Sentenza n. 5286/2026 - Napoli, Sezione 6
avverso il silenzio serbato sulle istanze di convocazione per la sottoscrizione dei contratti di soggiorno ex art. 22 co. 6 d.lgs. 286/98 presso il SUI Napoli; e per la declaratoria e dell’obbligo dell’Amministrazione ad emettere un provvedimento espresso che definisca le pratiche n. P-NA/L/Q/2022/101975 e n. P-NA/L/Q/2022/ 101977 del 09.08.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulle istanze di convocazione per la sottoscrizione dei contratti di soggiorno e mancata definizione espressa delle relative pratiche
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadini stranieri)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ricorso avverso il silenzio della Prefettura di Napoli - Sportello Unico per l'Immigrazione sulle istanze di convocazione per la sottoscrizione dei contratti di soggiorno ex art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998, inoltrate il 24 giugno 2025 e il 9 luglio 2025, relative a due pratiche riferite al medesimo datore di lavoro. Hanno chiesto la declaratoria dell'illegittimità del silenzio e l'ordine all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso, con nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La Prefettura ha chiesto il rigetto sostenendo di essere ancora in attesa del parere dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, richiesto dopo le integrazioni prodotte dai ricorrenti in seguito al preavviso di revoca.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Prefettura, quale amministrazione procedente, fosse tenuta a concludere il procedimento entro i termini di legge e che il loro superamento integrasse violazione dell'obbligo di provvedere. L'amministrazione non può giustificare il ritardo facendo valere l'inerzia dell'organo consultivo, poiché il parere dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, pur presupposto, non esonera l'amministrazione procedente dal rispetto dei termini complessivi del procedimento. Neppure il preavviso di revoca è idoneo a consumare o sostituire l'obbligo di provvedere, trattandosi di atto endoprocedimentale interlocutorio che non definisce il procedimento. La Prefettura - SUI di Napoli è stata quindi ordinata a concludere il procedimento con una determinazione espressa, qualunque ne sia il contenuto, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Centrale per le Politiche Migratorie del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, con facoltà di delega. Le spese sono state compensate, con restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Con il presente ricorso, notificato e depositato in data 29 maggio 2026, i ricorrenti agiscono ex artt. 31 e 117 c.p.a., avverso il silenzio serbato dall’amministrazione intimata sulle istanze di convocazione per la sottoscrizione dei contratti di soggiorno ex art. 22 co. 6 d.lgs. 286/98 presso il SUI Napoli, inoltrate il 24 giugno 2025 e il 9 luglio 2025.
Le disposizioni disciplinano l'azione contro il silenzio e consentono di chiedere al giudice amministrativo l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e l'ordine di concludere il procedimento.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
Con il presente ricorso, notificato e depositato in data 29 maggio 2026, i ricorrenti agiscono ex artt. 31 e 117 c.p.a., avverso il silenzio serbato dall’amministrazione intimata sulle istanze di convocazione per la sottoscrizione dei contratti di soggiorno ex art. 22 co. 6 d.lgs. 286/98 presso il SUI Napoli, inoltrate il 24 giugno 2025 e il 9 luglio 2025.
La norma costituisce il riferimento sostanziale per la convocazione alla sottoscrizione dei contratti di soggiorno nell'ambito del procedimento considerato.
art. 31 c.p.a.
Il ricorso è fondato e va accolto considerato che l’amministrazione procedente (Prefettura – SUI di Napoli) non ha ancora provveduto a concludere il procedimento nonostante siano scaduti i relativi termini di legge, in violazione dell’obbligo di provvedere sussistente a suo carico.
La scadenza dei termini procedimentali senza l'adozione di un provvedimento espresso consente di accertare l'illegittimità del silenzio e di ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento.
Massime di principio
- Nell'azione avverso il silenzio, l'amministrazione procedente deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini di legge; il loro superamento integra violazione dell'obbligo di provvedere.
- L'amministrazione procedente non può giustificare il ritardo opponendo l'inerzia di un organo consultivo, poiché la necessità del relativo parere non la esonera dal rispetto dei termini complessivi del procedimento.
- Il preavviso di revoca è un atto endoprocedimentale interlocutorio e non definisce il procedimento; pertanto non sostituisce il provvedimento finale espresso dovuto dall'amministrazione, quale che sia il suo contenuto.
- In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza dell'interessato allo spirare del termine assegnato all'amministrazione.
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