contributi sospesi devono essere versati entro il 31 maggio 2018.
Datori di lavoro domestico
I contributi per lavoro domestico relativi ai singoli periodi devono essere versati entro il 31 maggio 2018 con le consuete modalità, ossia:
- tramite bollettini MAV ricevuti o generati sul sito INPS, seguendo il percorso "Tutti i servizi > Portale dei Pagamenti > Lavoratori Domestici";
- tramite i soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche";
- online sul sito INPS, sempre dal percorso "Tutti i servizi > Portale dei Pagamenti > Lavoratori Domestici", utilizzando il pagamento immediato/online pagoPA con carta di credito, debito o prepagata, oppure con addebito in conto.
Aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica
Le aziende con natura giuridica privata che hanno dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica e che hanno ottenuto la sospensione dei versamenti contributivi devono indicare il contributo dovuto nell’elemento della ListaPosPA, valorizzando la Tipologia del Dovuto con il codice 33, corrispondente a "Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi".
Il pagamento deve essere effettuato con modello F24, sezione "Altri enti previdenziali e assistenziali", utilizzando nel campo "causale contributo" il codice "PX33".
Istruzioni contabili
Per la contabilizzazione dei contributi sospesi per gli eventi sismici del 2016, il documento rinvia alle istruzioni contabili già fornite con la circolare n. 204/2016, con il messaggio n. 3124 del 27/07/2017 e con il messaggio n. 39828 del 07/12/2004. Non vengono quindi riportate nuove regole contabili, ma si conferma il richiamo alla disciplina già esistente.
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