Cassazione Penale, Sentenza n. 16574/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ricorre in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame del 15/10/2025 che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di Mandarano. Il sequestro era relativo a due incolpazioni ai sensi del d.lgs. n. 74/2000 (art. 10 e art. 5) concernenti l'occultamento o distruzione delle scritture contabili per gli anni 2021-2023 e l'omessa presentazione delle dichiarazioni IRES 2021 e IRES/IVA 2022. Il ricorso deduceva violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.) perché il Tribunale del riesame avrebbe annullato il decreto senza valutare la questione dell'infruttuosità del sequestro verso la società (SMS TRASPORTI s.r.l.) e si sarebbe pronunciato su temi estranei all'oggetto della domanda cautelare reale, nonostante la società non fosse iscritta per l'illecito amministrativo dell'ente e il sequestro non fosse stato richiesto nei confronti della società.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Dagli atti è emerso che l'ordinanza impugnata è stata notificata al Pubblico Ministero con PEC in data 5 novembre 2025, mentre il ricorso è stato depositato il 28 novembre 2025. Il termine per proporre il ricorso era di quindici giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento emesso all'esito di procedimento camerale ai sensi dell'art. 324, comma 6, e dunque risultava integralmente decorso; perciò il mezzo impugnatorio è stato respinto per inammissibilità senza entrare nel merito delle questioni dedotte.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Norma richiamata come criterio per i motivi di cassazione dedotti (violazione di legge e vizi della motivazione); il ricorso invocava detta norma per segnalare presunte violazioni di legge nella decisione del riesame
art. 322-ter cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla disciplina del sequestro e degli atti connessi; nella vicenda è stato citato come parametro normativo rilevante per la valutazione del sequestro delle scritture contabili
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Richiamato in relazione all'eventuale illecito amministrativo dell'ente; il ricorrente censurava il riesame per aver valutato aspetti connessi alla responsabilità dell'ente
art. 321 cod. proc. pen.
Norma pertinente alle misure cautelari e al procedimento; richiamata quale riferimento procedurale collegato alla valutazione del sequestro
art. 10 e art. 5 d.lgs. n. 74/2000
Indicano le fattispecie contestate: occultamento o distruzione delle scritture contabili e omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, costituendo il fondamento delle incolpazioni che hanno giustificato il provvedimento di sequestro
art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Fissa il termine speciale di quindici giorni per proporre il ricorso avverso provvedimenti camerali; criterio applicato dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità per tardività
art. 324, comma 6, cod. proc. pen.
Stabilisce che l'ordinanza del riesame è provvedimento emesso all'esito di procedimento camerale, con la conseguente applicazione del termine breve previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a)
Massime di principio
- I termini processuali per proporre ricorso in Cassazione sono perentori e la loro inosservanza determina inammissibilità, anche quando ricorre l'ufficio della Procura.
- Nei procedimenti aventi carattere camerale (art. 324 c.6), contro le ordinanze del riesame si applica il termine speciale di 15 giorni previsto dall'art. 585 c.1 lett. a): conteggiare correttamente la decorrenza del termine dalla notifica è essenziale.
- Le questioni sostanziali relative al sequestro (es. infruttuosità del sequestro verso la società, iscrizione dell'ente per illecito amministrativo) devono essere sollevate e documentate nella fase cautelare o nel riesame; tuttavia, se il ricorso è tardivo la Corte non entrerà nel merito.
- Quando si impugna un provvedimento che riguarda misure reali, è importante specificare chiaramente il soggetto destinatario del sequestro e la rilevanza della responsabilità dell'ente per evitare censure di inammissibilità o di merito fondate su confusione di soggetti.
- La Procura, come qualsiasi parte, deve curare con attenzione le notifiche telematiche e i termini di deposito: la ricevuta PEC e la data di deposito sono elementi decisivi per la decorrenza del termine.
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