Sentenza n. 135/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato originario relativa a un cancello carrabile e d’ingresso privo di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione, deducendo: erronea qualificazione della strada di accesso come strada vicinale pubblica, con violazione della normativa provinciale sulle strade rurali, difetto di prova dell’uso pubblico, carenza istruttoria e travisamento; indeterminatezza e erroneità dell’ordine di ripristino, con violazione della disciplina provinciale sul procedimento amministrativo, difetto di motivazione e eccesso di potere; erronea applicazione della normativa edilizia provinciale, assenza di illiceità edilizia, erronea individuazione della base giuridica e violazione dei principi di legalità e tipicità; violazione dei principi di proporzionalità, tutela dell’affidamento e buona amministrazione; omessa considerazione di procedimenti civili pendenti sulla natura pubblica o privata della strada e indebita anticipazione di questioni civilistiche; sviamento di potere a favore della proprietaria confinante. La ricorrente ha inoltre chiesto prova testimoniale, consulenza tecnica e, in subordine, sospensione del processo amministrativo in attesa della definizione del giudizio civile. Dagli atti risultava tuttavia che il cancello, lungo circa sette metri e alto circa 1,85 metri, era stato realizzato senza progetto approvato e senza titolo edilizio o autorizzazione paesaggistica; una domanda di sanatoria era stata dichiarata inammissibile per incompletezza documentale e tale determinazione non era stata impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato respinto integralmente. Il giudice ha rilevato che l’ordinanza non si fondava sulla qualificazione della strada come parte della rete viaria rurale pubblica, bensì esclusivamente sull’assenza di un progetto approvato e dei necessari titoli abilitativi per la realizzazione del cancello. Sono quindi stati ritenuti irrilevanti e infondati i motivi relativi alla natura pubblica o privata della strada; per la stessa ragione non erano necessarie né l’ammissione delle prove richieste né la sospensione del processo, non sussistendo pregiudizialità rispetto al giudizio civile. L’ordine di demolizione è stato ritenuto sufficientemente determinato, poiché individuava con chiarezza il manufatto da rimuovere mediante arretramento e ripristino dello stato originario; non era necessario indicare quale eventuale opera avrebbe potuto essere ricostruita dopo la demolizione. Il giudice ha ribadito che l’ordine di demolizione di un’opera abusiva è un atto vincolato e dovuto, adeguatamente motivato dalla descrizione dell’opera e dall’indicazione della sua abusività, senza necessità di una specifica motivazione su un ulteriore interesse pubblico concreto e attuale. Sono state inoltre respinte le censure di sproporzione e lesione dell’affidamento, poiché non può sorgere un affidamento legittimo sulla conservazione di un’opera realizzata senza i prescritti titoli, anche per il decorso del tempo. Lo sviamento è stato ritenuto meramente soggettivo e non provato. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune e della controinteressata, nella misura di euro 2.500 per ciascuna parte, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1-2 legge provinciale 50/1988
Le disposizioni provinciali richiamate dalla ricorrente sulla rete viaria rurale non sono state ritenute decisive, perché l’ordinanza impugnata non si fondava sulla natura pubblica della strada.
art. 7 legge provinciale 24/1991
La disciplina richiamata sulla qualificazione della strada e sull’uso pubblico è stata ritenuta irrilevante rispetto al fondamento effettivo dell’ordine di demolizione.
art. 7 legge provinciale 17/1993
La censura relativa all’indeterminatezza del ripristino è stata respinta, poiché l’ordine individuava in modo univoco il manufatto da rimuovere.
legge provinciale 9/2018
La normativa edilizia provinciale è stata applicata nel senso che la realizzazione del cancello senza titolo edilizio e senza autorizzazione paesaggistica legittima l’esercizio del potere repressivo e ripristinatorio.
art. 1 legge 241/1990
Il principio di buon andamento e di imparzialità non impone una valutazione ulteriore di proporzionalità o di interesse pubblico specifico quando l’amministrazione esercita un potere vincolato di repressione di un abuso edilizio.
art. 3 legge 241/1990
L’ordine di demolizione è adeguatamente motivato mediante la descrizione dell’opera abusiva e l’indicazione dell’assenza dei titoli abilitativi, senza necessità di motivare uno specifico interesse pubblico ulteriore.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento non impedisce l’adozione dell’ordine di demolizione di un’opera priva dei necessari titoli, trattandosi di attività vincolata al ripristino della legalità.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione o ripristino di un’opera edilizia realizzata senza titolo ha natura vincolata e costituisce atto dovuto; è sufficientemente motivato quando descrive il manufatto abusivo e indica l’assenza o l’inidoneità dei titoli abilitativi, senza necessità di una specifica motivazione su un ulteriore interesse pubblico concreto e attuale.
- Quando l’amministrazione fonda l’ordine di demolizione esclusivamente sull’assenza del titolo edilizio o paesaggistico, sono irrilevanti le questioni relative alla natura pubblica o privata dell’area o della strada, se tali questioni non costituiscono il presupposto effettivo dell’atto impugnato.
- Un ordine di ripristino è sufficientemente determinato quando individua in modo univoco l’opera da rimuovere e prescrive la demolizione o il ritorno allo stato originario; non è necessario che indichi quale eventuale manufatto potrebbe essere realizzato dopo la demolizione.
- Il decorso del tempo e la mancata adozione immediata della misura repressiva non fanno sorgere un legittimo affidamento sulla conservazione di un’opera realizzata senza i necessari titoli abilitativi.
- La pendenza di un giudizio civile su una questione estranea al presupposto effettivo dell’ordine di demolizione non impone la sospensione del processo amministrativo per difetto di pregiudizialità.
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