Sentenza n. 1378/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, avente ad oggetto l’accredito sulla carta elettronica del docente di somme relative agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza definitiva del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente gli importi riconosciuti per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Il ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre dedotto l’inadempimento del Ministero, non risultando dalla documentazione prodotta l’avvenuto accredito delle somme dovute. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati sia il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, nonché l’inadempimento dell’Amministrazione agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega; il commissario dovrà attivarsi su istanza della parte dopo la scadenza infruttuosa del termine e provvedere entro ulteriori 60 giorni. Il giudice non ha riconosciuto, allo stato, un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta per fronteggiare l’eventuale inadempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare misure di esecuzione del giudicato, compresa, ricorrendone i presupposti, la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto tale ulteriore somma non è stata riconosciuta allo stato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il ricorso per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è ammissibile dopo la notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, il fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali della parte interessata e dell’oscuramento disposto in sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile la domanda contro una pubblica amministrazione quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo presso la sede dell’Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Accertata la mancata esecuzione degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine prestabilito e può nominare un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza della parte, in caso di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta, disposta per fronteggiare l’eventuale perdurante inadempimento dell’Amministrazione, può escludere, allo stato, il riconoscimento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quando il giudice non ravvisi concreti presupposti per la penalità di mora.
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