Cassazione Penale, Ordinanza n. 30162/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha condannato per evasione, ai sensi dell'art. 385 c.p., deducendo censure che la Corte di cassazione qualifica come meramente reiterative di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito. In particolare, il ricorso insisteva sull'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo motivi non provati dell'allontanamento dal luogo di esecuzione della misura; contestava inoltre il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la spontanea presentazione per il rientro nel luogo di esecuzione avrebbe dovuto avere maggior rilievo. La Corte di cassazione rileva che tali profili erano già stati affrontati con motivazione logica e coerente dalla Corte territoriale, che aveva valorizzato la gravità del fatto e, quanto alla presentazione spontanea, l'aveva già considerata ai fini della speciale attenuante prevista dall'art. 385, comma quarto, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero reiterative e non idonee a scalfire la motivazione della sentenza di merito, la quale aveva adeguatamente spiegato la sussistenza del dolo, l'insussistenza della particolare tenuità del fatto in ragione della gravità dell'evasione e il diniego delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivamente valutabili. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
La Corte richiama la norma incriminatrice dell'evasione e precisa che la spontanea presentazione dell'imputato per rientrare nel luogo di esecuzione della misura era già stata valorizzata dal giudice di merito ai fini della speciale attenuante prevista dal comma quarto.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la gravità della condotta, desumibile anche dal considerevole lasso temporale dell'allontanamento, rendeva non applicabile il beneficio.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni di fatto o doglianze già specificamente esaminate e respinte dal giudice di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e puntuale.
- In tema di evasione, l'elemento soggettivo può essere ritenuto sussistente quando il giudice di merito escluda, con motivazione congrua, la rilevanza di motivi di allontanamento dedotti ma non provati.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negata quando la condotta presenti un apprezzabile disvalore concreto, come un allontanamento protratto nel tempo.
- La spontanea presentazione dell'imputato per far rientro nel luogo di esecuzione della misura non integra, di per sé, un indice sufficiente di ravvedimento tale da imporre il riconoscimento delle attenuanti generiche, soprattutto se tale comportamento è già stato considerato ai fini di una specifica attenuante prevista dalla norma incriminatrice.
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