Cassazione Civile, Ordinanza n. 05558/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007 ai sensi dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, con cui era stata contestata a una contribuente una plusvalenza tassabile derivante dalla cessione di un terreno edificabile. La contribuente sosteneva di non dover essere tassata, perché nel 2004 lei e il fratello avevano rivalutato, ai fini fiscali, la quota di terreno ereditata dal padre mediante perizia di stima e versamento della prima rata, mentre per la restante quota, pervenuta per successione dall'altro genitore, era stato indicato in dichiarazione di successione un valore superiore. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR, su appello dell'Ufficio, aveva riformato parzialmente la decisione ritenendo ammissibile l'appello nonostante la notifica oltre il termine, valorizzabile la perizia, ma residuante una plusvalenza imponibile. In cassazione la contribuente ha dedotto tre motivi: (1) violazione di legge per l'erroneo rigetto dell'eccezione di tardività dell'appello, in relazione all'art. 17 d.lgs. n. 546/1992; (2) nullità della sentenza d'appello perché la sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato prima del perfezionamento della notifica dell'impugnazione; (3) omesso esame di un fatto decisivo, per avere la sentenza riconosciuto una plusvalenza senza adeguata motivazione. Nel frattempo la difesa della ricorrente ha depositato comunicazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi ('rottamazione-quater') e di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso, perché ha preso atto della sopravvenuta adesione della contribuente alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e della comunicazione difensiva di rinuncia al ricorso. Ha ritenuto tuttavia non perfezionata una rinuncia processuale ex art. 390 c.p.c. in senso tecnico, poiché non era stata depositata la dichiarazione di rinuncia sottoscritta nelle forme richieste. Nonostante ciò, ha valorizzato la comunicazione depositata come indice del definitivo venir meno dell'interesse alla decisione, dichiarando il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Ha compensato le spese in ragione del collegamento con la definizione agevolata e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché la causa di inammissibilità è sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata come base dell'avviso di accertamento fiscale emesso per l'anno d'imposta 2007.
art. 6-bis d.l. n. 355 del 2003
Richiamato quale disciplina della rideterminazione del valore di acquisto del terreno mediante perizia e pagamento dell'imposta sostitutiva.
art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato nel primo motivo come parametro della dedotta tardività dell'appello nel processo tributario.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale della Cassazione.
art. 1, commi 231-252, L. n. 197 del 2022
Disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e prevede l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, con estinzione subordinata al perfezionamento della definizione.
art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025
Norma interpretativa che chiarisce, ai soli fini dell'estinzione, quando si considera perfezionata la definizione agevolata e quale documentazione va prodotta per la declaratoria d'ufficio.
art. 390, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per escludere che la comunicazione depositata integrasse una rinuncia processuale rituale, mancando la dichiarazione nelle forme prescritte.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la sopravvenuta adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi può determinare la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando emerga in modo univoco il definitivo venir meno dell'interesse alla decisione.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, la Corte distingue la rinuncia processuale rituale dalla semplice comunicazione difensiva di rinuncia: la prima richiede le forme dell'art. 390 c.p.c., mentre la seconda può comunque rilevare come indice del sopravvenuto difetto di interesse.
- La definizione agevolata opera, quanto all'estinzione del processo, solo se risulta il perfezionamento della procedura nei termini di legge e la documentazione idonea a dimostrarlo; in mancanza di una rinuncia rituale, la sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta dagli atti depositati se rivelano in modo chiaro la scelta definitiva della parte di non coltivare il giudizio.
- Quando la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta per effetto di un evento estintivo o preclusivo successivo alla proposizione dell'impugnazione, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
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