Sentenza del 28/06/2016 n. 1774 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte dirette - IVA - accertamento con adesione - ulteriore azione accertatrice - presupposti - conoscenza di nuovi elementi - è necessaria. Prova di maggior reddito - astratta conoscibilità da parte dell'ufficio - effettiva non conoscenza - nuovo elemento - non è tale - legittimazione all'ulteriore azione accertatrice - manca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato gli ulteriori avvisi di accertamento relativi agli anni 2004 e 2005, con i quali l'Ufficio aveva contestato maggiori redditi d'impresa e maggiori operazioni imponibili IVA sulla base di verifiche bancarie successive a un accertamento con adesione già perfezionato per i medesimi periodi. Ha sostenuto che l'accertamento con adesione avesse definito integralmente la pretesa fiscale e che mancassero i presupposti per una nuova azione accertatrice, poiché le verifiche bancarie erano già state autorizzate e risultavano in corso prima della definizione. Ha inoltre contestato l'utilizzabilità di documentazione extracontabile acquisita in un'autovettura privata senza previa autorizzazione, la duplicazione della pretesa impositiva e la mancata considerazione dei costi correlati ai prelievi bancari.
La decisione
La Commissione ha dichiarato inammissibile il nuovo motivo relativo alla sottoscrizione degli avvisi, perché proposto per la prima volta in appello. Nel merito ha però accolto l'impugnazione. Ha ritenuto che l'accertamento con adesione definisse integralmente le contestazioni relative ai periodi d'imposta interessati e che l'Ufficio potesse procedere a un ulteriore accertamento solo in presenza di elementi realmente nuovi, sopravvenuti e non già in corso di acquisizione. Le verifiche bancarie, benché formalmente conosciute dall'Ufficio solo dopo la definizione, erano già state autorizzate e avviate durante le precedenti attività istruttorie e traevano origine dal primo accertamento. L'eventuale mancata conoscenza effettiva da parte dell'Ufficio non è stata ritenuta sufficiente, poiché l'Amministrazione aveva il dovere di coordinarsi con la Guardia di Finanza e di verificare la conclusione delle indagini prima di perfezionare l'adesione. Gli ulteriori avvisi sono stati quindi ritenuti illegittimi e la sentenza di primo grado è stata riformata, con condanna dell'Amministrazione al pagamento di Euro 3.000,00 per le spese del grado, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 2, commi 3 e 4, d.lgs. n. 218/1997
L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile dall'Ufficio; è ammessa un'ulteriore azione accertatrice solo in presenza di nuovi elementi e di un maggior reddito superiore al 50% di quello definito e comunque non inferiore alla soglia prevista dalla legge.
L'adesione ha effetto definitivo per i periodi e le imposte interessati. Gli ulteriori accertamenti costituiscono un'eccezione rigorosa e richiedono elementi realmente nuovi, non semplicemente non conosciuti dall'Ufficio al momento della definizione.
Art. 43, d.P.R. n. 600/1973
Disciplina i termini e i presupposti dell'accertamento ai fini delle imposte dirette; nel caso esaminato è richiamato insieme all'art. 2 del d.lgs. n. 218/1997 per delimitare l'azione accertatrice successiva alla definizione con adesione.
Artt. 52 e 57, d.P.R. n. 633/1972
Rilevano, rispettivamente, per le modalità di accesso e acquisizione della documentazione ai fini IVA e per i presupposti dell'accertamento integrativo. La decisione si concentra soprattutto sulla definitività dell'adesione e sulla mancanza di nuovi elementi effettivamente sopravvenuti.
Art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
Prevede presunzioni fiscali in relazione alle movimentazioni bancarie, salva la prova del contribuente circa la loro irrilevanza fiscale o la loro già avvenuta considerazione. Tale profilo non ha però superato il rilievo preliminare della preclusione derivante dall'accertamento con adesione.
Art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Consente i motivi aggiunti solo in presenza di nuovi documenti non conosciuti e non permette di introdurre liberamente nuove contestazioni nel corso del giudizio.
Art. 57, d.lgs. n. 546/1992
Vieta in appello nuove domande ed eccezioni non proposte in primo grado, salvo quelle rilevabili d'ufficio. Per questo il motivo relativo alla firma degli avvisi è stato dichiarato inammissibile.
Corte costituzionale, sentenza n. 452/1998
È richiamata per il principio secondo cui la definizione fiscale riferita ai periodi d'imposta interessati ha carattere complessivo e tende a chiudere integralmente le pendenze relative a quei periodi.
Corte costituzionale, sentenza n. 225/2005
È stata invocata dal contribuente in relazione alla presunzione sui prelievi bancari e alla possibile correlazione con costi dell'attività d'impresa; la decisione non fonda tuttavia l'esito principale su tale questione.
Massime di principio
- L'accertamento con adesione chiude in modo tendenzialmente definitivo la pretesa fiscale relativa ai periodi e alle imposte definite; il contribuente non può impugnarlo e l'Ufficio non può riaprirlo liberamente.
- Un ulteriore accertamento è legittimo solo se fondato su elementi realmente nuovi, sopravvenuti e non già acquisiti o in corso di acquisizione al momento dell'adesione, oltre al rispetto della soglia quantitativa prevista dalla legge.
- La mera mancata conoscenza effettiva dell'elemento da parte dell'Ufficio non basta quando l'attività istruttoria era già stata autorizzata o avviata da un altro organo dell'Amministrazione: gli organi devono coordinarsi e l'Ufficio deve verificare lo stato delle indagini prima di concludere l'adesione.
- Se l'Amministrazione sa o dovrebbe sapere che sono in corso ulteriori verifiche sullo stesso contribuente e periodo, dovrebbe sospendere o rinviare la definizione fino alla loro conclusione; non può trasferire sul contribuente le conseguenze del proprio mancato coordinamento interno.
- Nel contenzioso tributario le eccezioni e i motivi devono essere formulati tempestivamente in primo grado: una nuova censura introdotta per la prima volta in appello è normalmente inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 23 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 24 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 203 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 210 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 419 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 841 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →