Sentenza n. 1195/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore di Catanzaro di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, motivato dalla frequentazione di persone con pregiudizi penali
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere. Ha sostenuto, in particolare, che il provvedimento si fondasse su fatti e circostanze risalenti nel tempo e non più attuali. La precedente istanza di rilascio del porto d’armi era già stata respinta e il relativo ricorso era stato rigettato dal TAR, che aveva valorizzato la frequentazione di un soggetto gravato da rilevanti precedenti e pendenze penali, nonché i precedenti riferibili allo stesso richiedente. Nel nuovo procedimento il ricorrente non aveva dimostrato di aver interrotto quella frequentazione, limitandosi a rappresentare la propria attività imprenditoriale, l’iscrizione alla Camera di commercio e al MEPA e la partecipazione a gare pubbliche, anche per le Forze dell’ordine.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il diniego rientrasse nell’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, sindacabile soltanto in presenza di una valutazione illogica o irragionevole. In materia di porto d’armi, l’amministrazione può svolgere una valutazione autonoma e prognostica finalizzata a prevenire i rischi per la sicurezza pubblica; non è necessario che la condotta ostativa sia definitivamente accertata come reato, essendo sufficienti elementi indiziari desunti da atti ufficiali dai quali emerga l’assenza della perfetta affidabilità nel corretto uso dell’arma. La frequentazione non episodica di persone gravate da precedenti penali o di polizia è stata ritenuta elemento ragionevolmente ostativo, anche con riferimento al porto di fucile da caccia. Il giudice ha inoltre ritenuto non irragionevole la prognosi dell’amministrazione, considerata la precedente decisione del TAR e l’assenza di prova dell’interruzione della frequentazione. È stata respinta anche la censura procedimentale, poiché l’amministrazione aveva inviato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, consentendo al ricorrente di presentare osservazioni. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il preavviso di rigetto assolve alla funzione di consentire al privato di partecipare al procedimento e presentare osservazioni; nel caso concreto tale interlocuzione era stata attivata, sicché la censura procedimentale è stata respinta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il rilascio della licenza di porto d’armi è rimesso a un’ampia valutazione discrezionale e prognostica dell’autorità di pubblica sicurezza, volta a prevenire i pericoli derivanti dall’uso delle armi; il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta illogicità o irragionevolezza.
- Ai fini del diniego del porto d’armi non è necessario che la condotta ritenuta ostativa sia definitivamente accertata nella sua rilevanza penale: è sufficiente che da atti ufficiali emergano anche per indizi elementi tali da escludere la perfetta sicurezza circa il buon uso dell’arma.
- La frequentazione non episodica di persone gravate da precedenti penali o di polizia può costituire, anche per il porto di fucile a uso caccia, un elemento ragionevolmente ostativo, poiché può far dubitare dell’affidabilità del richiedente e del rischio di abuso dell’arma.
- In presenza di una precedente valutazione negativa fondata su una specifica frequentazione, il richiedente deve dimostrare l’interruzione o il venir meno di quel rapporto; la mera allegazione di attività lavorativa regolare o di rapporti con amministrazioni pubbliche non supera, di per sé, la prognosi di inaffidabilità.
- La censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è infondata quando l’amministrazione abbia comunicato i motivi ostativi e consentito al privato di presentare osservazioni difensive.
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