Sentenza del 29/10/2015 n. 8680 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRPEF - Plusvalenze derivanti da cessione di terreni edificabili - Perizia giurata di stima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il contribuente conserva il beneficio dell'affrancamento della plusvalenza anche quando il terreno viene ceduto a un prezzo inferiore al valore indicato nella perizia giurata. L'efficacia della rivalutazione non è infatti subordinata alla vendita a un prezzo superiore o pari a quello periziato. Il valore periziato resta il riferimento fiscale sostitutivo del costo storico, secondo quanto previsto dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'interpretazione dell'art. 7 della legge n. 448/2001. Il contribuente aveva determinato il valore fiscale del terreno sulla base di una perizia giurata di stima, sostituendolo al costo o valore storico di acquisto. L'Amministrazione riteneva che il beneficio dell'affrancamento fosse condizionato alla vendita del terreno a un prezzo almeno pari al valore periziato. La questione era quindi stabilire se la vendita a un prezzo inferiore facesse venir meno l'efficacia della rivalutazione.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 448/2001
Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze è assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore determinato sulla base di perizia giurata di stima.
La norma consente di sostituire il costo storico del terreno con il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata, ai fini del calcolo della plusvalenza. Il beneficio non viene meno se il successivo prezzo di vendita è inferiore al valore periziato.
Massime di principio
- La rivalutazione fiscale di un terreno mediante perizia giurata produce effetti autonomi rispetto al successivo prezzo di vendita.
- La vendita a un prezzo inferiore al valore periziato non comporta automaticamente la perdita dell'affrancamento della plusvalenza.
- Quando una norma individua un valore rivalutato come sostitutivo del costo storico, tale valore deve essere utilizzato per il calcolo fiscale anche se il mercato determina un prezzo di cessione più basso.
- L'Amministrazione finanziaria non può subordinare l'efficacia della rivalutazione a una condizione non espressamente prevista dalla legge, come la vendita a un prezzo almeno pari a quello risultante dalla perizia.
- In situazioni analoghe occorre verificare il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa, tra cui la redazione della perizia da parte di un professionista abilitato e gli eventuali versamenti previsti per il perfezionamento della rivalutazione.
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