Cassazione Civile, Ordinanza n. 06353/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato, il 13 ottobre 2015, un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2011, oltre interessi e sanzioni, per ricavi non contabilizzati ascritti a una società poi cancellata dal registro delle imprese il 23 aprile 2014. L'atto era stato indirizzato all'ex liquidatore e ai due ex soci. I giudici di merito avevano accolto il ricorso dei contribuenti, ritenendo che la cancellazione societaria avesse fatto venir meno la legittimazione passiva della società e che, non essendo applicabile retroattivamente l'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, l'Ufficio non potesse emettere né notificare validamente l'avviso. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c., sostenendo che l'estinzione della società e la non applicabilità dell'art. 28, comma 4, non escludono la proponibilità dell'azione nei confronti dei soci e del liquidatore mediante notifica dell'avviso di accertamento societario agli ex soci e all'ex liquidatore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo solo nei confronti dei due ex soci e infondato nei confronti dell'ex liquidatore. Ha ribadito che l'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 introduce una finzione legale di sopravvivenza della società estinta ai soli fini fiscali, ma si applica solo alle cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 in poi, sicché non opera per una cancellazione avvenuta nel 2014 prima di tale data. Tuttavia, l'estinzione della società non impedisce l'accertamento del debito tributario e determina un fenomeno successorio in favore degli ex soci, che subentrano nella legittimazione processuale e possono essere destinatari della notifica dell'avviso; invece il liquidatore cessato non è legittimato passivo rispetto alla pretesa relativa al debito sociale, restando solo astrattamente esposto ad eventuale autonoma azione risarcitoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla posizione degli ex soci e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese, mentre è stato confermato il rigetto dell'appello dell'Agenzia quanto all'ex liquidatore.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione; ciò non elimina la possibilità di far valere i rapporti obbligatori sociali nei confronti dei soggetti succeduti nei rapporti della società estinta.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese
La disposizione introduce una finzione legale di mantenimento in vita della società estinta ai soli fini fiscali, ma ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente alle cancellazioni richieste prima del 13 dicembre 2014.
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
Norma richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Base processuale per la trattazione camerale del ricorso.
art. 110 c.p.c.
I soci succedono nei rapporti della società estinta e subentrano nella legittimazione processuale.
art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in via analogica per giustificare la validità della notifica ai successori, una volta estinta la società, allo scopo di portare a conoscenza almeno uno dei successori la pretesa tributaria.
Massime di principio
- L'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese comporta la perdita della capacità processuale dell'ente, ma non impedisce l'accertamento dei debiti tributari già facenti capo alla società.
- Nei rapporti tributari, l'estinzione della società determina un fenomeno successorio in favore degli ex soci, i quali subentrano nella legittimazione processuale e possono essere validamente destinatari dell'avviso di accertamento relativo ai debiti sociali.
- La responsabilità degli ex soci per i debiti della società estinta segue i limiti sostanziali della loro responsabilità originaria e/o quanto eventualmente riscosso in liquidazione, ma tale limite incide sull'interesse ad agire del creditore e non sulla legittimazione passiva del socio.
- Il liquidatore della società estinta non è legittimato passivamente rispetto alla pretesa tributaria inerente al debito sociale, salvo distinta azione risarcitoria per fatti propri.
- L'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 ha natura sostanziale e opera solo per le cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 in avanti, senza retroagire alle cancellazioni anteriori.
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