Cassazione Penale, Ordinanza n. 34361/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generico e reiterativo il motivo relativo alla quantificazione dell’aumento per la continuazione, già adeguatamente motivata dalla Corte territoriale. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso riguarda una sentenza di condanna per reati di cui all’art. 336 c.p. L’imputato lamentava l’omessa motivazione sull’entità dell’aumento di pena applicato per la continuazione. La Corte ha ritenuto la censura generica e reiterativa di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale; quest’ultima aveva motivato in modo puntuale e logico, valorizzando la rilevante gravità delle minacce rivolte poco prima a un altro appartenente alla polizia penitenziaria.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
Visti gli atti e la sentenza impugnata (relativa a condanna per reati di cui alli art. 336 cod. pen.);
La disposizione identifica i reati oggetto della condanna impugnata; il testo non espone ulteriori profili interpretativi della fattispecie.
art. 81 c.p.
Ritenuto che il motivo inerente alla omessa motivazione dell'entità dell'aumento di pena a titolo di continuazione è generico e reiterativo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo, ponendo in risalto la rilevante gravità delle minacce perpetrate poco prima in danno di altro appartenente alla polizia penitenziaria;
La quantificazione dell’aumento di pena per la continuazione è adeguatamente motivata quando la decisione espone, con argomentazione puntuale e logica, gli elementi di gravità valorizzati; una censura generica e reiterativa su tale profilo è inammissibile.
art. 616 c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nel caso deciso, al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che, con censura generica e reiterativa, ripropone doglianze sulla determinazione dell’aumento di pena per la continuazione già adeguatamente esaminate e motivate dalla Corte territoriale.
- La motivazione sull’aumento per la continuazione è sufficiente quando indica in modo puntuale e logico gli elementi di gravità del fatto posti a fondamento della quantificazione.
Come è indicizzato
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